Art. 18 Teatro di figura di rilevanza nazionale 1. Possono essere concessi contributi a favore di organismi di promozione che nel campo del teatro di figura svolgano attivita' di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival, nonche' ad organismi di produzione che allestiscano annualmente almeno un nuovo spettacolo. Ove tali enti abbiano la disponibilita' di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terra' conto anche delle spese di gestione di tale sede. 2. Non possono essere sovvenzionati organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo, ove gli stessi presentino identita' di impresa od associazione o identita' di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, direttore artistico e direttore amministrativo.