Art. 18
               Teatro di figura di rilevanza nazionale
    1.  Possono  essere  concessi contributi a favore di organismi di
promozione che nel campo del teatro di figura svolgano  attivita'  di
conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle
tecniche,  di  rinnovamento  espressivo  anche  attraverso iniziative
seminariali, di  formazione,  di  rassegne  e  festival,  nonche'  ad
organismi  di produzione che allestiscano annualmente almeno un nuovo
spettacolo. Ove tali enti abbiano la disponibilita'  di  una  propria
sede  teatrale,  l'intervento  finanziario  dello  Stato terra' conto
anche delle spese di gestione di tale sede.
    2. Non possono essere sovvenzionati organismi che  beneficino  di
interventi  finanziari  previsti  dalla  presente  circolare ad altro
titolo,  ove  gli  stessi  presentino   identita'   di   impresa   od
associazione   o  identita'  di  soggetti  nelle  cariche  di  legale
rappresentante, direttore artistico e direttore amministrativo.