ART. 48
           TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN ITALIA E ALL'ESTERO
1. L'Ente in relazione alle esigenze  di  servizio  puo'  inviare  il
personale in trasferta fuori della sua abituale sede di lavoro.
2.  Il  personale  inviato  in  trasferta per esigenze di servizio e'
tenuto, di norma, ad effettuare il  viaggio  per  recarsi  sul  luogo
della  trasferta  nonche'  quello per il rientro in orari quanto piu'
coincidenti con l'ordinario orario di lavoro.
3. Al personale in trasferta in Italia e all'estero per  periodi  non
superiore a trenta giorni spetta il rimborso delle spese di viaggio e
trasporto effettivamente sostenute ed autorizzate, il rimborso a pie'
di lista delle spese di vitto e di alloggio debitamente e formalmente
documentate  nei limiti di cui al seguente comma, nonche' delle altre
spese  richieste  per  l'espletamento  delle  attivita'  di  servizio
durante la missione (es. spese postali, telegrafiche, ecc.).
4.  Per  quanto concerne le spese di cui al precedente comma dovranno
essere rispettati i seguenti limiti:
A) - Alloggio
albergo convenzionato di 1 categoria o residence
B) - Vitto
b.1)  In Italia:
L. 120.000 giornaliere non cumulabili, con un importo non superiore a
L. 80.000 per singolo pasto
b.2)  All'estero:
75% dei valori riportati nella tab. B di cui al successivo comma 8.
5. Per le trasferte in Italia di durata superiore alle 16 ore,  oltre
al   trattamento  di  cui  al  3  comma,  e'  dovuta  una  indennita'
forfettaria giornaliera per il disagio di dover espletare l'attivita'
lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro pari allo  0,75%  della
retribuzione  minima  del  livello  di  cui  all'All.  B  al presente
contratto  e  della  quota  mensile  dell'indennita'  di  contingenza
congelata ai valori in atto al 31 dicembre 1991.
Per  le  trasferte  all'estero  e'  dovuta,  allo  stesso titolo, una
indennita' forfettaria giornaliera  per  il  disagio  pari  all'1,25%
della  retribuzione  minima del livello di cui all'All. B al presente
contratto e della quota mensile  dell'indennita'  di  contingenza  ai
valori in atto al 31 dicembre 1991.
Per  le  trasferte di durata inferiore alle 16 ore e superiori alle 8
ore la suddetta indennita' forfettaria e' pari allo 0,25% delle  voci
retributive sopraindicate.
6.  Per trasferte in Italia di durata superiore a trenta giorni sara'
riconosciuto un rimborso  giornaliero  forfettario  di  L.127.000  in
sostituzione di quanto previsto al comma 3.
7.  Allo  scadere di ogni anno a decorrere dalla data di stipulazione
del presente contratto i rimborsi forfettizzati di cui al  precedente
comma  6  ed  il  massimale di cui al punto b.1) del comma 4 verranno
rivalutati sulla base dei tassi di inflazione programmata.
8. Al personale inviato in trasferta all'estero per periodi di durata
superiore ai 30 giorni spetta un importo giornaliero forfettario pari
ai valori netti  riportati  nella  Tab.  B  di  cui  al  decreto  del
Ministero  del  Tesoro  del 24 maggio 1990 concernente il trattamento
economico  da  attribuire  al  personale  dello Stato che si rechi in
missione all'estero.
Il  personale  dirigente  e  i  dipendenti  inquadrati  nel   livello
differenziato  9.2  sono  equiparati  al personale del gruppo 3 della
tabella A allegata al decreto sopracitato.
I  dipendenti  inquadrati  nel  livello  base  9.0  e   nel   livello
differenziato  9.1  sono  equiparati  al personale del gruppo 4 della
tabella A sopracitata.
Gli importi verranno rivalutati a seguito  dell'emanazione  di  nuovi
decreti da parte del Ministero del Tesoro.
9.  Al  dipendente  inviato  in  missione  nell'ambito del territorio
nazionale  puo'  essere  autorizzato  l'uso  del  mezzo  proprio   di
trasporto,  con  la  corresponsione a titolo di rimborso spese di una
indennita' chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un  litro  di
benzina super (rilevato trimestralmente in Italia), ove sia richiesto
da  particolari modalita' di effettuazione della trasferta stessa non
essendo  disponibili  mezzi  di  trasporto  forniti  dall'Ente.   Per
missioni  all'estero  si potra' consentire l'uso del mezzo proprio in
casi eccezionali e per particolari esigenze di  servizio  debitamente
autorizzati dal Direttore Generale.
Per  tali  circostanze,  che  dovranno  risultare  in  modo esplicito
nell'autorizzazione,   l'Ente    stipulera'    un'apposita    polizza
assicurativa   in  favore  dei  dipendenti  come  sopra  autorizzati,
limitatamente al tempo  strettamente  necessario  per  la  esecuzione
delle prestazioni di servizio oggetto della missione.