ART. 50
                   TRATTAMENTO DI SEDE ALL'ESTERO
1. Il personale puo' essere trasferito  presso  sedi  estere  per  un
periodo  non  superiore  a  2 anni, prorogabile per ulteriori periodi
sempre non superiori a 2 anni ciascuno.
 In ogni caso la permanenza all'estero presso una  o  piu'  sedi  non
puo' superare complessivamente 8 anni nell'intera vita lavorativa.
2. Al personale con sede di servizio all'estero, compete, in aggiunta
alla  retribuzione complessiva mensile, una indennita' giornaliera, a
titolo di contributo alle maggiori spese  sostenute  dal  dipendente,
pari  a  quella  prevista  dal  comma  8  dell'art.  48  del presente
contratto.
3. Al personale la cui sede di lavoro  viene  trasferita  all'estero,
spetta altresi' il trattamento di trasferimento di cui all'art. 49.
4.  L'indennita'  di cui al comma 2 viene corrisposta anche durante i
periodi di ferie.
5. Al personale con sede  di  servizio  all'estero  spetta,  in  ogni
biennio,  il  parziale  pagamento  delle  spese  di  viaggio  per  il
godimento delle ferie in  Italia  anche  per  i  familiari  a  carico
conviventi.  Il  relativo  diritto  e'  acquisito  dopo  18  mesi  di
permanenza effettiva nella sede  estera,  ancorche'  i  viaggi  siano
stati  effettuati  precedentemente. Le spese predette sono rimborsate
per il percorso dalla sede estera fino alla precedente sede in Italia
e viceversa, nella misura di 2/3 per  il  personale  in  servizio  in
paesi  europei  e  di  4/5  per il personale in servizio presso altri
paesi.
6. Durante le assenze per gravidanza e puerperio e per i  periodi  di
aspettativa   o   congedo   previsti   dal   presente   contratto  la
corresponsione dell'indennita' viene sospesa.
7. Il personale, che per ragioni di servizio  dalle  sedi  all'estero
venga  chiamato  temporaneamente  in  Italia, conserva per un periodo
massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il  viaggio,  l'intera
indennita'  di  cui  al 2 comma. L'indennita' stessa e' ridotta della
meta' per il periodo successivo che non puo' superare in ogni caso  i
30 giorni e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene
inoltre  corrisposto  il  trattamento  previsto  dall'art.  48 per le
trasferte in Italia.
8. Al personale con sede all'estero, che debba recarsi per ragioni di
servizio in altre localita' del paese in cui opera o in altra nazione
spetta il  trattamento  previsto  dall'art.48  per  le  trasferte  in
Italia.
9. Il limite complessivo di 8 anni di permanenza di cui al precedente
comma  1  trova  applicazione  anche  per  il  personale  in servizio
all'estero alla data  di  stipulazione  del  presente  contratto.  Il
predetto  personale  nel  corso  dei due anni successivi alla data di
stipulazione del presente contratto avra' diritto al  trattamento  di
sede  all'estero  previsto  dall'art. 38 del C.C.L.  ENEA 31 dicembre
1988 -  30  dicembre  1991  con  riferimento  ai  valori  giornalieri
dell'allegato  H  in  vigore  alla  data di stipulazione del presente
contratto.