Art. 10 Forme di partecipazione 1. E' costituita una Conferenza Nazionale con rappresentanti dell' A.RA.N., della Presidenza del consiglio dei ministri, delle Amministrazioni del comparto e delle Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della quale, almeno 2 volte l'anno, sono verificati l'attuazione del presente contratto e gli effetti derivanti dalla sua applicazione con particolare riguardo agli istituti concernenti l'affidamento degli incarichi e l'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato. 2. In ciascuna Amministrazione del comparto, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, possono essere istituite senza oneri Commissioni bilaterali composte da dirigenti ed esperti in rappresentanza degli uffici interessati, e da dirigenti designati dalle organizzazioni sindacali. 3. Tali Commissioni, che non hanno carattere negoziale, svolgono i seguenti compiti: a) verifica dell'eventuale esistenza di elementi normativi, organizzativi o gestionali che si ripercuotono negativamente sull'azione amministrativa e sui rapporti con i cittadini e con gli utenti; b) formulazione di proposte di soluzione di eventuali problemi agli organi competenti di ciascuna amministrazione, anche al fine di elaborare programmi, direttive, schemi di progetti di legge regolamenti o provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi. 4. In ciascuna Amministrazione del comparto, l' Amministrazione medesima, d' intesa con le Organizzazioni sindacali, puo' prevedere la costituzione di un Osservatorio, al fine di monitorare l'andamento dell' attuazione della disciplina contrattuale anche in ordine: alla preparazione dei lavori della Conferenza di cui al comma 1; alla mobilita' relativa ad eventuali esuberi, a seguito di processi di riorganizzazione, fusione o soppressione; ai processi di formazione e aggiornamento professionale.