Art. 10
                       Forme di partecipazione
1. E' costituita una Conferenza Nazionale  con  rappresentanti  dell'
A.RA.N.,   della   Presidenza   del  consiglio  dei  ministri,  delle
Amministrazioni  del  comparto  e  delle  Organizzazioni   Sindacali,
nell'ambito  della  quale,  almeno  2  volte  l'anno, sono verificati
l'attuazione del presente contratto e gli effetti derivanti dalla sua
applicazione  con  particolare  riguardo  agli  istituti  concernenti
l'affidamento  degli incarichi e l'attribuzione della retribuzione di
posizione e di risultato.
2. In ciascuna  Amministrazione  del  comparto,  su  richiesta  delle
rappresentanze  sindacali  di  cui agli artt. 9  e 11, possono essere
istituite senza oneri Commissioni bilaterali composte da dirigenti ed
esperti in rappresentanza degli uffici interessati,  e  da  dirigenti
designati dalle organizzazioni sindacali.
3.  Tali  Commissioni,  che non hanno carattere negoziale, svolgono i
seguenti compiti:
 a)  verifica  dell'eventuale  esistenza   di   elementi   normativi,
organizzativi   o   gestionali   che  si  ripercuotono  negativamente
sull'azione amministrativa e sui rapporti con i cittadini e  con  gli
utenti;
 b)  formulazione di proposte di soluzione di eventuali problemi agli
organi competenti di  ciascuna  amministrazione,  anche  al  fine  di
elaborare   programmi,   direttive,   schemi  di  progetti  di  legge
regolamenti o provvedimenti amministrativi, con particolare  riguardo
alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
4.  In  ciascuna  Amministrazione  del  comparto,  l' Amministrazione
medesima, d' intesa con le Organizzazioni sindacali,  puo'  prevedere
la costituzione di un Osservatorio, al fine di monitorare l'andamento
dell' attuazione della disciplina contrattuale anche in ordine:  alla
preparazione  dei  lavori  della  Conferenza  di cui al comma 1; alla
mobilita' relativa ad eventuali esuberi, a  seguito  di  processi  di
riorganizzazione, fusione o soppressione; ai processi di formazione e
aggiornamento professionale.