Art. 12
                        Contributi sindacali
1. I dirigenti hanno facolta' di rilasciare  delega  a  favore  dell'
organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una
quota  mensile  dello  stipendio  per  il  pagamento  dei  contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.  La
delega   e'   rilasciata   per   iscritto   ed   e'   trasmessa  all'
amministrazione a cura del dirigente o dell' organizzazione sindacale
interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
del rilascio.
3.  Il  dirigente  puo'  revocare  in  qualsiasi  momento  la  delega
rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione
all'  amministrazione di appartenenza e all' organizzazione sindacale
interessata. L' effetto della revoca decorre  dal  primo  giorno  del
mese successivo alla presentazione della stessa.
4.  Le trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni
sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono
versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo
modalita' concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le Amministrazioni sono tenute,  nei  confronti  dei  terzi,  alla
segretezza  sui  nominativi dei dirigenti  deleganti e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.