Art. 21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero
quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9,
comma 1, lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la
diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettivita'. Contro il divieto puo' essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o
di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.