ART. 34 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonche' distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. 2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono. 3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita' degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi. 4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal presente titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima del 30 giugno 1996. 5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo e' consentita l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle norme vigenti.
Nota all'art. 34: - La direttiva 94/62/CE e' citata nella note alle premesse.