ART. 34
                      (Ambito di applicazione)
    1.  Il  presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e
dei  rifiuti  di  imballaggio  sia per prevenirne e ridurne l'impatto
sull'ambiente   ed   assicurare   un   elevato   livello   di  tutela
dell'ambiente,  sia  per  garantire  il  funzionamento  del mercato e
prevenire  l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonche' distorsioni e
restrizioni  alla  concorrenza  ai sensi della direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.
    2.  La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti
gli  imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di
imballaggio  derivanti  dal  loro  impiego,  utilizzati o prodotti da
industrie,  esercizi  commerciali,  uffici,  negozi,  servizi, nuclei
domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che
li compongono.
    3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita' degli
imballaggi,  quali  quelli  relativi  alla sicurezza, alla protezione
della  salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
    4.  I  requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal
presente  titolo  non  si applicano agli imballaggi utilizzati per un
determinato prodotto prima del 30 giugno 1996.
    5.  Per  un  periodo  non  superiore  a cinque anni dalla data di
entrata   in   vigore  delle  disposizioni  del  presente  titolo  e'
consentita l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di
tale data e conformi alle norme vigenti.
 
          Nota all'art. 34:
            -  La  direttiva  94/62/CE  e'  citata  nella  note  alle
          premesse.