ART. 35
                            (Definizioni)
    1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
    a)  imballaggio:  il prodotto, composto di materiali di qualsiasi
natura,  adibito  a  contenere e a proteggere determinate merci dalle
materie  prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione
e  la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore,
e ad assicurare la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere
usati allo stesso scopo;
    b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito  in  modo da costituire, nel punto di vendita, un'unita' di
vendita per l'utente finale o per il consumatore;
    c)  imballaggio  multiplo  o  imballaggio secondario: imballaggio
concepito   in   modo   da  costituire,  nel  punto  di  vendita,  il
raggruppamento   di   un   certo   numero   di   unita'  di  vendita,
indipendentemente  dal fatto che sia venduto come tale all'utente fi-
nale  o  al  consumatore,  o  che  serva  soltanto  a  facilitare  il
rifornimento  degli  scaffali  nel punto di vendita. Esso puo' essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
    d)   imballaggio   per  il  trasporto  o  imballaggio  terziario:
imballaggio  concepito  in  modo da facilitare la manipolazione ed il
trasporto  di  un  certo  numero  di  unita'  di  vendita  oppure  di
imballaggi  multipli  per  evitare  la  loro manipolazione ed i danni
connessi  al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali,
ferroviari, marittimi ed aerei;
    e)  rifiuto  di  imballaggio:  ogni  imballaggio  o  materiale di
imballaggio,   rientrante   nella   definizione  di  rifiuto  di  cui
all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),  esclusi  i  residui  della
produzione;
    f)  gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di gestione
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
    g)  prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo
di  prodotti  e di tecnologie non inquinanti, della quantita' e della
nocivita'   per   l'ambiente  sia  delle  materie  e  delle  sostanze
utilizzate  negli  imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli
imballaggi  e  rifiuti  di  imballaggio  nella  fase  del processo di
produzione,   nonche'  in  quella  della  commercializzazione,  della
distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post- consumo;
    h)  riutilizzo:  qualsiasi  operazione  nella quale l'imballaggio
concepito  e  progettato  per poter compiere, durante il suo ciclo di
vita,  un  numero  minimo  di  spostamenti o rotazioni e' riempito di
nuovo  o  reimpiegato  per  un  uso identico a quello per il quale e'
stato  concepito  con  o  senza  il  supporto  di  prodotti ausiliari
presenti  sul  mercato  che  consentano  il  riempimento  imballaggio
stesso;  tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio
quando cessa di essere reimpiegato;
    i)  riciclaggio:  ritrattamento  in un processo di produzione dei
rifiuti  di  imballaggio  per la loro funzione originaria o per altri
fini,  compreso  il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero
di energia;
    l)   recupero  dei  rifiuti  generati  da  imballaggi:  tutte  le
pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;
    m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili  quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento
diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
    n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o
anaerobico   (biometanazione),   ad  opera  di  microrganismi  ed  in
condizioni  controllate,  delle  parti  biodegradabili dei rifiuti di
imballaggio,  con  produzione  di residui organici stabilizzanti o di
metano,  ad  esclusione  dell'interramento in discarica, che non puo'
essere considerato una forma di riciclaggio organico;
    o)   smaltimento:   tutte   le   pertinenti   operazioni  di  cui
all'allegato B al presente decreto;
    p)  operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio,
i  fabbricanti  ed  i  trasformatori  di  imballaggi,  gli addetti al
riempimento  e  gli  utenti,  gli  importatori,  i  commercianti ed i
distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto
pubblico;
    q)  produttori:  i  fornitori  di  materiali  di  imballaggio,  i
fabbricanti,  i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e
di materiali di imballaggio;
    r)  utilizzatori:  i commercianti, i distributori, gli addetti al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi
pieni;
    s)  pubbliche  amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i
soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto
recupero  e  smaltimento  di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui
alla legge 8 giugno 1990, n.142, o loro concessionari;
    t)  consumatore:  l'utente  finale  che  acquista  o  importa per
proprio uso imballaggi articoli o merci imballate;
    u)   accordo   volontario:  accordo  ufficiale  concluso  tra  le
autorita'  pubbliche  competenti  e  i settori economici interessati,
aperto  a  tutti  gli  interlocutori che desiderano, che disciplina i
mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui
all'articolo 37.