ART. 36
     (Criteri informatori dell'attivita' di gestione dei rifiuti
                           di imballaggio)
    1.  L'attivita'  di  gestione  degli  imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
    a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della
quantita'  e  della  pericolosita'  degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio,  soprattutto  attraverso  iniziative;  anche  di  natura
economica in conformita' ai principi del diritto comunitario, volte a
promuovere  lo  sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la
produzione  e l'utilizzazione degli imballaggi, nonche' a favorire la
produzione  di  imballaggi  riutilizzabili  ed  il  riutilizzo  degli
imballaggi;
    b)  incentivazione  del  riciclaggio  e  del  recupero di materia
prima,   sviluppo   della   raccolta   differenziata  di  rifiuti  di
imballaggio  e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare
l'utilizzazione  dei  materiali  ottenuti  da  imballaggi riciclati e
recuperati;
    c)  riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo
smaltimento  finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti
di imballaggi.
    2.  Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori
economici  conformemente  al  principio "chi inquina paga" nonche' la
cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilita'
condivisa",  l'attivita'  di  gestione  dei rifiuti di imballaggio si
ispira, inoltre, ai seguenti principi:
    a)  individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico,
garantendo  che  il  costo  della  raccolta,  della  valorizzazione e
dell'eliminazione  dei  rifiuti  di  imballaggio  sia  sostenuto  dai
produttori  e  dagli  utilizzatori  in proporzione delle quantita' di
imballaggi   immessi   sul   mercato  nazionale  e  che  la  pubblica
amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
    b)   promozione   di   forme   di  cooperazione  tra  i  soggetti
istituzionali ed economici;
    c)  informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare
dei consumatori;
    d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento  dei  rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da
parte del consumatore.
    3.  Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano
in particolare:
    a)   i  sistemi  di  restituzione,  di  raccolta  e  di  recupero
disponibili;
    b)  il  ruolo  dei sistemi di cui alla lettera a) nel processo di
riutilizzazione,  di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
    c)  il  significato  dei marchi apposti sugli imballaggi quali si
presentano sul mercato;
    d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi
ed i rifiuti di imballaggio.
    4.  In  conformita' alle determinazioni assunte dalla Commissione
dell'Unione  Europea,  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e del
Ministro   dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
adottate  le  misure  tecniche  che  dovessero  risultare  necessarie
nell'applicazione   delle   disposizioni  del  presente  Titolo,  con
particolare  riferimento  agli  imballaggi primari di apparecchiature
mediche  e  prodotti  farmaceutici,  ai  piccoli  imballaggi  ed agli
imballaggi  di  lusso.  Qualora siano interessati aspetti sanitari il
predetto  decreto  e'  adottato  di  concerto  con  il Ministro della
sanita'.
    5.  Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati
secondo le modalita' stabilite dalla Commissione dell'Unione europea,
per  facilitare  la  raccolta,  il  riutilizzo,  il  recupero  ed  il
riciclaggio   degli   imballaggi,   nonche'  per  dare  una  corretta
informazione   ai   consumatori   sulle   destinazioni  finali  degli
imballaggi.  Fino  alla  definizione  del  sistema di identificazione
europeo  si  applica,  agli  imballaggi  per  i liquidi, la normativa
vigente in materia di etichettatura.