ART. 37 (Obiettivi di recupero e di riciclaggio) 1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 36, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi. 2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1 gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attivita' di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano annualmente, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all'ANPA ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai consorzi di cui all'articolo 40 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori. 3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito e' versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio nell'ambito del Programma Triennale dell'Ambiente. 4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggi generati sul territorio nazionale nonche' a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti, e sono adottati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. 5. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi e secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
Note all'art. 37: - Il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70, e' il seguente: "2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)". - Il testo degli articoli 12, 16 e 17 della citata direttiva 94/62/CEE, e' il seguente: "Art. 12 (Sistemi di informazione). - 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche', laddove non esistano ancora, siano costituite in modo armonizzato basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, onde contribuire a consentire agli Stati membri e alla Commissione di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva. 2. A tale scopo, le basi di dati sono destinate segnatamente a fornire informazioni sull'entita', le caratteristiche e l'evoluzione dei flussi di imballaggi e rifiuti di imballaggio (comprese quelle sul contenuto tossico o pericoloso dei materiali d'imballaggio e sui componenti utilizzati per la loro fabbricazione) nei singoli Stati membri. 3. Per armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati registrati assicurandone la compatibilita' tra gli Stati membri, questi ultimi forniscono alla Commissione i dati in loro possesso, utilizzando a tal fine le tabelle che la Commissione adotta un anno dopo l'adozione della presente direttiva in base all'allegato III e conformemente alla procedura di cui all'art. 21. 4. Gli Stati membri tengono conto dei problemi particolari delle piccole e medie imprese per quanto riguarda la fornitura di dati particolareggiati. 5. I dati ottenuti sono forniti con le relazioni nazionali di cui all'art. 17 ed aggiornati nelle successive relazioni. 6. Gli Stati membri impongono a tutti gli operatori economici interessati di fornire alle autorita' competenti dati affidabili relativi ai rispettivi settori, come previsto dal presente articolo". "Art. 16 (Notificazione). - 1. Fatta salva la direttiva 83/189/CEE, prima dell'adozione gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti delle misure che prevedono di adottare nell'ambito della presente direttiva, esclusi i provvedimenti di carattere fiscale, ma comprese le specifiche tecniche connesse con misure di carattere fiscale che incoraggiano la conformita' alle medesime, affinche' la Commissione possa esaminarli alla luce delle disposizioni vigenti applicando in ciascun caso la procedura di cui alla suddetta direttiva. 2. Se il provvedimento previsto concerne anche questioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189/CEE, lo Stato membro interessato puo' indicare che la notificazione eseguita in forza della presente direttiva vale anche ai fini della direttiva 83/189/CEE". "Art. 17 (Obbligo di relazione). - Conformemente all'art. 5 della direttiva 91/692/CEE, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva. La prima relazione verte sul periodo 1995-1997".