ART. 37
              (Obiettivi di recupero e di riciclaggio)
    1.  Per  conformarsi  ai  principi  di  cui  all'articolo  36,  i
produttori  e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali
di  riciclaggio  e  di  recupero  dei  rifiuti  di imballaggi fissati
nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.
    2.  Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi
di  riciclaggio  e  di  recupero,  a  partire  dal  1 gennaio 1998, i
produttori  e  gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati
nelle   attivita'  di  riciclaggio  e  di  recupero  dei  rifiuti  di
imballaggio  comunicano  annualmente,  secondo  le modalita' previste
dalla  legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati di rispettiva competenza,
riferiti  all'anno  solare precedente, relativi al quantitativo degli
imballaggi  per  ciascun  materiale e per tipo di imballaggio immesso
sul  mercato,  nonche',  per  ciascun  materiale,  la quantita' degli
imballaggi  riutilizzati  e  dei  rifiuti  di imballaggio riciclati e
recuperati   provenienti   dal  mercato  nazionale;  tali  dati  sono
trasmessi  all'ANPA  ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 25
gennaio  1994,  n.  70.  Le  predette  comunicazioni  possono  essere
presentate  dai  consorzi  di  cui all'articolo 40 per i soggetti che
hanno  aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli
utilizzatori.
    3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze
previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pre-
via  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  alle  diverse tipologie di materiali di imballaggi
sono  applicate  misure  di  natura economica, ivi comprese misure di
carattere  pecuniario,  proporzionate  al  mancato  raggiungimento di
singoli  obiettivi,  il  cui  introito  e'  versato  alle entrate del
bilancio  dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro
del  tesoro  ad  apposito capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette
somme  saranno  utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta
differenziata,   il   riciclaggio   e  il  recupero  dei  rifiuti  di
imballaggio nell'ambito del Programma Triennale dell'Ambiente.
    4.  Gli  obiettivi  di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di
imballaggi  generati  sul  territorio  nazionale  nonche'  a  tutti i
sistemi  di  riciclaggio  e di recupero al netto degli scarti, e sono
adottati  ed  aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
    5.  Il  Ministro  dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione
Europea,  ai sensi e secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 16
e 17 della direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni
del  presente  titolo  accompagnata  dai  dati acquisiti ai sensi del
comma  2  e  i  progetti  delle  misure  che  si  intendono  adottare
nell'ambito del titolo medesimo.
 
          Note all'art. 37:
            -  Il  testo  dell'art. 2, comma 2, della citata legge 25
          gennaio 1994, n. 70, e'  il  seguente:  "2.  La  camera  di
          commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  entro
          trenta giorni dal ricevimento  provvede  a  trasmettere  il
          modello     unico    di    dichiarazione    alle    diverse
          amministrazioni, per le parti di rispettiva  competenza,  e
          all'Unione  italiana  delle camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura (Unioncamere)".
            - Il testo degli  articoli  12,  16  e  17  della  citata
          direttiva 94/62/CEE, e' il seguente:
            "Art. 12 (Sistemi di informazione). - 1. Gli Stati membri
          prendono   le  misure  necessarie  affinche',  laddove  non
          esistano ancora, siano costituite in modo armonizzato  basi
          di  dati  sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, onde
          contribuire  a  consentire  agli  Stati   membri   e   alla
          Commissione  di  controllare  l'attuazione  degli obiettivi
          stabiliti dalla presente direttiva.
            2.  A  tale  scopo,  le  basi  di  dati  sono   destinate
          segnatamente   a   fornire  informazioni  sull'entita',  le
          caratteristiche e l'evoluzione dei flussi di  imballaggi  e
          rifiuti  di  imballaggio  (comprese  quelle  sul  contenuto
          tossico o pericoloso  dei  materiali  d'imballaggio  e  sui
          componenti   utilizzati  per  la  loro  fabbricazione)  nei
          singoli Stati membri.
            3. Per armonizzare le caratteristiche e la  presentazione
          dei dati registrati assicurandone la compatibilita' tra gli
          Stati  membri,  questi ultimi forniscono alla Commissione i
          dati in loro possesso, utilizzando a tal  fine  le  tabelle
          che  la  Commissione  adotta  un anno dopo l'adozione della
          presente direttiva in base all'allegato III e conformemente
          alla procedura di cui all'art. 21.
            4.  Gli  Stati  membri   tengono   conto   dei   problemi
          particolari  delle  piccole  e  medie  imprese  per  quanto
          riguarda la fornitura di dati particolareggiati.
            5.  I  dati  ottenuti  sono  forniti  con  le   relazioni
          nazionali di cui all'art. 17 ed aggiornati nelle successive
          relazioni.
            6.  Gli  Stati  membri  impongono  a  tutti gli operatori
          economici interessati di fornire alle autorita'  competenti
          dati   affidabili  relativi  ai  rispettivi  settori,  come
          previsto dal presente articolo".
            "Art. 16 (Notificazione). - 1. Fatta salva  la  direttiva
          83/189/CEE, prima dell'adozione gli Stati membri notificano
          alla  Commissione  i progetti delle misure che prevedono di
          adottare nell'ambito della presente  direttiva,  esclusi  i
          provvedimenti   di   carattere   fiscale,  ma  comprese  le
          specifiche  tecniche  connesse  con  misure  di   carattere
          fiscale  che  incoraggiano  la  conformita'  alle medesime,
          affinche' la Commissione possa esaminarli alla  luce  delle
          disposizioni   vigenti   applicando   in  ciascun  caso  la
          procedura di cui alla suddetta direttiva.
            2. Se il provvedimento previsto concerne anche  questioni
          tecniche  ai  sensi  della  direttiva  83/189/CEE, lo Stato
          membro  interessato  puo'  indicare  che  la  notificazione
          eseguita  in  forza  della presente direttiva vale anche ai
          fini della direttiva 83/189/CEE".
            "Art. 17 (Obbligo di relazione). - Conformemente all'art.
          5  della  direttiva 91/692/CEE, gli Stati membri presentano
          una  relazione  alla  Commissione   sull'attuazione   della
          presente  direttiva.  La  prima relazione verte sul periodo
          1995-1997".