ART.38
           (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
    1.  I  produttori  e  gli  utilizzatori  sono  responsabili della
corretta  gestione  ambientale  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti di
imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
    2.  Nell'ambito  degli  obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i
produttori  e  gli  utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta
dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi
comunque  conferiti  al  servizio  pubblico  tramite  il  gestore del
servizio  medesimo.  A  tal  fine  i  produttori  e  gli utilizzatori
costituiscono  il  Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo
41.
    3.  Per  adempiere  agli  obblighi  di  riciclaggio e di recupero
nonche'  agli  obblighi  della ripresa degli imballaggi usati e della
raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici
private, nonche' all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio
Nazionale   Imballaggi   di  cui  all'articolo  41,  dei  rifiuti  di
imballaggio  conferiti dal servizio pubblico, i produttori, entro sei
mesi  dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente
titolo, possono:
    a)  organizzare  autonomamente  la  raccolta,  il  riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
    b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 40;
    c) mettere in atto un sistema cauzionale.
    4.  Ai  fini  di  cui  al  comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a
ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i
rifiuti  di imballaggio secondari e terziari nonche' a consegnarli in
un  luogo  di  raccolta  organizzato  dal  produttore e con lo stesso
concordato.
    5.   I   produttori  che  non  aderiscono  al  Consorzio  di  cui
all'articolo   40   devono   dimostrare   all'Osservatorio   di   cui
all'articolo  26, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3,
di:
    a)  adottare  dei  provvedimenti  per  il ritiro degli imballaggi
usati da loro immessi sul mercato;
    b)  avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti
di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il
trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
    c)  garantire  che  gli  utenti  finali  degli  imballaggi  siano
informati sul ritiro e sulle sue relative possibilita';
    6.   I   produttori   che  non  aderiscono  ai  Consorzi  di  cui
all'articolo  40  devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio
Nazionale  Imballaggi  di  cui  all'articolo  41 un proprio Programma
specifico  di  Prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione
del programma generale di cui all'articolo 42.
    7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo
alla  data di entrata in vigore del presente decreto i produttori che
non  aderiscono  ai  Consorzi  di  cui all'articolo 40, sono tenuti a
presentare  all'Osservatorio  sui  rifiuti di cui all'articolo 26 una
relazione  sulla  gestione  comprensiva del programma specifico e dei
risultati  conseguiti  nel  recupero  e  nel  riciclo  dei rifiuti di
imballaggio,  nella  quale  possono  essere  evidenziati  i  problemi
inerenti  il  raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali
proposte di adeguamento della normativa.
    8.   I   produttori  che  non  dimostrano  di  adottare  adeguati
provvedimenti  sono  obbligati  a  partecipare  ai  consorzi  di  cui
all'articolo  40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi
pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54.
    9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
    a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari;
    b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti
al servizio pubblico;
    c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
    d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
    e)   lo  smaltimento  dei  rifiuti  di  imballaggio  secondari  e
terziari.
    10.   La  restituzione  di  imballaggi  usati  o  di  rifiuti  di
imballaggio,  ivi  compreso  il  conferimento  di rifiuti in raccolta
differenziata,   non   deve   comportare   oneri   economici  per  il
consumatore.