ART. 39
          (Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica
                          Amministrazione)
    1.  La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati
di  raccolta  differenziata  in  modo da permettere al consumatore di
conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai
rifiuti  domestici  e  da  altri  tipi  di  rifiuti di imballaggi. In
particolare:
    a)  deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in
ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
    b)   la   gestione   della  raccolta  differenziata  deve  essere
effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza
e  l'economicita'  del  servizio,  nonche'  il  coordinamento  con la
gestione di altri rifiuti.
    2.  Nel  caso  in  cui  la Pubblica amministrazione non attivi la
raccolta  differenziata  dei  rifiuti di imballaggi entro dodici mesi
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e
gli  utilizzatori  possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale
Imballaggi   di   cui   all'articolo  41  le  attivita'  di  raccolta
differenziata  direttamente  sulle  superfici  pubbliche o la possono
integrare se insufficiente.