ART. 40
                             (Consorzi)
    1.  Al  fine  di  razionalizzare  ed organizzare la ripresa degli
imballaggi  usati,  la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e
terziari  su  superfici  private,  ed  il  ritiro, su indicazione del
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di
imballaggi  conferiti al servizio pubblico, nonche' il riciclaggio ed
il  recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia,
efficienza  ed economicita', i produttori che non provvedono ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e c) costituiscono un Consorzio
per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.
    2.  I  Consorzi di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di
diritto privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
    3.  I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi
sono  costituiti  dai  proventi  delle attivita' e dai contributi dei
soggetti partecipanti.
    4.  Ciascun  consorzio mette a punto e trasmette all'Osservatorio
di  cui all'articolo 26 un proprio Programma specifico di prevenzione
che  costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di
cui all'articolo 42.
    5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i Consorzi
trasmettono  al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41
l'elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva
del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel
riciclo  dei  rifiuti  di  imballaggio,  nella  quale  possono essere
evidenziati   i  problemi  inerenti  il  raggiungimento  degli  scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.