ART. 41
                  (Consorzio Nazionale Imballaggi)
    1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attivita' di
raccolta  differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni, i
produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
del  presente  titolo,  il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito
denominato CONAI.
    2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
    a)  definisce,  in  accordo  con  le  regioni  e con le pubbliche
amministrazioni  interessate,  gli ambiti territoriali in cui rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione
e  il  trasporto  dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
    b)  definisce,  con  le pubbliche amministrazioni appartenenti ai
singoli  sistemi  integrati  di  cui  alla  lettera a), le condizioni
generali  di  ritiro  da parte dei produttori dei rifiuti selezionati
provenienti dalla raccolta differenziata;
    c)  elabora  ed  aggiorna,  sulla base dei programmi specifici di
prevenzione  di  cui  agli  articoli  38,  comma 6, e 40, comma 5, il
Programma  generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio;
    d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali
per   favorire   il   riciclaggio  ed  il  recupero  dei  rifiuti  di
imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
    e)  assicura  la  necessaria  cooperazione  tra i consorzi di cui
all'articolo 40;
    f)   garantisce  il  necessario  raccordo  tra  l'amministrazione
pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;
    g)  organizza,  in  accordo  con le pubbliche amministrazioni, le
campagne  di  informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del
Programma generale;
    h)  ripartisce  tra i produttori e gli utilizzatori i costi della
raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di
imballaggi  primari,  o  comunque  conferiti  al servizio di raccolta
differenziata,  in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale,
al  netto  delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale.
    3. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base
nazionale  con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio
di  corresponsabilita'  gestionale  tra  produttori,  utilizzatori  e
pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
    a)  l'entita'  dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti
di  imballaggio  da  versare  ai comuni, determinati sulla base della
tariffa  di  cui  all'articolo  49  secondo criteri di efficienza, di
efficacia ed economicita' di gestione del servizio medesimo;
    b)  gli  obblighi  e  le  sanzioni  posti  a  carico  delle parti
contraenti;
    c)  le  modalita'  di  raccolta  dei  rifiuti  da  imballaggio in
relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero;
    4.  L'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  3  e' trasmesso
all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti di cui all'articolo 26, che
puo'   richiedere   eventuali   modifiche  ed  integrazioni  entro  i
successivi sessanta giorni.
    5.  Ai  fini  della  ripartizione  dei  costi  di cui al comma 2,
lettera  h),  sono  esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili
immessi sul mercato previa cauzione.
    6.  Il  CONAI  e'  retto da uno statuto approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari
necessari per la sua attivita' con i proventi delle attivita' e con i
contributi dei consorziati.
    7.  Il  CONAI  delibera  con  la  maggioranza  dei  due terzi dei
componenti.
    8.  Al  Consiglio  di  amministrazione  del  CONAI  partecipa con
diritto  di  voto  un  rappresentante  dei  consumatori  indicato dal
Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
    9.  I  consorzi  obbligatori  esistenti  alla  data di entrata in
vigore  della  presente  legge, previsti dall'articolo 9- quater, del
decreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  1988,  n.  475, cessano di
funzionare  all'atto della costituzione del consorzio di cui al comma
1  e  comunque  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto.  Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e
negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater,
del   decreto-legge   9  settembre  1988,  n.  397,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare
nella  titolarita' del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre
1996,  fatte  salve  le  spese  di  gestione  ordinaria sostenute dai
Consorzi  fino  al  loro  scioglimento.  Tali  patrimoni  dei diversi
Consorzi  obbligatori  saranno  destinati  ai  costi  della  raccolta
differenziata della relativa tipologia di materiale.
    10.  In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di
cui  al  comma  1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro
dell'ambiente   e   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  nominano  d'intesa  un  commissario  ad acta per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
 
          Nota all'art. 41:
            -   Il  testo  dell'art.  9-quater  del  decreto-legge  9
          settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla
          citata legge 9 novembre 1988, n. 475, e' il seguente:
            "Art. 9-quater (Consorzi obbligatori per  il  riciclaggio
          di  contenitori,  o  imballaggi, per liquidi e obiettivi di
          riciclaggio). - 1. Le attivita' di smaltimento dei  rifiuti
          urbani  di  cui  all'art.  3,  primo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,  n.    915,
          sono   svolte   dai   comuni  secondo  modalita'  volte  ad
          assicurare la  raccolta  differenziata.  Tale  servizio  di
          raccolta  differenziata  viene  attivato entro il 1 gennaio
          1990.  Le  regioni  provvedono,  sulla  base  di  indirizzi
          generali    fissati    dai   Ministero   dell'ambiente,   a
          regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti  solidi
          urbani  con  l'obiettivo  prioritario della separazione dei
          rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti
          vegetali e animali, o comunque ad alto tasso  di  umidita',
          dai restanti rifiuti.
            2.  Sono  istituiti consorzi nazionali obbligatori per il
          riciclaggio dei contenitori od imballaggi  per  liquidi  in
          vetro,  metallo  e plastica e sono definiti per ciascuno di
          essi obiettivi minimi di riciclaggio.    I  consorzi  hanno
          personalita'  giuridica, non hanno fine di lucro, e possono
          avere  articolazione  regionale   ed   interregionale.   Il
          Ministro  dell'ambiente, tenuto conto delle strutture asso-
          ciative esistenti al 31 luglio 1988, individua  i  soggetti
          obbligati  a partecipare al consorzio, definisce lo statuto
          tipo e promuove la costituzione dei consorzi.
            3. Sono obbligati  a  partecipare  al  consorzio  per  la
          plastica:
             a)  i  produttori e gli importatori di materie destinate
          alla fabbricazione dei contenitori;
             b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;
             c) una rappresentanza delle associazioni dei  produttori
          di    contenitori,    delle    imprese    utilizzatrici   e
          distributrici.
            4. I consorzi provvedono ad  assicurare  il  riciclaggio,
          anche  mediante  avvio  alle aziende che recuperano materie
          prime secondarie oppure energia,  in  coerenza  con  quanto
          stabilito  al  comma  8;  promuovono  l'informazione  degli
          utenti, intesa a ridurre  il  consumo  dei  materiali  e  a
          favorire  forme  corrette  di  raccolta  e  smaltimento. Ai
          predetti fini, ivi  compreso  lo  smaltimento,  i  consorzi
          stipulano  apposite  convenzioni con i comuni, loro aziende
          municipalizzate, o loro concessionari.  I consorzi possono,
          inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti  dei
          consorziati  a  forme  dl deposito cauzionale da restituire
          con modalita' da definire con  provvedimento  del  Ministro
          dell'ambiente.      Le  deliberazioni  del  consorzio  sono
          vincolanti per tutti i soggetti partecipanti  al  consorzio
          stesso.
            5.  I  mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi
          per il vetro e per i metalli sono costituiti  dai  proventi
          delle  attivita' e dai contributi dei soggetti partecipanti
          nonche'  da  eventuali   contributi   di   riciclaggio   da
          determinare  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
            6.  I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio
          per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attivita'
          e dal contributo di riciclaggio,  che  e'  determinato  con
          decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  in
          relazione alle condizioni di mercato delle materie prime  e
          dei  prodotti  riciclati  e  alle  eventuali passivita' del
          consorzio. L'equilibrio di gestione  e'  sempre  assicurato
          dai contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma  3.  Il  contributo  di  riciclaggio e' un contributo
          percentuale  sull'importo  netto delle fatture emesse dalle
          imprese produttrici o importatrici  di  materia  prima  per
          forniture  destinate  alla  produzione  di  contenitori  ed
          imballaggi per il mercato interno.
            7. Per la fase di avvio  del  consorzio  nazionale  della
          plastica   e   fino  all'eventuale  adozione  del  predetto
          decreto, il contributo di riciclaggio e' determinato  nella
          misura del 10 per cento.
            8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
          imballaggi,  per  liquidi,  prodotti  con materiali diversi
          sono definiti per il triennio  1990-1992  nell'allegato  1.
          Con  propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,   definisce   gli   obiettivi  minimi  di
          riciclaggio per i successivi trienni, nonche', di  concerto
          con  il  Ministro  della  sanita',  i  nuovi  materiali che
          potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori
          per liquidi.
            9. A decorrere dal 31  marzo  1993,  ai  contenitori  per
          liquidi,  prodotti  con  i materiali appartenenti ai gruppi
          dell'allegato 1 per i quali non siano  stati  conseguiti  i
          rispettivi   obiettivi   di   riciclaggio,  si  applica  un
          contributo di  riciclo  nella  misura  di  lire  20  per  i
          contenitori  fino  a  300 centimetri cubi, di lire 40 per i
          contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire  60  per
          quelli  tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di
          lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi.  Tale
          contributo  non  e' dovuto se i contenitori sono oggetto di
          ritiro dei vuoti  predisposto  dal  produttore  per  essere
          nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di
          detto  contributo  di  riciclaggio al fine di consentire il
          raggiungimento  dei  citati  obiettivi  di  riciclaggio  e'
          disciplinata  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
            10.  A partire dal 1 luglio 1989 sugli imballaggi o sulle
          etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a
          non disperderli nell'ambiente dopo  l'uso  e  l'indicazione
          dell'eventuale   ririempibilita',  secondo  la  definizione
          della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno  1985.    Da  tale
          ultimo  obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per
          i quali valgono usi consolidati per il ritiro (18/c).
            11. A  partire  dal  1  luglio  l989  per  consentire  di
          identificare  il  materiale utilizzato per la fabbricazione
          dei  contenitori  per  liquidi,  detti  contenitori  devono
          essere adeguatamente contrassegnati.
            12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi
          di  cui  ai  commi 10 e 11 sono determinati con decreto del
          Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            13.   E'   consentita,  fino  al  31  dicembre  1989,  la
          commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi
          non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.
            14.  Lo  smaltimento  dei  contenitori  per  liquidi  non
          conformi ai requisiti di cui ai precedenti  commi,  immessi
          sul  mercato  antecedentemente  al  31  dicembre  1989,  e'
          consentito fino al 31 dicembre 1990.
            15.  In  connessione  con   gli   obiettivi   comuni   di
          riciclaggio  definiti ai sensi del comma 8, con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   dell'ambiente   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
          stabilite  riserve  di  materiali  riciclati  da utilizzare
          obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche  e  di
          forniture  ad  amministrazioni  ed enti pubblici nazionali,
          regionali e locali".