ART. 41 (Consorzio Nazionale Imballaggi) 1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attivita' di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI. 2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni: a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento; b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata; c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 5, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione; e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 40; f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici; g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale; h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. 3. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce: a) l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni, determinati sulla base della tariffa di cui all'articolo 49 secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicita' di gestione del servizio medesimo; b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti; c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero; 4. L'accordo di programma di cui al comma 3 e' trasmesso all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26, che puo' richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni. 5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione. 6. Il CONAI e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attivita' con i proventi delle attivita' e con i contributi dei consorziati. 7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previsti dall'articolo 9- quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare nella titolarita' del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta differenziata della relativa tipologia di materiale. 10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano d'intesa un commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
Nota all'art. 41: - Il testo dell'art. 9-quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla citata legge 9 novembre 1988, n. 475, e' il seguente: "Art. 9-quater (Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio). - 1. Le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalita' volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1 gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dai Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti. 2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalita' giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture asso- ciative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi. 3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica: a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori; b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni; c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici. 4. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme dl deposito cauzionale da restituire con modalita' da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso. 5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attivita' e dai contributi dei soggetti partecipanti nonche' da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attivita' e dal contributo di riciclaggio, che e' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passivita' del consorzio. L'equilibrio di gestione e' sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il contributo di riciclaggio e' un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno. 7. Per la fase di avvio del consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio e' determinato nella misura del 10 per cento. 8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonche', di concerto con il Ministro della sanita', i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi. 9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non e' dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio e' disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 10. A partire dal 1 luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale ririempibilita', secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro (18/c). 11. A partire dal 1 luglio l989 per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati. 12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 13. E' consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi. 14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, e' consentito fino al 31 dicembre 1990. 15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali".