ART. 42
       (Programma generale di prevenzione e di gestione degli
              imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
    1.  Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli
articoli  38,  comma  5, e 40, comma 5, il CONAI elabora un Programma
generale  di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di  imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie
di   materiale   di  imballaggio,  le  misure  relative  ai  seguenti
obiettivi:
    a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
    b)  accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggi  riciclabili  rispetto  alla  quantita'  di imballaggi non
riciclabili;
    c)  accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggi  riutilizzabili  rispetto alla quantita' di imballaggi non
riutilizzabili;
    d)  miglioramento  delle  caratteristiche  dell'imballaggio  allo
scopo  di  permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni
nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
    e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
    2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
    a)  la  percentuale  in  peso di ciascuna tipologia di rifiuti di
imballaggio  da  recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo
obiettivo  globale,  sulla base della stessa scadenza, la percentuale
in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di
    imballaggio,  con  un  minimo  percentuale  in  peso  per ciascun
    materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto
agli obiettivi di cui alla lettera a);
    c)  le  necessarie  integrazioni  con  il  Piano nazionale per la
gestione dei rifiuti.
    3.   Il   Programma   generale   e'   trasmesso   per  il  parere
all'Osservatorio  sui  rifiuti di cui all'articolo 26 ed e' approvato
con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di Bolzano e l'ANCI. Con la medesima procedura si provvede
alle eventuali modificazioni ed integrazioni del programma.
    4.  Nel  caso  in  cui  il Programma generale non sia predisposto
entro   il  termine  di  centoventi  giorni  dalla  costituzione  del
Consorzio   Nazionale   Imballaggi   di   cui   all'articolo   41,  e
successivamente,  dall'inizio  del  quinquennio  di  riferimento,  lo
stesso  e'  elaborato  in  via  sostitutiva  dall'Osservatorio di cui
all'articolo  26. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio
sono  quelli  massimi  previsti ai sensi della direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e successive
modifiche ed integrazioni.
    5. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un
apposito  capitolo  relativo  alla  gestione  degli  imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma
di cui ai commi 1 e 2.