ART. 42 (Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio) 1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 5, e 40, comma 5, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi: a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio; b) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantita' di imballaggi non riciclabili; c) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi non riutilizzabili; d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili; e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio. 2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre: a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale; b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a); c) le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti. 3. Il Programma generale e' trasmesso per il parere all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 ed e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI. Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni ed integrazioni del programma. 4. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, e successivamente, dall'inizio del quinquennio di riferimento, lo stesso e' elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio di cui all'articolo 26. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni. 5. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2.