ART. 43
                              (Divieti)
    1.  E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei
contenitori  recuperati,  ad  eccezione  degli scarti derivanti dalle
operazioni   di   selezione,   riciclo  e  recupero  dei  rifiuti  di
imballaggio.
    2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998  e' vietato immettere nel
normale  circuito  di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari
di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari
non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono
essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata,
ove la stessa sia stata attivata.
    3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 possono essere commercializzati
solo   imballaggi  rispondenti  agli  standard  europei  fissati  dal
Comitato   Europeo   Normalizzazione   in  conformita'  ai  requisiti
essenziali  stabiliti  dall'articolo  9  della direttiva 94/62 CE del
Parlamento   europeo   e  del  Consiglio  del  20  dicembre  1994,  e
dall'Allegato  F  al  presente  decreto.  Fino  al 1 gennaio 1998 gli
imballaggi  immessi  sul  mercato  nazionale  devono  comunque essere
conformi   alle   pertinenti   norme  armonizzate  i  cui  numeri  di
riferimento  sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle
norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.
    4.  E'  vietato  immettere sul mercato imballaggi o componenti di
imballaggio,  ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di
cristallo,  con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio,
cambio e cromo esavalente superiore a:
    a)  600  parti  per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno
1998;
    b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
    c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
    5.   Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in
conformita' alle decisioni dell'Unione Europea:
    a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al
comma  4  non  si  applicano  ai materiali riciclati e ai circuiti di
produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
    b)  le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al
comma 4, lettera c).
 
          Nota all'art. 43:
            -  Il  testo dell'art. 9 della citata direttiva 94/62/CEE
          e' il seguente:
            "Art. 9 (Requisiti  essenziali).  -  1.  Entro  tre  anni
          dall'entrata  in  vigore  della presente direttiva, i Stati
          membri provvedono a che siano immessi sul mercato  soltanto
          gli  imballaggi  conformi  a  tutti  i requisiti essenziali
          definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II.
            2. Dalla data indicata nell'art.  22,  paragrafo  1,  gli
          Stati  membri  presumono  che  siano  soddisfatti  tutti  i
          requisiti essenziali  definiti  dalla  presente  direttiva,
          compreso   l'allegato   II,   quando  gli  imballaggi  sono
          conformi:
             a)  alle  pertinenti  norme  armonizzate i cui numeri di
          riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
          delle  Comunita'  europee.    Gli Stati membri pubblicano i
          numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono
          le norme armonizzate;
             b) alle pertinenti norme nazionali di cui  al  paragrafo
          3,  se  per  i  settori  cui  si riferiscono tali norme non
          esistono norme armonizzate.
            3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione  i  testi
          delle  norme  nazionali  di cui al paragrafo 2, lettera b),
          che considerano conformi ai requisiti di  cui  al  presente
          articolo. La Commissione comunica immediatamente tali testi
          agli altri Stati membri.
            Gli  Stati  membri  pubblicano  i  riferimenti  di queste
          norme.  La  Commissione  ne  cura  la  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
            4.  Se  uno  Stato membro o la Commissione ritiene che le
          norme di cui al paragrafo 2 non soddisfano completamente  i
          requisiti   essenziali   definiti   al   paragrafo   1,  la
          Commissione  o  lo  Stato  membro  interessato  solleva  la
          questione  dinanzi  al  comitato  istituito dalla direttiva
          83/189/CEE, indicandone le  ragioni.  Il  comitato  formula
          senza indugio il suo parere.
            Sulla  base  del  parere  del  comitato,  la  Commissione
          informa  gli  Stati  membri  sull'eventuale  necessita'  di
          ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi
          2 e 3".