Art. 37
                       Adempimenti successivi

  1.  Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro il 30
aprile  1997,  si provvede al recepimento delle direttive 91/632/CEE,
92/37/CEE,  92/69/CEE,  93/21/CEE,  93/72/CEE,  93/101/CE e 94/69/CE,
della Commissione, rispettivamente del 28 ottobre 1991, del 30 aprile
1992,  del  31 luglio 1992, del 27 aprile 1993, del 1 settembre 1993,
del  1  novembre  1993,  e  del 19 dicembre 1994 e alla pubblicazione
integrale degli allegati da I a IX.
  2.  Con decreto del Ministro della sanita', previa comunicazione al
Ministro  dell'industria,  del  commercio  c  dell'artigianato  e  al
Ministro  dell'ambiente,  si  provvede  al  recepimento  di ulteriori
direttive  tecniche di modifica degli allegati; il decreto e' emanato
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  con  il Ministro dell'ambiente ogni qualvolta la
nuova   direttiva   preveda   poteri  discrezionali  per  il  proprio
recepimento.
  3.  I  decreti  di  cui  ai commi 1 e 2, salvo che sia diversamente
indicato  dalle  direttive che con essi si recepiscono, concedono sei
mesi  per  lo  smaltimento delle sostanze pericolose gia' immesse sul
mercato  alla  data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana,   non   conformi,  nell'imballaggio  e
nell'etichettatura, alle disposizioni dei decreti medesimi.