Art. 38.
                         Disposizioni finali
   1.  Le  disposizioni  di  cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e
successive  modificazioni,  e quelle di cui ai decreti del Presidente
della  Repubblica  24  novembre  1981, n. 927, e 20 febbraio 1988, n.
141, non si applicano alle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1.
   2.  Le disposizioni concernenti le schede dei dati di sicurezza di
cui  all'articolo 25 entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   3. E' consentita fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato
di  sostanze  la  cui  etichetta reca il: "numero CEE" e la dicitura:
"etichettatura CEE".
   4.  Sono  abrogati gli articoli 10 e il del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 febbraio 1997
                                  SCALFARO
                                     PRODI, Presidente del Consiglio
                                       dei Ministri
                                     BINDI, Ministro della sanita'
                                     DINI, Ministro degli affari
                                       esteri
                                     FLICK, Ministro di grazia e
                                       giustizia
                                     CIAMPI, Ministro del tesoro
                                     BERSANI, Ministro
                                      dell'industria, del commercio
                                      e dell'artigianato
                                     RONCHI, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: FLICK