Art. 28
            (Versamenti in favore di enti previdenziali)
    1.  I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente
capo  si  applicano  a  decorrere  dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente
nazionale  per  la  previdenza  e l'assistenza per i lavoratori dello
spettacolo  (ENPALS)  e all'Istituo nazionale per la previdenza per i
dirigenti   di   aziende  industriali  (INPDAI)  agli  enti  e  casse
previdenziali  individuati con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto  con  i  Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale.
    2.  Con  decreto  emanato dalle stesse autorita' ministeriali, la
decorrenza di cui al comma 1 puo' essere modificata, tenendo conto di
esigenze organizzative.