Art. 33. Vigilanza 1. Fino alla attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, l'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno. 2. Nell'ambito dei poteri di vigilanza, il Ministero dell'interno: a) riceve relazioni semestrali sull'attivita' dell'Agenzia; b) riceve copia degli atti fondamentali degli organi dell'Agenzia: bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica triennale, rendiconto del cassiere, rendiconto generale della gestione, delibere del collegio dei revisori ed atti regolamentari; c) puo' richiedere copia delle deliberazioni dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali che disciplinano la tenuta dell'albo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia e delle sue articolazioni regionali, nonche' notizie e documentazione sulle attivita' e i provvedimenti di competenza dell'Agenzia. 3. In caso di mancata tempestiva approvazione del bilancio, di squilibrio del bilancio, di impossibilita' di funzionamento degli organi dell'Agenzia, ed in caso di reiterate e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attivita' obbligatoria dell'Agenzia, il Ministro dell'interno interviene con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza i consigli di amministrazione e nominando commissari straordinari.