Art. 33.
                              Vigilanza

  1.  Fino  alla  attuazione  dei  decreti  legislativi in materia di
riordino,  accorpamento  e  soppressione  dei  Ministeri, di cui alla
legge  15  marzo  1997, n. 59, l'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza
del Ministero dell'interno.
 2. Nell'ambito dei poteri di vigilanza, il Ministero dell'interno:
    a) riceve relazioni semestrali sull'attivita' dell'Agenzia;
    b)   riceve   copia   degli   atti   fondamentali   degli  organi
dell'Agenzia:   bilancio   preventivo,   relazione   previsionale   e
programmatica triennale, rendiconto del cassiere, rendiconto generale
della   gestione,   delibere   del  collegio  dei  revisori  ed  atti
regolamentari;
    c)  puo'  richiedere  copia  delle  deliberazioni dei consigli di
amministrazione  nazionale e delle sezioni regionali che disciplinano
la   tenuta   dell'albo,   l'organizzazione   ed   il   funzionamento
dell'Agenzia  e  delle sue articolazioni regionali, nonche' notizie e
documentazione  sulle  attivita'  e  i  provvedimenti  di  competenza
dell'Agenzia.
  3.  In  caso  di  mancata  tempestiva approvazione del bilancio, di
squilibrio  del  bilancio,  di  impossibilita' di funzionamento degli
organi dell'Agenzia, ed in caso di reiterate e persistenti violazioni
di  legge nell'esercizio dell'attivita' obbligatoria dell'Agenzia, il
Ministro  dell'interno interviene con poteri sostitutivi, sciogliendo
all'occorrenza  i  consigli di amministrazione e nominando commissari
straordinari.