Art. 34.
                     Norme transitorie e finali

  1.  Gli  organi  dell'Agenzia subentrano, a decorrere dalla data di
insediamento  dei  consigli  di amministrazione e, comunque, entro il
termine  massimo  di  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del   presente   regolamento,  previsto  dall'articolo  7,  comma  9,
nell'esercizio  delle  funzioni  relative  ai  segretari  comunali  e
provinciali spettanti all'Amministrazione dell'interno.
  2.  Fino  a  diversa  disciplina contenuta nel contratto collettivo
nazionale di lavoro di cui all'articolo 17, comma 74, della legge, ai
segretari  iscritti  all'albo  si applicano le disposizioni contenute
nella  legge, nel presente regolamento e, per la parte non modificata
e  non  incompatibile,  le  disposizioni  delle  leggi  previgenti in
materia  di  segretari  comunali  e  provinciali.  Puo' continuare ad
applicarsi  il collocamento fuori ruolo previsto dall'articolo 23 del
decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  marzo  1993, n. 68, con imputazione dei conseguenti
oneri  finanziari,  per  il  periodo massimo di un anno dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente regolamento, a carico del fondo di
mobilita'  di  cui  all'art.  17, comma 73, della legge, parzialmente
utilizzando  i  diritti  di  segreteria  di cui all'articolo 42 della
legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
  3.  Il  consiglio nazionale di amministrazione, entro trenta giorni
dal  suo  insediamento, delibera il bilancio di previsione per l'anno
in corso, relativamente ai mesi che mancano alla fine dell'anno.
 
           Note all'art. 34:
            - Il  testo del comma  74 dell'art. 17   della  legge  n.
          127/1997 si veda alla nota all'art. 10.
            -  Il  testo dell'art. 23 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8,
          convertito, con  modificazioni,  dalla   legge   19   marzo
          1993,    n.    68,   recante "Disposizioni     urgenti   in
          materia   di    finanza   derivata     e   di  contabilita'
          pubblica" e' il seguente:
            "Art.   23   (Collocamento  fuori  ruolo    di  segretari
          comunali).  -   1.   Il   Ministro   dell'interno,      con
          provvedimento    annuale,  puo'    disporre il collocamento
          fuori  ruolo, presso  la Commissione   di ricerca   per  la
          finanza   locale  e  presso  la    Direzione  centrale  dei
          segretari comunali e  provinciali  e  del  personale  degli
          enti    locali,    di   segretari comunali e provinciali in
          numero massimo di venti,  per  l'espletamento  dei  compiti
          previsti    dall'art. 25 del decretoleggge n.  66 del 1989,
          convertito, con modificazioni,   dalla legge n.  144    del
          1989,  nonche'  di quelli previsti dall'art. 52 della legge
          n. 142 del 1990.
            2.  Il  personale collocato  fuori  ruolo  ai  sensi  del
          comma  1, conserva il trattamento economico della qualifica
          corrispondente,  con  imputazione  dell'onere  relativo   e
          degli  ulteriori  oneri    ai  fini  del   trattamento   di
          quiescenza  e    di  previdenza al   fondo dei   diritti di
          segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n.
          604.
            3.  Il  personale    in questione non occupa posto  nella
          qualifica del ruolo organico  cui appartiene ne'  in  altre
          qualifiche,      superiori  o  inferiori;  qualora  intenda
          rientrare  nell'esercizio  delle  funzioni  di   segretario
          comunale  o   provinciale,  ha diritto  di essere  nominato
          presso una sede   di classe corrispondente  alla    propria
          qualifica,   in  ogni    caso  nell'ambito    della  stessa
          provincia  dove    precedentemente  prestava  servizio,  al
          verificarsi della relativa vacanza.
            3-bis.  Il    personale collocato fuori  ruolo e' ammesso
          ai concorsi per il   passaggio alle qualifiche    superiori
          purche'   sia     in  possesso  dei    requisiti  richiesti
          dall'ordinamento   vigente   per i   segretari  comunali  e
          provinciali;  qualora   consegua la promozione,  rientra in
          organico occupando il relativo posto di ruolo.
            4. Il comma 16 dell'art. 25 del citato  decreto-legge  n.
          66 del 1989 e' abrogato".
            -  Il  testo  del  comma 73 dell'art.   17 della legge n.
          127/1997 e' il seguente: "73. Il regolamento  di  cui    al
          comma  78  disciplina  un  fondo finanziario di mobilita' a
          carico degli enti locali e percentualmente determinato  sul
          trattamento    economico    del    segretario    dell'ente,
          graduato  in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito
          in  sede  di   accordo   contrattuale   e   da   attribuire
          all'Agenzia".
            - Il testo  dell'art. 42 della legge n. 604/1962  si veda
          alla nota all'art. 20.