Art. 35. 
                        Abrogazione di norme 
 
  1. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento, sono abrogati: 
    a) il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371; 
    b) la legge 27 giugno 1942,  n.  851,  recante  modificazioni  al
testo unico della legge comunale e provinciale  approvato  con  regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383; 
    c) il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553; 
    d) il decreto legislativo luogotenenziale 22  febbraio  1946,  n.
123; 
    e) la legge 9 agosto 1954, n. 748; 
    f) gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
19 agosto 1954, n. 968; 
    g) la legge 8 giugno 1962, n. 604, ad  eccezione  degli  articoli
40, 41 e 42; 
    h) la legge 12 febbraio 1968, n. 107; 
    i) il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972,  n.
749, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b); 
    l) la legge 11 novembre 1975, n. 587; 
    m) l'articolo 15-quater del decreto-legge 28  dicembre  1989,  n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
38; 
    n) gli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 
 
           Note all'art. 35:
            -  Il R.D.   21   marzo 1929,   n. 371,   reca:    "Norme
          integrative    ed  esecutive   del regio   decreto-legge 17
          agosto 1928,  n. 1953,  sullo stato giuridico ed  economico
          dei segretari comunali".
            - La  legge 27 giugno 1942,  n. 851, reca: "Modificazioni
          al   testo   unico  della  legge  comunale  e  provinciale,
          approvato con regio decreto 3    marzo  1934,    n.    383,
          concernente  il    nuovo    stato giuridico   dei segretari
          comunali e provinciali".
            - Il D.L.L. 21 agosto 1945, n. 553, reca:  "Modificazioni
          alla  legge  27 giugno 1942, n. 851,  sullo stato giuridico
          dei segretari comunali e provinciali".
            -  Il    D.L.L.  22    febbraio  1946,  n.    123,  reca:
          "Modificazioni  alla legge  27  giugno  1942,  n. 851,  sui
          trasferimenti  dei  segretari comunali e provinciali  della
          Sicilia e della Sardegna".
            -  La    legge  9 agosto 1954,   n. 748, reca: "Modifiche
          alla legge 27 giugno 1942, n.  851, sullo  stato  giuridico
          dei  segretari comunali e provinciali".
            -  Il  testo  degli articoli 8 e   9 del D.P.R. 19 agosto
          1954, n. 968, recante:  "Decentramento    dei  servizi  del
          Ministero  dell'interno", e' il seguente:
            "Art.  8.    - Il secondo  comma dell'art.  210 del testo
          unico della legge comunale  e provinciale   3  marzo  1934,
          n.  383,   modificato con l'art.  1 della  legge  27 giugno
          1942, n.  851,  e' sostituito  dal seguente:
            ''Le  sanzioni   disciplinari  a  carico  dei   segretari
          comunali  appartenenti  ai  gradi  I,  II,  III,  IV  e dei
          segretari provinciali  sono  inflitte  dal    Ministro  per
          l'interno;    quelle  a carico   dei segretari comunali  di
          grado  inferiore    sono  inflitte   dal   prefetto   della
          provincia  nella  quale  il segretario prestava servizio al
          tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.
            La censura  a carico  dei segretari   comunali di    ogni
          grado  e dei segretari  provinciali  puo'  essere  inflitta
          anche    dal   prefetto, nonche',   secondo  le  rispettive
          competenze,  dal  sindaco  o  dal presidente  della  Giunta
          provinciale''.
            Art.  9.    - Il numero  1 dell'art. 211  del testo unico
          della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,   n.  383,
          modificato con l'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851,
          e' sostituito dal seguente:
            ''Per  i  segretari comunali di  grado inferiore al IV la
          commissione provinciale  di disciplina   e'   composta  del
          vice    prefetto,  che    la presiede, di un consigliere di
          prefettura e di un segretario  comunale  da  nominarsi,  al
          principio di ogni anno, con decreto del prefetto.
            Con    lo stesso   decreto si   provvede, altresi',  alla
          nomina  di un consigliere   di   prefettura   e    di    un
          segretario  comunale,  quali supplenti.
            Un     funzionario    di    prefettura  di    gruppo    A
          dell'Amministrazione civile   dell'interno, di   grado  non
          inferiore  al 10  , esercita  le funzioni di segretario.
            I    segretari   comunali, effettivo  e  supplente,  sono
          nominati  su designazione   delle  associazioni   sindacali
          di    categoria       piu'  rappresentative   a   carattere
          nazionale''".
            -  La legge  8 giugno 1962, n. 604, reca:  "Modificazioni
          allo stato giuridico e  all'ordinamento della carriera  dei
          segretari comunali e provinciali".
            -    La   legge   17   febbraio    1968,  n.  107,  reca:
          "Modifiche  ed integrazioni alla legge 8 giugno   1962,  n.
          604,  sullo  stato giuridico e l'ordinamento della carriera
          dei segretari comunali e provinciali".
            - Il   D.P.R. 23 giugno  1972,    n.  749,  reca:  "Nuovo
          ordinamento dei segretari comunali e provinciali".
            - La  legge 11 novembre 1975,  n. 587, reca: "Nomina  dei
          segretari comunali della qualifica iniziale".
            -  Il  testo    dell'art.  15-quater del D.L. 28 dicembre
          1989, n. 415, convertito, con   modificazioni, dalla  legge
          28  febbraio  1990,    n.  38  recante  "Norme   urgenti in
          materia di finanza  locale e  di rapporti finanziari tra lo
          Stato e   le regioni, nonche'  disposizioni  varie"  e'  il
          seguente:
            "Art. 15-quater. -  1. A decorrere dalla data di  entrata
          in  vigore  della    legge  di   conversione del   presente
          decreto   gli incarichi   di  reggenza  o    supplenza  nei
          comuni  di   classe iniziale  sono conferiti esclusivamente
          a  segretari  comunali  di    ruolo.   A   tal   fine    la
          graduatoria del  concorso per l'ammissione in  carriera dei
          segretari  comunali    ha validita'   fino all'approvazione
          della graduatoria  del concorso successivo.
            2. Gli incaricati delle funzioni di  segretario  comunale
          che  abbiano prestato negli ultimi  quattro anni un periodo
          di  servizio di almeno sei  mesi, risultati  idonei in   un
          apposito    concorso  riservato   per titoli e colloquio da
          bandirsi  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   sono
          dichiarati  vincitori  e   provvisoriamente assegnati nelle
          sedi in cui prestano servizio fino al  loro riassorbimento,
          nel limite del 50 per cento dei costi di    grado  iniziale
          annualmente  vacanti  secondo  le disposizioni   di   legge
          vigenti.  L'assegnazione  con  carattere  di  prioritaavra'
          luogo  di norma  nell'ambito delle province  presso cui gli
          incaricati    hanno    prestato    l'ultimo    periodo   di
          servizio.  I segretari  comunali  prendono  servizio,   per
          il  primo  quadriennio successivo alla nomina in ruolo,  in
          comuni  appartenenti  alla regione alla   quale  appartiene
          il  comune  presso  il    quale  sono   stati  inizialmente
          nominati".
            -  Il  testo  degli  articoli  23-bis  e   24 del D.L. 18
          gennaio 1993, n.  8, convertito,  con modificazioni,  dalla
          legge 19 marzo 1993,  n. 68 recante: "Disposizioni  urgenti
          in  materia    di  finanza  derivata    e  di  contabilita'
          pubblica" e' il seguente:
            "Art.  23-bis (Concorso  per trasferimento  dei segretari
          comunali alle sedi della classe terza). -  1.  Il  Ministro
          dell'interno  nei mesi di gennaio e  luglio di ciascun anno
          bandisce   un concorso cumulativo  per  soli    titoli  per
          trasferimento   di      segretari   comunali     alle  sedi
          appartenenti alla classe  terza    vacanti  nel  territorio
          nazionale alle date del 1 gennaio e del 1 luglio.
            2. Ai  concorsi di cui al  comma 1 possono partecipare  i
          segretari  capi  e i  segretari  comunali,  in servizio  di
          ruolo.  I    segretari  comunali,  per    partecipare  agli
          anzidetti  concorsi,    devono possedere l'anzianita' nella
          qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza
          del termine per la presentazione della domanda.
            3. La  graduatoria di merito  dei candidati  ai  concorsi
          di  cui al comma 1 e' formata da una commissione composta:
            a)     del     prefetto     preposto    alla    direzione
          generale dell'amministrazione civile, che la presiede;
            b)  dal prefetto  preposto  alla direzione  centrale  dei
          segretari comunali e provinciali e del personale degli enti
          locali;
            c)    da    un   professore  universitario  di    materie
          giuridiche  o economiche;
            d) da un esperto in discipline amministrative;
            e) da un sindaco designato dall'ANCI;
            f)  da un  segretario  comunale avente   qualifica    non
          inferiore  a segretario generale di classe seconda;
            g)   da   un   funzionario     della  carriera  direttiva
          dell'amministrazione   civile   avente      qualifica   non
          inferiore  a    direttore  di    sezione,  che  esercita le
          funzioni di segretario della commissione.
            4.   La   validita'   della      graduatoria  cessa  dopo
          quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.
            5.  I  candidati  dichiarati   vincitori   ed   assegnati
          alla   sede richiesta  in  rigoroso  ordine  di  preferenza
          hanno  l'obbligo  di assumervi servizio; in caso contrario,
          per  la durata di tre anni, e' fatto ad   essi  divieto  di
          partecipare  ad  analoghi  concorsi   per sedi della classe
          terza.
            6. Il  personale di  cui al comma  5 non puo'    in  ogni
          caso essere trasferito o incaricato temporaneamente  se non
          abbia prestato almeno per un quinquennio effettivo servizio
          nella sede.
            7.  L'art.  7  del  D.P.R.  23  giugno  1972,  n. 749, e'
          abrogato.
            Art. 24  (Assegnazione alle province   di  un  segretario
          generale  di  qualifica pari  a quello assegnato  ai comuni
          capoluogo). -  1. Ferma restando  la  tabella B    allegata
          al    decreto del   Presidente  della Repubblica 23  giugno
          1972, n. 749,  alle province di classe  1- B, i cui  comuni
          capoluogo  siano stati o  siano elevati alla classe 1- A ai
          sensi dell'art.   1, terzo comma, della    legge  8  giugno
          1962,    n.  604,  sono assegnati   segretari generali   di
          classe 1-  A. Si  applicano le disposizioni di cui all'art.
          6 della citata legge n. 604 del 1962.
            2.  Restano  salvi  gli  effetti  dei  provvedimenti   di
          riclassificazione  delle province,  gia' adottati ai  sensi
          dei decretilegge  20 gennaio 1992, n.  11, 17 marzo   1992,
          n.    233,  20 maggio   1992, n. 289,  e 20 luglio 1992, n.
          342".