Art. 35. Abrogazione di norme 1. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: a) il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371; b) la legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; c) il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553; d) il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 123; e) la legge 9 agosto 1954, n. 748; f) gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968; g) la legge 8 giugno 1962, n. 604, ad eccezione degli articoli 40, 41 e 42; h) la legge 12 febbraio 1968, n. 107; i) il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b); l) la legge 11 novembre 1975, n. 587; m) l'articolo 15-quater del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; n) gli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Note all'art. 35: - Il R.D. 21 marzo 1929, n. 371, reca: "Norme integrative ed esecutive del regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali". - La legge 27 giugno 1942, n. 851, reca: "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali". - Il D.L.L. 21 agosto 1945, n. 553, reca: "Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali". - Il D.L.L. 22 febbraio 1946, n. 123, reca: "Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sui trasferimenti dei segretari comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna". - La legge 9 agosto 1954, n. 748, reca: "Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali". - Il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, recante: "Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno", e' il seguente: "Art. 8. - Il secondo comma dell'art. 210 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e' sostituito dal seguente: ''Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali appartenenti ai gradi I, II, III, IV e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro per l'interno; quelle a carico dei segretari comunali di grado inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse. La censura a carico dei segretari comunali di ogni grado e dei segretari provinciali puo' essere inflitta anche dal prefetto, nonche', secondo le rispettive competenze, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale''. Art. 9. - Il numero 1 dell'art. 211 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e' sostituito dal seguente: ''Per i segretari comunali di grado inferiore al IV la commissione provinciale di disciplina e' composta del vice prefetto, che la presiede, di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale da nominarsi, al principio di ogni anno, con decreto del prefetto. Con lo stesso decreto si provvede, altresi', alla nomina di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale, quali supplenti. Un funzionario di prefettura di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 10 , esercita le funzioni di segretario. I segretari comunali, effettivo e supplente, sono nominati su designazione delle associazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale''". - La legge 8 giugno 1962, n. 604, reca: "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali". - La legge 17 febbraio 1968, n. 107, reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali". - Il D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, reca: "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali". - La legge 11 novembre 1975, n. 587, reca: "Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale". - Il testo dell'art. 15-quater del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 recante "Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie" e' il seguente: "Art. 15-quater. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli incarichi di reggenza o supplenza nei comuni di classe iniziale sono conferiti esclusivamente a segretari comunali di ruolo. A tal fine la graduatoria del concorso per l'ammissione in carriera dei segretari comunali ha validita' fino all'approvazione della graduatoria del concorso successivo. 2. Gli incaricati delle funzioni di segretario comunale che abbiano prestato negli ultimi quattro anni un periodo di servizio di almeno sei mesi, risultati idonei in un apposito concorso riservato per titoli e colloquio da bandirsi con decreto del Ministro dell'interno, sono dichiarati vincitori e provvisoriamente assegnati nelle sedi in cui prestano servizio fino al loro riassorbimento, nel limite del 50 per cento dei costi di grado iniziale annualmente vacanti secondo le disposizioni di legge vigenti. L'assegnazione con carattere di prioritaavra' luogo di norma nell'ambito delle province presso cui gli incaricati hanno prestato l'ultimo periodo di servizio. I segretari comunali prendono servizio, per il primo quadriennio successivo alla nomina in ruolo, in comuni appartenenti alla regione alla quale appartiene il comune presso il quale sono stati inizialmente nominati". - Il testo degli articoli 23-bis e 24 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" e' il seguente: "Art. 23-bis (Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza). - 1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per trasferimento di segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date del 1 gennaio e del 1 luglio. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianita' nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi di cui al comma 1 e' formata da una commissione composta: a) del prefetto preposto alla direzione generale dell'amministrazione civile, che la presiede; b) dal prefetto preposto alla direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali; c) da un professore universitario di materie giuridiche o economiche; d) da un esperto in discipline amministrative; e) da un sindaco designato dall'ANCI; f) da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe seconda; g) da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, che esercita le funzioni di segretario della commissione. 4. La validita' della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione. 5. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, e' fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza. 6. Il personale di cui al comma 5 non puo' in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno per un quinquennio effettivo servizio nella sede. 7. L'art. 7 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, e' abrogato. Art. 24 (Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo). - 1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alle province di classe 1- B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1- A ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati segretari generali di classe 1- A. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della citata legge n. 604 del 1962. 2. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle province, gia' adottati ai sensi dei decretilegge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, e 20 luglio 1992, n. 342".