Art. 47.
                        Disposizioni generali
                      Riduzione delle giacenze
  1. Al fine  di ridurre le giacenze degli  enti soggetti all'obbligo
di tenere le disponibilita' liquide  nelle contabilita' speciali o in
conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello
Stato  vengono effettuati  al raggiungimento  dei limiti  di giacenza
che,  per  categorie  di  enti, vengono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
misura  compresa   tra  il  10   e  il  20  per   cento  dell'entita'
dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione
si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila
abitanti  e  ai  comuni  con  popolazione  superiore  a  sessantamila
abitanti.  Ferma restando  la  normativa di  cui  all'articolo 9  del
decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge 28 febbraio  1997, n. 30,  che disciplina
l'attribuzione dei trasferimenti  erariali agli enti locali  in una o
piu' rate, sono abrogate le  norme che stabiliscono, nei confronti di
tutti  gli  enti sopra  individuati,  scadenze  predeterminate per  i
pagamenti a carico del bilancio dello Stato.
                Trasferimento di fondi a enti locali
  2.  Le disposizioni  di  cui all'articolo  9  del decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997,  n. 30, sono prorogate  per gli anni dal  1998 al 2000
nei confronti degli enti locali  diversi da quelli indicati nel comma
1  con  estensione,  ai  comuni con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti, della stessa  base di calcolo stabilita per  gli altri enti
locali; le  scadenze e i  riferimenti temporali ivi indicati  sono da
intendersi riferiti a ciascun anno.
                       Limiti di prelevamento
  3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della norma
di cui all'articolo  8, comma 3, del citato decreto-legge  n. 669 del
1996, convertito, con  modificazioni, dalla legge n. 30  del 1997 non
possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
Tesoreria  dello  Stato  superiori   al  95  per  cento  dell'importo
cumulativamente  prelevato alla  fine di  ciascun bimestre  dell'anno
precedente.
                               Deroghe
  4.  I  soggetti interessati  possono  richiedere  al Ministero  del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica deroghe  al
vincolo  di  cui  al  comma  3 per  effettive  e  motivate  esigenze.
L'accoglimento  della   richiesta  e'  disposto   con  determinazione
dirigenziale; l'eventuale  diniego totale o parziale  e' disposto con
decreto del  Ministro. I  prelievi delle  amministrazioni periferiche
dello Stato sono regolati con  provvedimenti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
                             Enti parco
  5. Per i  finanziamenti agli Enti parco si applica  la norma di cui
al comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge  8 agosto 1996, n. 425. In
attesa della  emanazione del decreto  di riparto  di cui al  comma 40
dell'articolo  1  della legge  28  dicembre  1995,  n. 549,  le  rate
trimestrali  sono   computate  con   riferimento  all'80   per  cento
dell'assegnazione   dell'anno    precedente.
                   Limite massimo di indebitamento
  6. I nuovi  tributi regionali istituiti nel  triennio 1998-2000 non
concorrono alla  determinazione del  limite massimo  di indebitamento
delle regioni  a statuto ordinario stabilito  dalla vigente normativa
statale per  la parte eventualmente vincolata  a specifici interventi
settoriali di spesa  dalle leggi dello Stato.
      Sperimentazione per il superamento della tesoreria unica
  7. Le disposizioni di cui  all'articolo 9 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, possono essere  attuate per una o piu' regioni e
universita' statali a partire dal  1 luglio 1998. Nell'ultimo periodo
del comma  1 del  citato articolo  9, dopo le  parole: "non  si tiene
conto", sono  inserite le  seguenti: "della rateazione  degli importi
e".
                  Nuovo sistema di tesoreria unica
  8.  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli  7  e  8  del  decreto
legislativo 7  agosto 1997,  n. 279, si  applicano nei  confronti dei
comuni  con popolazione  inferiore a  1000 abitanti  a partire  dal 1
luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998
sono riversate  dai concessionari  ai comuni interessati  in apposite
contabilita' speciali fruttifere aperte  presso le competenti sezioni
di  tesoreria provinciale  dello Stato.
                Ristrutturazione del  debito pubblico
  9.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica,   tenuto  conto   delle  condizioni   del  mercato,   puo'
autorizzare  la  Cassa depositi  e  prestiti  a  porre in  essere  le
operazioni di cui all'articolo 2,  comma 165, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
                       Contingente di esperti
  10. Per le attivita' connesse alla attuazione del presente Capo, il
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
puo'  avvalersi  di  personale  comandato  da  altre  amministrazioni
pubbliche e di esperti  estranei alle amministrazioni stesse, nonche'
di personale  a tempo determinato,  con contratti di  durata annuale,
rinnovabili per  non piu' di due  volte, per un numero  massimo di 30
unita'. Alle  spese, valutate  nell'importo di  lire tre  miliardi in
ragione d'anno  nel triennio  1998-2000, si  provvede a  valere sulle
economie realizzate con il presente capo.
 
           Note all'articolo 47:
            -  Per    il  testo   dell'art. 9   del D.L.   669/1996 (
          Disposizioni  in  materia    tributaria,  finanziaria     e
          contabile    a  completamento    della  manovra  di finanza
          pubblica per l'anno 1997) vedasi note all'art. 49.
            - Il testo del  comma 3 dell'art. 8 del citato   D.L.  n.
          669/1996 e' il seguente:
              "Art.  8    (Blocco  degli  impegni  e monitoraggio dei
          flussi
           di spesa).  - 1.-2.  (Omissis).
            3. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti
          titolari  di  conti  correnti  e  di  contabilita' speciali
          aperti presso la Tesoreria dello Stato,    fatta  eccezione
          per  le    regioni, i   comuni, le   province, le comunita'
          montane ed i consorzi  tra enti locali territoriali,    gli
          enti parchi nazionali,  gli  enti previdenziali di cui alla
          tabella  B  della  legge  29  ottobre  1984,    n.  720,  e
          successive modificazioni  ed  integrazioni,  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai
          conti  riguardanti  le operazioni  eseguite per conto dello
          Stato  ed  ai   conti intestati   all'Unione   europea    o
          quelli  riguardanti  interventi  di  politica  comunitaria,
          gli   osservatori astronomici;   astrofici   e    vesuviano
          nonche'    per    le    universita', limitatamente ai conti
          aperti  dai  dipartimenti  e    dagli  altri   centri   con
          autonomia    finanziaria   e     contabile,   non   possono
          effettuare prelevamenti  dai  rispettivi   conti  superiori
          al   90%   dell'importo cumulativamente prelevato alla fine
          dei corrispondenti mesi del 1996.  Il Ministro  del tesoro,
          su    richiesta  dei  soggetti    interessati,  con  propri
          decreti,  per effettive,   motivate e documentate esigenze,
          puo' disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma".
            -  Il comma  12   dell'art.   3 del   D.L.   n.  323/1996
          (Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento  della finanza
          pubblica) e' il seguente:
              "Art. 3  (Riduzione stanziamenti e blocco impegni).  -
           1.-11.  (Omissis).
            12. Gli impegni  sui capitoli del bilancio dello   Stato,
          relativi  a  erogazioni    a favore   di soggetti   ed enti
          pubblici  o    privati,  sono  assunti     con      cadenza
          trimestrale    per quote   di   pari  importo.  La presente
          disposizione  non si  applica  per  le spese  connesse  con
          accordi  internazionali,    per  rate    di    ammortamento
          mutui;  per annualita' relative  ai limiti di impegno,  per
          regolazioni   debitorie   pregresse   e   contabiIi  e  per
          obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonche'    quando
          specifiche     disposizioni      legislative      prevedano
          espressamente erogazioni  con cadenze diverse  da    quella
          trimestrale.    Per   effettive,   motivate e   documentate
          esigenze,  il Ministro   del tesoro,   su   proposta    dei
          Minsitri   interessati,  puo'  autorizzare l'assunzione  di
          impegni   per   importi superiori    al  predetto    limite
          trimestrale".
            -    Il comma  40  dell'art. 1  della legge  n.  549/1995
          (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il
          seguente:
            "40.  Gli importi  dei contributi  dello Stato  in favore
          di enti, istituti, associazioni,    fondazioni  ed    altri
          organismi,  di  cui alla tabella A  allegata alla  presente
          legge, sono  iscritti in  un unico capitolo nello stato  di
          previsione  di  ciascun Ministero interessato.  Il relativo
          riparto e'  annualmente effettuato da    ciascun  Ministro,
          con  proprio  decreto,    di concerto con il Ministro   del
          tesoro,  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          competenti,  alle  quali  vengono  altresi'    inviati    i
          rendiconti annuali  dell'attivita'   svolta   dai  suddetti
          enti,    entro  trenta  giorni   dalla data di entrata   in
          vigore della    legge,    di     bilancio,     intendendosi
          corrispondentemente      rideterminate      le     relative
          autorizzazioni di spesa".
            -  Il  testo  degli  artt.  7,   8  e  9  del  D.Lgs.  n.
          279/1997 (Individuazione delle unita' previsionali  di base
          del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
          unica e ristrutturazione del rendiconto   generale    dello
          Stato)     come   modificato  dal  presente articolo  e' il
          seguente: (le   parole  sostituite    sono  riportate    in
          corsivo)
            "Art  7.   (Nuove modalita'  di attuazione del sistema di
          tesoreria unica).   - 1. Il sistema    di  tesoreria  unica
          introdotto  dalla  legge  29  ottobre    1984,  n.   720 e'
          modificato, per le  regioni e  gli enti locali,  secondo le
          disposizioni contenute  nel presente  articolo e  nell'art.
          8.
            2. Le  entrate costituite  dalle assegnazioni, contributi
          e quanto altro proveniente, direttamente o  indirettamente,
          dal  bilancio dello Stato,  devono essere  versate, per  le
          regioni,   nei  conti    correnti  infruttiferi    ad  esse
          intestati  presso   la tesoreria  centrale dello Stato   e,
          per   gli  enti   locali,  nelle    contabilita'   speciali
          infruttifere   ad  essi  intestate  presso  le  sezioni  di
          tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette  entrate
          sono   comprese   quelle  provenienti  da  operazioni    di
          indebitamento  assistite,  in    tutto  o  in   parte,   da
          interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che
          in conto interessi. Per le regioni  a statuto speciale e le
          provincie  autonome   si applicano   le norme  statutarie e
          le relative  norme di attuazione.
            3.  Le disponibilita'  derivanti  dalle entrate   diverse
          da  quelle indicate  nel  comma  2,  che sono  escluse  dal
          riversamento    nella  tesoreria  statale,    devono essere
          prioritariamente utilizzate  per i pagamenti disposti dagli
          enti di cui al comma 1.
            L'utilizzo  delle    disponibilita'   vincolate     resta
          disciplinato   secondo   quanto   stabilito  dalla  vigente
          normativa.
            4.  I tesorieri  degli enti  di cui   ai comma    1  sono
          direttamente   responsabili   dei   pagamenti  eseguiti  in
          difformita' di quanto disposto dal  comma 3.  In   caso  di
          inadempienza  il    tesoriere   e' tenuto   al riversamento
          nella  tesoreria   statale   dell'ammontare del   pagamento
          eseguito in difformita'  ed e' tenuto altresi' a    versare
          ad  apposito  capitolo        dell'entrata          statale
          l'ammontare              corrispondente    all'applicazione
          dell'interesse     legale,  sull'importo    del  pagamento,
          calcolato per il  periodo intercorrente tra la    data  del
          prelevamento   dalla   tesoreria   statale  e  la  data  di
          riversamento.
            5. Ai fini  del  rispetto  del  criterio  di  prioritario
          utilizzo  di  cui  al    comma  3   sono comprese,   tra le
          liquidita'  derivanti    da  entrate  proprie    depositate
          presso    il      sistema    bancario,      anche    quelle
          temporaneamente reimpiegate in  operazioni finanziarie  con
          esclusione  di   quelle concernenti   accantonamenti per  i
          fondi  di previdenza  a capitalizzazione per la  quiescenza
          del   personale  dipendente,  previsti  e  disciplinati  da
          particolari disposizioni, e  con  esclusione  altresi'  dei
          valori    mobiliari provenienti da  atti di liberalita'  di
          privati destinati a borse di studio.
            6.   Con decreti   del    Ministro    del  tesoro,    del
          bilancio e  della programmazione  economica sono  stabilite
          le    eventuali  ed   ulteriori modalita' che   si rendesse
          necessario disciplinare  per l'attuazione delle norme sulla
          tesoreria unica".
            "Art. 8  Gradualita' delIapplicazione dei nuovi criteri).
          - 1.   Le disposizioni  di  cui  all'art.  7  si  applicano
          gradualmente secondo i seguenti criteri e modalita':
            a)  per le  regioni,  a  decorrere dal  1  gennaio  1999,
          le    quote  dell'accisa sulle benzine   spettanti ai sensi
          dell'art.  3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995,    n.
          549,  sono  versate  mensilmente  dalla  tesoreria centrale
          dello Stato sui  conti correnti accesi da ciascuna  regione
          presso  il   proprio  tesoriere   e  non   concorrono  alla
          determinazione   delle   disponibilita'   detenibili presso
          il  sistema bancario stabilite dalla normativa  concernente
          la tesoreria unica di cui alla  legge 29 ottobre 1984,   n.
          720. Tali somme  devono comunque essere  utilizzate   dalle
          regioni    per   far     fronte   alle   proprie necessita'
          finanziarie con  priorita'  rispetto alle    disponibilita'
          detenibili  presso  il  sistema  bancario  ai  sensi  della
          richiamata legge n. 720   del 1984.    Dalle  entrate    da
          assumere   a    base  per    il  calcolo  delle    predette
          disponibilita'   sono   escluse   quelle  concernenti    il
          gettito dell'accisa sulle benzine;
            b)    per   gli    enti   locali,  a  decorrere  dal    1
          gennaio   1999, limitatamente  ai  comuni  con  popolazione
          inferiore a 5000 abitanti;
            c)  all'ulteriore   adeguamento del  sistema di tesoreria
          unica alle modifiche   introdotte    dall'art.    7      si
          provvede   con   decreti  del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta    del  Ministro  del  tesoro,    del
          bilancio    e    della   programmazione  economica  con  le
          decorrenze  e le  modalita'  dagli stessi   previste.   Per
          le    regioni  l'adeguamento    riguarda   l'individuazione
          degli  ulteriori  tributi propri che  non  concorrono  alla
          formazione delle liquidita' detenibili ai sensi della legge
          29 ottobre  1984, n. 720 e la graduale riduzione del limite
          di  detenibilita' e   della base  di calcolo. Per  gli enti
          locali,  l'adeguamento riguarda   ulteriori tipologie    di
          enti.    Sugli  schemi  dei  decreti e' acquisito il parere
          della Conferenza permanente per i  rapporti tra lo   Stato,
          le  regioni    e  le  province    autonome di Trento   e di
          Bolzano  e della   Conferenza   Stato-Citta' e    autonomie
          locali.  Il    parere deve essere   espresso entro sessanta
          giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale  termine i
          decreti possono essere comunque emanati".
            "Art.  9     (Sperimentazione  operativa).    -   1.   AI
          fine    di  sperimentare    gli    effetti    del    totale
          superamento   del   sistema    di  tesoreria    unica    il
          Ministro    del    tesoro,    del    bilancio    e    della
          programmazione    economica,  sentite     la     Conferenza
          permanente  per    i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
          provincie autonome di Trento e di Bolzano e  la  Conferenza
          Stato-Citta'  e  autonomie  locali,  individua una o   piu'
          regioni  e gli  enti locali  nei quali,  a partire   dal  1
          gennaio 1999 e  per la durata di due anni,  i trasferimenti
          statali  e  le entrate proprie affluiscono  direttamente al
          tesorieri degli enti.  Per  tali  enti  i  trasferimenti  e
          quanto    alltro   proveniente   dal bilancio  dello  Stato
          sono   erogati direttamente   ai   tesorieri   ad  avvenuto
          esaurimento delle  disponibilita'  esistenti  nei conti  di
          tesoreria unica e non si tiene conto della rateazione degli
          importi   e   delle   date   stabilite   l'erogazione   dei
          trasferimenti stessi.
            2.   Il Ministro   del tesoro,   del bilancio    e  della
          programmazione  economica    trasmette   alle   Commissioni
          parlamentari     competenti     una  relazione      annuale
          sull'andamento   della   sperimentazione   di cui  al comma
          1.    Entro   il   31    dicembre   2001   si      procede,
          attraverso l'estensione   graduale  della   sperimentazione
          e,      tenuto         conto   dell'esito   della   stessa,
          all'applicazione    generalizzata    di    modalita'     di
          trasferimento  delle  assegnazioni statali agli enti di cui
          al  comma  1    idonee  a    realizzare  l'obiettivo    del
          superamento  del sistema  di tesoreria unica".
            -    Il comma  165  dell'art 2  della legge  n.  662/1996
          (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il
          seguente:
            "165.  L'ultimo  comma    dell'art.  8  della  legge   22
          dicembre 1984, n.  887, e' sostituito dal seguente:
            Il  Ministro  del tesoro, tenuto   conto delle condizioni
          del mercato,  puo'  ristrutturare    il  debito    pubblico
          interno ed  estero attraverso operazioni di  trasformazione
          di  scadenze,  di    scambio  o  sostituzione  di titoli di
          diverso tipo, o altri strumenti  operativi  previsti  dalla
          prassi  dei    mercati  finanziari. Il   Ministro de tesoro
          puo' altresi' autorizzare gli  enti pubblici economici    e
          le  societa' per  azioni a prevalente capitale  pubblico ad
          effettuare le  stesse operazioni per il loro  indebitamento
          sull'interno e sull'estero".