Art. 48.
                       Regioni ed enti locali
                        Limiti al fabbisogno
  1.  Il sistema  delle autonomie  regionali e  locali concorre  alla
realizzazione  degli obiettivi  di finanza  pubblica per  il triennio
1998-2000   garantendo  che   il  fabbisogno   finanziario  da   esso
complessivamente  generato  nel  1998,   non  considerando  la  spesa
sanitaria  nonche' la  spesa relativa  a nuove  funzioni acquisite  a
seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli
anni  1997  e  seguenti,  non  sia  superiore  a  quello  rilevato  a
consuntivo  per il  1997 e  che  per gli  anni  1999 e  2000 non  sia
superiore a quello dell'anno precedente  maggiorato in misura pari al
tasso programmato di  inflazione. Per la spesa  sanitaria il Ministro
del tesoro,  del bilancio e della  programmazione economica, d'intesa
con il Ministro  della sanita', procede al  monitoraggio dei relativi
pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli
effettuati  nell'anno precedente  incrementati del  tasso programmato
d'inflazione;  dell'esito  viene  data informazione  alla  Conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome di Trento  e di Bolzano.
     Criteri operativi per  il computo e monitoraggio (regioni)
  2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le  province autonome di  Trento e  di Bolzano definisce  i criteri
operativi  per il  computo del  fabbisogno  di cui  al comma  1 e  le
procedure  per il  monitoraggio dei  suoi andamenti  mensili. Per  le
regioni a  statuto speciale  e le  province autonome  di Trento  e di
Bolzano  gli obiettivi  di cui  al  comma 1  sono realizzati  secondo
criteri e procedure stabiliti d'intesa  tra il Governo e i presidenti
delle  giunte regionali  e  provinciali  nell'ambito delle  procedure
previste negli statuti e nelle  relative norme di attuazione.
 Criteri operativi per il computo e monitoraggio (province e comuni)
  3.  La  conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali  definisce i
criteri operativi  per il  computo del  fabbisogno  di cui  al  comma
1 e  le procedure  per il  monitoraggio  dei suoi  andamenti  mensili
per   le province con popolazione superiore a  400.000 abitanti e per
i comuni con popolazione  superiore a 60.000  abitanti. Per gli altri
enti la  Conferenza  definisce  criteri  e  tempi    di  monitoraggio
coerenti con la diversa dimensione demografica.
                     Iniziative di salvaguardia
  4.   Nel  caso   che   si  sviluppino   andamenti  del   fabbisogno
incompatibili  con gli  obiettivi di  cui  al comma  1 la  conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome  di  Trento e  di  Bolzano  e  la conferenza  Statocitta'  e
autonomie  locali, secondo  le rispettive  competenze, propongono  le
iniziative  da assumere,  ivi compresa  la eventuale  introduzione di
vincoli sugli  utilizzi delle  disponibilita' esistenti sui  conti di
tesoreria unica da disporre con  decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
                      Sospensione dei pagamenti
  5. In  attesa delle indicazioni  delle predette conferenze  e della
adozione  delle  relative  misure,  le  regioni  e  gli  enti  locali
interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono
arrecare danni  patrimoniali all'ente o a  soggetti che intrattengono
con l'ente rapporti giuridici e negoziali.
                     Estinzione di crediti INPS
  6. A valere  sulle anticipazioni di tesoreria  concesse dallo Stato
all'INPS,  l'importo di  lire  1.632 miliardi  si  intende erogato  a
titolo  di  estinzione,  senza  applicazione di  interessi  ed  oneri
aggiuntivi  e  salvo conguaglio,  dei  crediti  maturati fino  al  31
dicembre  1997 per  le assicurazioni  obbligatorie degli  apprendisti
artigiani, di  cui alla legge  19 gennaio  1955, n. 25,  e successive
modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte
delle  regioni   a  statuto   ordinario  delle  convenzioni   di  cui
all'articolo 16, terzo  comma, della legge 21 dicembre  1978, n. 845.
                    Regolazione di crediti INAIL
  7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei
crediti maturati dall'INAIL per  le assicurazioni obbligatorie di cui
al  comma 6  fino all'anno  1997 si  provvede, senza  applicazione di
interessi  ed  oneri  aggiuntivi, mediante  apposita  convenzione  da
stipularsi tra il  Ministero del lavoro e della  previdenza sociale e
l'INAIL.
                      Versamenti delle regioni
  8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle
pendenze  debitorie di  cui ai  commi 6  e 7  mediante il  versamento
all'entrata  del bilancio  dello Stato,  entro il  30 giugno  di ogni
anno, di dieci annualita' costanti  per il complessivo importo di 644
miliardi  di lire  secondo  la  ripartizione di  cui  alla tabella  A
allegata alla presente  legge. In caso di  inadempienza, il Ministero
del  tesoro,  del  bilancio   e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle
erogazioni ad esse  spettanti in corso d'anno  ai sensi dell'articolo
3,  comma  12,  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549.  Le  somme
annualmente  acquisite  all'entrata  del bilancio  dello  Stato  sono
riassegnate,  con decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e
della   programmazione   economica   nei  limiti   delle   occorrenze
finanziarie,  allo stato  di previsione  del Ministero  del lavoro  e
della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle
spettanze  determinate in  sede di  convenzione  di cui  al comma  7.
         Agevolazioni contributive per apprendisti artigiani
  9. A  decorrere dal 1 gennaio  1998 le regioni a  statuto ordinario
destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata
alla  presente  legge  all'attuazione   delle  norme  in  materia  di
agevolazioni  contributive  agli  apprendisti  artigiani,  appostando
specifico  capitolo  nei  propri   bilanci.  A  consuntivo  lo  Stato
riconosce  alle regioni  la  differenza tra  il  costo sostenuto  per
l'attuazione  delle norme  stesse  e quanto  indicato nella  tabella.
            Delega per una addizionale comunale all'IRPEF
  10. Il  Governo e'  delegato ad  emanare, previo  parere consultivo
delle competenti commissioni parlamentari,  entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che
istituisce  una addizionale  comunale all'IRPEF,  secondo i  seguenti
criteri e principi direttivi:
  a)  decorrenza a  partire da  un  periodo di  imposta comunque  non
anteriore a quello in corso al 1 gennaio 1998;
  b)  determinazione  annuale  dell'aliquota base,  con  decreti  del
Ministro delle finanze, di concerto  con il Ministro dell'interno, da
emanare  entro il  15 dicembre  di ciascun  anno, in  misura tale  da
coprire, per  l'anno di  prima applicazione dell'aliquota,  gli oneri
delle funzioni e dei compiti  effettivamente trasferiti ai comuni nel
corso dell'anno precedente  ai sensi del capo I della  legge 15 marzo
1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;
  c)  riduzione  delle  aliquote  dell'IRPEF,   di  cui  al  comma  1
dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive modificazioni,  in  una misura  pari all'aliquota  base
dell'addizionale comunale;
  d) previsione  della facolta'  per i  comuni di  variare l'aliquota
dell'addizionale fino ad un massimo  dello 0,5 per cento nell'arco di
un  triennio con  un valore  massimo dello  0,2 per  cento annuo;  il
comune stabilisce la  variazione dell'aliquota dell'addizionale entro
il  31  ottobre  di  ogni   anno,  a  valere  sui  redditi  dell'anno
successivo;  e' fatto  obbligo ai  comuni di  pubblicare gli  estremi
essenziali  relativi alla  variazione dell'aliquota  dell'addizionale
nella Gazzetta  Ufficiale ,  da accorpare  possibilmente in  un unico
numero;
  e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo determinato
ai  fini dell'IRPEF,  al netto  degli oneri  deducibili, purche'  sia
dovuta, per  lo stesso anno,  l'IRPEF, al netto delle  detrazioni per
essa riconosciute  e dei  crediti di  cui agli articoli  14 e  15 del
citato  testo   unico  delle   imposte  sui  redditi,   e  successive
modificazioni;
  f) versamento  in unica soluzione,  con le modalita' e  nei termini
previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per
i  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati,  l'addizionale  e'
trattenuta  dai sostituti  di  imposta  all'atto della  effettuazione
delle  operazioni   di  conguaglio  relative  a   detti  redditi;  la
trattenuta e'  determinata sulla base  dell'aliquota dell'addizionale
in  vigore nel  comune di  domicilio fiscale  del contribuente  ed e'
versata al comune stesso;
  g)  applicazione delle  disposizioni  previste per  l'IRPEF per  la
dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento,  le sanzioni, e altri
aspetti  non disciplinati  diversamente; previsione  di modalita'  di
partecipazione  alle attivita'  di accertamento  da parte  dei comuni
mediante  scambi   di  informazioni  e  notizie   utili,  nonche'  di
accertamento ed  erogazione degli eventuali rimborsi  di competenza a
carico dei comuni.
              Specificazioni dei decreti delle Finanze
  11. I  decreti di  cui al  comma 10, lettera  b), sulla  base della
entita'  complessiva degli  stanziamenti  che  vengono eliminati  dal
bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti
locali, determinata dai decreti di  cui all'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, indicano:
  a)  la distribuzione  sul  territorio della  spesa sostenuta  dallo
Stato per le materie trasferite;
  b) la  distribuzione della  spesa sul  territorio coerente  con gli
obiettivi delle leggi che  disciplinano l'attivita' dello Stato nelle
materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse
sulla base di parametri oggettivi;
  c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale
la distribuzione  territoriale della  spesa di  cui alla  lettera a),
rilevata al momento del  trasferimento delle funzioni ed incrementata
del tasso di inflazione programmato,  deve essere riportata ai valori
fissati in applicazione della lettera b);
  d) previsione della copertura degli  oneri relativi alle funzioni e
ai   compiti  trasferiti,   relativamente  alle   province,  mediante
corrispondente aumento dei trasferimenti erariali;
  e) previsione  di una riduzione  o di un aumento  dei trasferimenti
erariali  ai  comuni in  relazione  alla  differenza tra  il  gettito
dell'addizionale comunale di  cui al comma 10 e  le spese determinate
ai  sensi  delle lettere    a),  b) e  c)    del presente  comma.
                       Disciplina transitoria
  12. I decreti  di cui all'articolo 7 della legge  15 marzo 1997, n.
59,  disciplinano  altresi' le  modalita'  di  copertura degli  oneri
relativi alle funzioni  e ai compiti trasferiti fino  alla entrata in
vigore dei decreti di cui al  comma 10, lettera  b).
                   Modifiche alle norme sull'IRAP
  13. Al comma  144 dell'articolo 3 della legge 23  dicembre 1996, n.
662, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) alla lettera  p), le parole: "delle province"  e "alle province"
sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "degli enti locali" e
"agli enti locali";
     b) la lettera q) e' sostituita dalla seguente:
  "  q) previsione  di  una compartecipazione  delle  province e  dei
comuni al  gettito dell'imposta regionale sulle  attivita' produttive
tale da  compensare per ciascun  comune e per ciascuna  provincia gli
effetti  dell'abolizione  dell'imposta  comunale per  l'esercizio  di
imprese  e di  arti e  professioni  e delle  tasse sulle  concessioni
comunali";
  c)  alla lettera  r) sono  soppresse le  parole: "e  di ridurla  in
ragione dell'istituzione  dell'addizionale di  cui alla  lettera q)".
              Dichiarazioni fiscali per gli enti locali
  14. I termini di cui agli articoli  55 e 56 della legge 30 dicembre
1991,  n.  413, e  successive  modificazioni,  sono prorogati  per  i
periodi d'imposta  relativi agli  anni dal 1991  al 1997.  La domanda
dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998.
 
           Note all'art. 48:
            -     La    legge    n.    25/1955    reca    "Disciplina
          dell'apprendistato".
            - Il terzo comma dell'art. 16  della  legge  n.  845/1978
          (Legge quadro in materia di formazione professionale) e' il
          seguente:
            "Art.   16  (    Formazione  per  gli  apprendisti  ).  -
          (Omissis).
            Le regioni,  per i fini di  cui all'art. 21 della   legge
          19  gennaio  1955,  n.  25,  stipulano  con    gli istituti
          assicuratori convenzioni per il pagamento,   a  valere  sui
          fondi  di    cui all'art. 22,   primo comma, della presente
          legge, delle somme   occorrenti  per  le  assicurazioni  in
          favore degli apprendisti artigiani".
            -    Il comma  12  dell'art. 3  della legge  n.  549/1995
          (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica  )  e'
          il seguente:
            "12.  A    decorrere  dal    1  gennaio  1996   una quota
          dell'accisa sulla benzina (codice  NC 2710  00 26,  2710 00
          34  e 2710  00 36)  e sulla benzina senza piombo (codice NC
          2710 00  27, 2710 00 29 e 2710  00  32)  per  autotrazione,
          nella  misura  di    lire 350 al litro,  e' attribuita alla
          regione  a statuto  ordinario  nel  cui territorio  avviene
          il consumo,  a titolo  di   tributo proprio.    L'ammontare
          della  predetta quota viene  versato dai soggetti obbligati
          al   pagamento  dell'accisa  in    apposita    contabilita'
          speciale   di   girofondi   aperta presso   la  sezione  di
          Tesoreria  provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla
          benzina da devolvere  alle regioni a statuto    ordinario".
          Le  predette somme sono  trasferite mensilmente in apposito
          conto corrente aperto presso la   Tesoreria centrale  dello
          Stato  intestato  con    la  medesima  denominazione.    La
          ripartizione  delle somme  viene effettuata  sulla base dei
          quantitativi erogati  nell'anno precedente  dagli  impianti
          di distribuzione di  carburante che risultano  dal registro
          di    carico  e  scarico  di    cui  all'articolo    3  del
          decreto-legge  5 maggio  1957, n.   271, convertito,    con
          modificazioni,    dalla legge   2 luglio   1957, n.  474, e
          successive modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di   concerto   con  il  Ministro  delle  finanze,
          sono    stabilite    le  modalita'  di  applicazione  delle
          disposizioni del presente comma".
            -  La  legge   n. 59/1997 reca "Delega al Governo  per il
          conferimento di funzioni  e compiti alle  regioni ed   enti
          locali, per  la riforma della   Pubblica    Amministrazione
          e   per    la   semplificazione amministrativa".
            -    Il    comma   1   dell'art.   11 del   decreto   del
          Presidente  della Repubblica n 917/1986  (Approvazione  del
          testo unico delle imposte sui redditi) e' il seguente:
            "Art.    11 (    Determinazione  dell'imposta    ). -  1.
          L'imposta lorda   e' determinata   applicando   al  reddito
          complessivo,  al   netto degli  oneri  deducibili  indicati
          nell'articolo  10,  le  seguenti aliquote per scaglioni  di
          reddito:
              fino a lire 7.200.000: 10%;
              oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000: 22%;
              oltre lire 14.400.000 fino a lire 30.000.000: 27%;
              oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000: 34%;
              oltre lire 60.000.000 fino a lire 150.000.000: 41%;
              oltre lire 150.000.000 fino a lire 300.000.000: 46%;
              oltre lire 300.000.000: 51%".