Art. 51.
                        Universita' e ricerca
                        Limiti al fabbisogno
  1.  Il  sistema  universitario concorre  alla  realizzazione  degli
obiettivi di  finanza pubblica per il  triennio 1998-2000, garantendo
che il fabbisogno finanziario,  riferito alle universita' statali, ai
policlinici  universitari a  gestione diretta,  ai dipartimenti  ed a
tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso
complessivamente  generato  nel  1998  non  sia  superiore  a  quello
rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia
superiore  a   quello  dell'anno  precedente  maggiorato   del  tasso
programmato  di  inflazione.  Il Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca   scientifica   e   tecnologica  procede   annualmente   alla
determinazione  del fabbisogno  finanziario  programmato per  ciascun
ateneo,   sentita  la   conferenza  permanente   dei  rettori   delle
universita' italiane,  tenendo conto degli obiettivi  di riequilibrio
nella   distribuzione    delle   risorse   e   delle    esigenze   di
razionalizzazione   dell'attuale   sistema   universitario.   Saranno
peraltro  tenute   in  considerazione   le  aggiuntive   esigenze  di
fabbisogno  finanziario per  gli  insediamenti universitari  previsti
dall'articolo  9  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  30
dicembre  1995, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  50 del  29
febbraio 1996.
                           Enti di ricerca
  2.  Il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  l'Agenzia  spaziale
italiana,  l'Istituto   nazionale  di  fisica   nucleare,  l'Istituto
nazionale di  fisica della materia,  l'Ente per le  nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente concorrono  alla realizzazione degli obiettivi
di  finanza pubblica  per il  triennio 1998-2000,  garantendo che  il
fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non
sia superiore a  3.150 miliardi di lire,  e per gli anni  1999 e 2000
non sia superiore a quello  dell'anno precedente maggiorato del tasso
programmato di  inflazione. Il  Ministro del  tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e   tecnologica  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno  finanziario programmato  per ciascun  ente.
                           Tesoreria unica
  3.  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli  7  e  9  del  decreto
legislativo  7 agosto  1997,  n. 279,  sono estese  a  partire dal  1
gennaio  1999   alle  universita'  statali,  sentita   la  conferenza
permanente dei  rettori delle  universita' italiane. Il  Ministro del
tesoro, del bilancio e  della programmazione economica determina, con
proprio  decreto,  le  modalita'  operative  per  l'attuazione  delle
disposizioni predette.
                  Limiti di spesa per il personale
  4. Le  spese fisse e obbligatorie  per il personale di  ruolo delle
universita'  statali  non  possono  eccedere  il  90  per  cento  dei
trasferimenti statali  sul fondo per il  finanziamento ordinario. Nel
caso dell'Universita' degli studi di  Trento si tiene conto anche dei
trasferimenti per  il funzionamento erogati  ai sensi della  legge 14
agosto  1982, n.  590. Le  universita' nelle  quali la  spesa per  il
personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il
predetto limite  possono effettuare assunzioni di  personale di ruolo
il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse
finanziarie che  si rendano disponibili  per le cessazioni  dal ruolo
dell'anno  di  riferimento. Tale  disposizione  non  si applica  alle
assunzioni derivanti dall'espletamento di  concorsi gia' banditi alla
data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per
il personale di  ruolo ecceda il limite previsto  dal presente comma.
                  Quota di riequilibrio e organici
  5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
dopo   le   parole "a     standard     dei  costi di  produzione  per
studente" sono inserite  le seguenti ", al  minore valore percentuale
della quota relativa  alla spesa per il personale di  ruolo sul fondo
per il  finanziamento ordinario". Sono abrogati  i commi 10, 11  e 12
dell'articolo  5 della  legge 24  dicembre 1993,  n. 537,  nonche' il
comma  1 dell'articolo  6  della  legge 18  marzo  1989,  n. 118.  Le
universita' statali  definiscono e modificano gli  organici di ateneo
secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1 gennaio 1998 alle
universita'  statali e  agli osservatori  astronomici, astrofisici  e
vesuviano  si  applicano,  in  materia   di  organici  e  di  vincoli
all'assunzione di personale di  ruolo, esclusivamente le disposizioni
di cui al presente articolo.
               Assegni per collaborazione alla ricerca
  6.  Le  universita',  gli osservatori  astronomici,  astrofisici  e
vesuviano,  gli enti  pubblici e  le  istituzioni di  ricerca di  cui
all'articolo 8 del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri
30 dicembre 1993, n. 593,  e successive modificazioni e integrazioni,
l'ENEA  e  l'ASI,  nell'ambito   delle  disponibilita'  di  bilancio,
assicurando,   con   proprie   disposizioni,  idonee   procedure   di
valutazione  comparativa   e  la  pubblicita'  degli   atti,  possono
conferire  assegni per  la  collaborazione ad  attivita' di  ricerca.
Possono essere titolari  degli assegni dottori di  ricerca o laureati
in possesso di  curriculum   scientifico professionale idoneo per  lo
svolgimento di  attivita' di ricerca con  esclusione del personale di
ruolo  presso    i soggetti   di cui  al primo  periodo del  presente
comma. Gli assegni hanno durata nonsuperiore a quattro anni e possono
essere  rinnovati nel  limite  massimo  di otto  anni  con lo  stesso
soggetto, ovvero  di quattro anni  se il titolare ha  usufruito della
borsa per il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse
di studio  a qualsiasi  titolo conferite,  tranne quelle  concesse da
istituzioni nazionali  o straniere utili ad  integrare, con soggiorni
all'estero,  l'attivita'  di  ricerca  dei titolari  di  assegni.  Il
titolare di  assegni puo' frequentare  corsi di dottorato  di ricerca
anche in deroga  al numero determinato, per  ciascuna universita', ai
sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980,  n. 382,  fermo restando il  superamento delle  prove di
ammissione.  Le universita'  possono  fissare il  numero massimo  dei
titolari di assegno ammessi a  frequentare in soprannumero i corsi di
dottorato. Il  titolare in servizio presso  amministrazioni pubbliche
puo' essere collocato  in aspettativa senza assegni.  Agli assegni di
cui  al  presente   comma  si  applicano,  in   materia  fiscale,  le
disposizioni di  cui all'articolo  4 della legge  13 agosto  1984, n.
476, e  successive modificazioni e integrazioni,  nonche', in materia
previdenziale, quelle  di cui  all'articolo 2,  commi 26  e seguenti,
della  legge 8  agosto 1995,  n.  335, e  successive modificazioni  e
integrazioni. Per la determinazione degli  importi e per le modalita'
di conferimento  degli assegni si  provvede con decreti  del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica.  I
soggetti di  cui al  primo periodo del  presente comma  sono altresi'
autorizzati  a  stipulare,  per specifiche  prestazioni  previste  da
programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222
e  seguenti del  codice  civile, compatibili  anche  con rapporti  di
lavoro  subordinato  presso  amministrazioni   dello  Stato  ed  enti
pubblici  e privati.  Gli assegni  e i  contratti non  danno luogo  a
diritti in ordine  all'accesso ai ruoli dei soggetti di  cui al primo
periodo del presente comma.
                Individuazione degli enti di ricerca
  7.  Ai fini  dell'applicazione della  presente legge,  per enti  di
ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui
all'articolo 8 del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri
30 dicembre 1993, n. 593,  e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' l'ENEA.  All'ASI si applicano esclusivamente  le disposizioni
di  cui ai  commi 2  e 6  del presente  articolo, fatto  salvo quanto
disposto dall'articolo  5.
    Uso  gratuito per universita' di immobili liberi dello Stato
  8. Il  comma 93 dell'articolo  1 della  legge 23 dicembre  1996, n.
662, e' sostituito dal seguente: " 93. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e  tecnologica, sentiti eventualmente gli  altri Ministri
competenti, possono essere  concessi in uso perpetuo  e gratuito alle
universita', con  spese di  manutenzione ordinaria e  straordinaria a
carico delle  stesse, gli immobili  dello Stato liberi". Il  comma 94
del citato articolo 1 della legge  n. 662 del 1996 e' abrogato.
        Fondo speciale per la ricerca di interesse strategico
  9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della   programmazione    economica   su   proposta    del   Ministro
dell'universita'   e   della   ricerca  scientifica   e   tecnologica
trasferisce,  con proprio  decreto, all'unita'  previsionale di  base
"Ricerca scientifica",  capitolo 7520, dello stato  di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
al fine di costituire, insieme  alle risorse ivi gia' disponibili, un
Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico,
da  assegnare  al finanziamento  di  specifici  progetti, un  importo
opportunamente differenziato e comunque non  superiore al 5 per cento
di  ogni stanziamento  di  bilancio autorizzato  o  da autorizzare  a
favore del Consiglio nazionale  delle ricerche, dell'Agenzia spaziale
italiana, dell'Istituto  nazionale di fisica  nucleare, dell'Istituto
nazionale  di  fisica   della  materia,  dell'Osservatorio  geofisico
sperimentale,  del Centro  italiano ricerche  aerospaziali, dell'Ente
per le nuove  tecnologie, l'energia e l'ambiente,  del Fondo speciale
per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968,  n.   1089,  nonche'   delle  disponibilita'  a   valere  sulle
autorizzazioni di spesa  di cui al decreto-legge 22  ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla  legge 19 dicembre 1992, n.
488.  Il  Ministro dell'universita'  e  della  ricerca scientifica  e
tecnologica,  previo  parere  del competente  organo  consultivo  del
Ministero, istituito ai sensi dell'articolo  18, comma 1, lettera e),
della legge  15 marzo 1997, n.  59, con proprio decreto  emanato dopo
aver acquisito  il parere delle competenti  commissioni parlamentari,
determina  le priorita'  e  le  modalita' di  impiego  del Fondo  per
specifici progetti.
              Impianti sportivi e collegi universitari
  10. L'aliquota prevista dal comma  4 dell'articolo 1 della legge 25
giugno 1985, n. 331,  e la riserva di cui al  comma 8 dell'articolo 7
della legge  22 dicembre  1986, n.  910, sono  determinate nel  6 per
cento dello stanziamento totale.
 
           Note all'art. 51:
            -  Il testo dell'art. 9  del decreto del Presidente della
          Repubblica 30 dicembre  1995  (Approvazione  del  piano  di
          sviluppo  dell'Universita' per il triennio 1994-1996) e' il
          seguente:
            "Art.  9    (Interventi  per    l'istituzione  di   nuove
          universita').   - 1.  Per i fini di  cui all'art. 2,  comma
          12, della legge   7 agosto  1990,  n.  245,  l'osservatorio
          permanente  di  cui  al  successivo art. 19, commi 1   e 2;
          presenta al Ministro   dell'universita  e    della  ricerca
          scientifica      e   tecnologica,    un   rapporto    sulle
          iniziative   di istituzione  dell'Universita'  del Piemonte
          orientale  (Alessandria, Novara, Vercelli),  Universita' di
          Varese,  Universita'    di  Benevento,  Universita'      di
          Catanzaro,  per    le   quali   i comitati   regionali   di
          coordinamento  competenti    per  territorio    hanno  gia'
          espresso parere favorevole.  Tale  rapporto  e'   elaborato
          in  relazione  al  piano operativo   di  attuazione   delle
          iniziative    che  dovra'   essere predisposto ed inoltrato
          al Ministero dalle universita' di origine.
            2.  Il    rapporto   di   cui    al   precedente    comma
          individua,    in particolare,   le   dotazioni  didattiche,
          scientifiche,   strumentali, finanziarie ed  edilizie  gia'
          assegnate  per  le  esigenze  delle  facolta'  e  dei corsi
          decentrati, le dotazioni organiche del  personale  docente,
          ricercatore  e  non  docente in   servizio presso le stesse
          sedi, nonche' le  risorse  necessarie e  quelle   acquisite
          o  da    acquisire,    anche  mediante convenzione, da enti
          pubblici e privati.
            3. Sulla base delle  risultanze  del    rapporto  di  cui
          sopra,  e  tenuto  conto  delle  disponibilita' finanziarie
          attribuibili sui fondi di cui  all'art.  3,  previo  parere
          delle  competenti  commissioni  parlamentari,  con  decreto
          ministeriale,  sentito  il comitato universitario regionale
          di   coordinamento   competente   per  territorio,    sara'
          disposta  l'istituzione   delle   universita' di   cui   al
          comma 1  del  presente articolo. A decorrere dalla data  di
          istituzione  i  docenti  di ruolo, i ricercatori di  ruolo,
          gli  assistenti del  ruolo ad   esaurimento,  il  personale
          tecnicoamministrativo   di  ruolo  in  servzio  per  l'anno
          accademico   1995-96   presso   le    sopraindicate    sedi
          passano    nelle  dotazioni    organiche      delle   nuove
          universita'.   I    nuovi   atenei subentrano  in  tutti  i
          rapporti  giuridici  facenti capo alle itituzioni d'origine
          relativamente  alle facolta',  ai  corsi  di laurea  e   di
          diploma   universitario  cola'  attivati  e  alle  relative
          dotazioni di cui al precedente comma 2.
            4.  Con le  procedure previste  dal presente    articolo,
          nell'ambito  delle  proposte  gia'  formulate  dai comitati
          regionali di  coordinamento  competenti  per    territorio,
          potranno    essere   disposte      integrazioni   di   sedi
          relativamente alle predette istituzioni.".
            - Per il testo degli articoli 7 e 9 vedasi note  all'art.
          47.
            -  La  legge  n.  590/1992  reca:  "Istituzione  di nuove
          universita'".
            -  Il  testo  dell'art.  5  della   legge   n.   537/1993
          (Interventi correttivi di finanza pubblica) come modificato
          dal presente articolo e' il seguente:
            "Art. 5  (Universita').  - 1.-2.  (Omissis).
            3.  Nel  fondo  per  il    finanziamento  ordinario delle
          universita' sono comprese una quota   base,  da  ripartirsi
          tra  le    universita' in misura proporzionale   alla somma
          dei   trasferimenti statali    e  delle    spese  sostenute
          direttamente   dallo    Stato   per  ciascuna   universita'
          nell'esercizio  1993,  e  una  quota  di  riequilibrio,  da
          ripartirsi  sulla  base  di criteri determinati con decreto
          del Ministro dell'universita' e  della  ricerca scientifica
          e   tecnologica,    sentito  il    Consiglio  universitario
          nazionale    e   la Conferenza   permanente   dei  rettori,
          relativi   a standard   dei  costi    di    produzione  per
          studente,      al minore   valore percentuale   della quota
          relativa alla  spesa per  il personale di ruolo  sul  fondo
          per  il  finanziamento  ordinario    e  agli obiettivi   di
          qualificazione  della    ricerca,   tenuto   conto    delle
          dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.
               (Omissis)  ".
            -  Il  testo  dell'art.  8 del decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri   n.    593/1993    (Regolamento
          concernente  la  determinazione  e  la  composizione    dei
          comparti  di   contrattazione  collettiva  di  cui all'art.
          45, comma 3, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29) e' il seguente:
            "Art.  8     (Comparto del personale delle istituzioni  e
          degli enti di  ricerca  e  sperimentazione).      -  1.  Il
          comparto  di contrattazione collettiva  di cui  all'art. 2,
          comma  1, lettera  F), comprende  il personale dipendente:
            dagli  enti  scientifici di ricerca  e di sperimentazione
          di  cui al punto 6  della tabella  allegata alla  legge  20
          marzo     1975,  n.    70  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni;
              dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
            dall'Istituto  superiore   per la   prevenzione   e    la
          sicurezza  del lavoro (ISPESL);
              dall'Istituto italiano di medicina sociale;
              dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
            dagli    istituti    di    ricerca    e   sperimentazione
          agraria   e talassografici;
              dalle stazioni sperimentali per l'industria;
            dal   Centro  ricerche   esperienze  studi   applicazioni
          militari (C.R.E.S.A.M.);
            dall'Istituto per le  telecomunicazioni  e  l'elettronica
          della      marina     militare     "Giancarlo     Vallauri"
          (Marinateleradar);
              dall'Area di ricerca di Trieste.
            2.  Il  contratto  collettivo nazionale   riguardante   i
          dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:
               a) per la parte pubblica:
            dall'Agenzia  di  cui all'art. 50 del decreto legislativo
          n. 29/1993;
               b) per la parte sindacale:
            dalle      organizzazioni       sindacali    maggiormente
          rappresentative     sul  piano  nazionale  nell'ambito  del
          comparto di cui al presente articolo;
            dalle      confederazioni       sindacali    maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale".
            -  L'art.  70 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 382/1980 (Riordinamento  della  docenza   universitaria,
          relativa  fascia   di formazione nonche'    sperimentazione
          organizzativa e didattica)  e' il seguente:
            "Art.  70    (Programmazione del numero dei dottorati  di
          ricerca e relativa ripartizione).    -   Il Ministro  della
          pubblica  istruzione  (1)  con  proprio  decreto sentito il
          Consiglio universitario nazionale,  determina  annualmente,
          in  sede    nazionale,  sulla  base  delle  richieste delle
          facolta',  sentiti i  Ministri del bilancio,  del tesoro  e
          del Ministro  incaricato del  coordinamento della   ricerca
          scientifica  e tecnologica, il numero complessivo dei posti
          nel  primo  anno  dei corsi di    dottorato    di  ricerca,
          tenendo   conto   dello  sviluppo   e dell'incremento della
          ricerca scientifica,  sia nel settore pubblico, sia     nel
          settore    privato,   e  provvede   sentito  il   Consiglio
          universitario  nazionale  alla  relativa  ripartizione  tra
          le  sedi abilitate.
            I corsi comprendono non  meno di tre e non piu'  di dieci
          posti per anno. Si  puo' eccezionalmente derogare   a  tali
          limiti    per oggettive esigenze   della   ricerca,  previo
          parere  favorevole  del  Consiglio universitario nazionale.
            (1)  Ora,    Ministro  dell'universita'   e della ricerca
          scientifica e tecnologica, ex legge 9 maggio 1989, n. 168".
            - L'art.  4 della legge n.   476/1984 (Norme  in  materia
          di  borse  di studio e dottorato ricerca nelle Universita')
          e' il seguente:
            "Art. 4. - Sono esenti dall'imposta  locale sui redditi e
          da quella sul reddito delle persone fisiche le    borse  di
          studio di cui all'art.  75 del decreto del Presidente della
          Repubblica  11  luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio
          corrisposti  dallo Stato ai sensi della legge  14  febbraio
          1963,  n. 80,   e successive modificazioni, dalle regioni a
          statuto ordinario, in dipendenza   del  trasferimento  alle
          stesse  della  materia        concernente      l'assistenza
          scolastica     nell'ambito universitario,   nonche'   dalle
          regioni  a  statuto  speciale e  dalle province autonome di
          Trento e Bolzano allo stesso titolo.
            E'  abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
          sostituito dall'art.   4 della legge 3  novembre  1982,  n.
          835".
            -  Il  testo dei commi da 26 a 33 dell'art. 2 della legge
          n.   335/1995   (Riforma   del      sistema   pensionistico
          obbligatorio e  complementare) e' il seguente:
              "Art. 2.  (Armonizzazione).  - 1.-25.  (Omissis).
            26.    A  decorrere   dal 1   gennaio 1996,   sono tenuti
          all'iscrizione presso  una  apposita  Gestione    separata,
          presso     l'INPS,     e'     flnalizzata    all'estensione
          dell'assicurazione     generale       obbligatoria      per
          l'invalidita',  la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che
          esercitano per   professione    abituale,    ancorche'  non
          esclusiva,  attivita'  di lavoro autonomo, di  cui al comma
          1  dell'articolo  49    del  testo  unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22    dicembre  1986,  n.    917,  e successive
          modificazioni ed integrazioni,  nonche'   i   titolari   di
          rapporti   di  collaborazione coordinata  e   continuativa,
          di  cui   al  comma  2,    lettera  a), dell'articolo    49
          del  medesimo  testo unico  e  gli incaricati  alla vendita
          a  domicilio    di cui   all'articolo 36   della legge   11
          giugno 1971, n.    426.  Sono    esclusi  dall'obbligo    i
          soggetti    assegnatari  di  borse di studio, limitatamente
          alla relativa attivita'.
            27.  I  soggetti  tenuti   all'iscrizione  prevista   dal
          comma    26 comunicano all'INPS, entro  il 31 gennaio 1996,
          ovvero  dalla data di inizio  dell'attivita'    lavorativa,
          se   posteriore,    la  tipologia dell'attivita'  medesima,
          i propri  dati  anagrafici,  il numero  di codice fiscale e
          il proprio domicilio.
            28.    I    soggetti  indicati    nel     primo     comma
          dell'articolo    23    del  decreto  del   Presidente della
          Repubblica  29 settembre 1973,  n. 600,  che  corrispondono
          compensi   comunque   denominati  anche    sotto  forma  di
          partecipazione  agli  utili    per  prestazioni  di  lavoro
          autonomo  di  cui  al  comma  26 sono tenuti   ad inoltrare
          all'INPS,  nei  termini  stabiliti  nel   quarto      comma
          dell'articolo    9  del    decreto  del    Presidente della
          Repubblica 29   settembre 1973, n.    600,  una  copia  del
          modello  770-D,  con  esclusione  dei  dati  relativi    ai
          percettori dei redditi di lavoro  autonomo  indicati    nel
          comma    2,  lettere  da    b)  a  f),    e  nel    comma 3
          dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.
            29. Il  contributo alla  Gestione separata   di cui    al
          comma    26  e' dovuto nella misura percentuale del 10  per
          cento  ed  e'  applicato  sul   reddito   delle   attivita'
          determinato    con  gli  stessi  criteri  stabiliti ai fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  quale
          risulta  dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
          dagli   accertamenti    definitivi.    Hanno        diritto
          all'accreditamento  di tutti  i contributi mensili relativi
          a  ciascun  anno  solare  cui  si riferisce il versamento i
          soggetti che   abbiano   corrisposto un    contributo    di
          importo   non inferiore  a  quello  calcolato  sul minimale
          di  reddito  stabilito dall'articolo  1, comma   3,   della
          legge  2 agosto  1990,  n. 233,  e successive modificazioni
          ed   integrazioni.     In  caso    di  contribuzione  annua
          inferiore  a  detto  importo,   i  mesi  di   assicurazione
          da accreditare  sono  ridotti  in  proporzione  alla  somma
          versata.    I contributi   come   sopra   determinati  sono
          attribuiti  temporalmente dall'inizio   dell'anno    solare
          fino    a  concorrenza    di    dodici   mesi nell'anno. Il
          contributo e'   adeguato con   decreto del    Ministro  del
          lavoro  e    della previdenza   sociale di concerto  con il
          Ministro del tesoro,  sentito  l'organo  di  gestione  come
          definito ai sensi del comma 32.
            30.   Con   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto   con  i  Ministri    delle
          finanze    e  del  tesoro,   da emanare entro il 31 ottobre
          1995, sono definiti  le  modalita'  ed  i  termini  per  il
          versamento del contributo stesso,  prevedendo, ove coerente
          con  la  natura  dell'attivita'  soggetta al contributo, il
          riparto del medesimo nella misura  di un  terzo a    carico
          dell'iscritto  e   di due   terzi a carico del  committente
          dell'attivita'   espletata ai  sensi    del  comma  26.  Se
          l'ammontare  dell'acconto    versato  risulta superiore   a
          quello  del    contributo    dovuto  per     l'anno      di
          riferimento,  l'eccedenza   e' computata in diminuzione dei
          versamenti, anche di acconto, dovuti  per  il    contributo
          relativo    all'anno    successivo,   ferma   restando   la
          facolta' dell'interessato di chiederne   il rimborso  entro
          il  medesimo  termine  previsto per il pagamento  del saldo
          relativo all'anno cui il credito   si  riferisce.    Per  i
          soggetti  che non  provvedono entro  i termini stabiliti al
          pagamento  dei  contributi  ovvero  vi provvedono in misura
          inferiore a  quella  dovuta,  si  applicano,  a  titolo  di
          sanzione,  le  somme aggiuntive  previste  per la  gestione
          previdenziale  degli esercenti attivita' commerciali.
            31.  Ai  soggetti tenuti all'obbligo  contributivo di cui
          ai commi 26 e seguenti  si  applicano  esclusivamente    le
          disposizioni  in  materia di requisiti di accesso e calcolo
          del  trattamento  pensionistico  previsti  dalla   presente
          legge  per  i lavoratori iscritti  per la  prima volta alle
          forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
            32.  Con  decreto  del  Ministro    del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  di  concerto    con  il   Ministro del
          tesoro,  l'assetto    organizzativo  e   funzionale   della
          Gestione  e  del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e
          seguenti    e'  definito,  per  quanto  non    diversamente
          disposto  dai  medesimi commi,  in base alla legge  9 marzo
          1989, n.  88, al decreto legislativo 30   giugno  1994,  n.
          479,    e alla legge 2  agosto 1990, n.  233, e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,     secondo   criteri   di
          adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento
          alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere
          dai  1  gennaio  1994,  le disposizioni di cui ai commi 11,
          12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537.
            33.    Il Governo   della   Repubblica e'   delegato   ad
          emanare,  entro dodici mesi   dalla data    di  entrata  in
          vigore  della   presente legge, norme volte  ad armonizzare
          la  disciplina    della  gestione   "Mutualita'   pensioni"
          istituita  in seno  all'INPS dalla legge  5 marzo  1963, n.
          389,  con  le    disposizioni recate dalla presente   legge
          avuto riguardo alle peculiarita'  della specifica forma  di
          assicurazione sulla base dei seguenti principi:
               a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
               b) applicazione del sistema contributivo;
            c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi
          dei commi 26 e  seguenti, ivi  compreso l'assetto  autonomo
          della    gestione  con partecipazione dei soggetti iscritti
          all'organo di amministrazione".
            - Si riporta, il testo del   comma 94 dell'art.  1  della
          citata legge n. 662/1996 abrogato dal presente articolo:
            "(94. Nel  caso di immobili  di cui alla  legge 29 giugno
          1939, n.  1497, il decreto  di cui al comma 93 e'  adottato
          previo  concerto  con  il  Ministro  dei  beni  culturali e
          ambientali)".
            -  L'art. 4  della legge  n. 1089/1968   (Conversione  in
          legge,  con  modificazioni,   del decreto  legge  30 agosto
          1968,  n. 918  recante provvidenze creditizie, agevolazioni
          fiscali   e sgravio oneri sociali  per    favorire    nuovi
          investimenti nei  settori  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato  e  nuove norme sui territori depressi del
          centrosud, sulla   ricerca scientifica  e  tecnologica    e
          sulle ferrovie dello Stato) e' il seguente:
            "Art.  4.    Allo scopo di accelerare   il progresso e lo
          sviluppo del sistema industriale del Paese e   la  adozione
          delle tecnologie e delle tecniche avanzate,  e' autorizzata
          la   spesa di lire 100  miliardi da destinare alla  ricerca
          applicata.   La somma   e' costituita   in  fondo  speciale
          presso    l'Istituto  mobiliare italiano che  lo amministra
          con  le  modalita'  proprie  dell'istituto  ed  in  base ad
          apposita convenzione da stipularsi   tra il   Ministro  per
          il tesoro e  l'IMI. Il  fondo ha carattere rotativo.
            L'IMI  e'  tenuto ad erogare le  disponibilita' del fondo
          di  cui al comma  precedente  secondo  le    direttive   di
          politica     di    ricerca  scientifica    e    tecnologica
          nazionale  ed i  settori  prioritari   di intervento    che
          il    CIPE   determina   annualmente,   su   proposta   del
          Ministro    per   il    coordinamento     della     ricerca
          scientifica   e tecnologica:
            a)  sotto forma di partecipazione al capitale di societa'
          di ricerca costituite  da  enti  pubblici  economici,    da
          imprese industriali o loro consorzi;
            b)  sotto  forma di  crediti agevolati  ad enti  pubblici
          economici, imprese industriali  o  loro  consorzi,  nonche'
          alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
            c)    sotto   forma di  interventi  nella  spesa  - nella
          misura  non superiore al   70 per cento dei    progetti  di
          ricerca  -   presentati dai soggetti di cui alla precedente
          lettera b), disciplinati da contratti che  prevederanno  il
          rimborso  degli  interventi  in  rapporto al successo della
          ricerca ovvero, in  caso  contrario,  l'acquisizione  degli
          studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
            In    via    eccezionale    il   CIPE   su proposta   del
          Ministro    per    il  coordinamento     della      ricerca
          scientifica  e    tecnologica   puo',   per programmi   che
          hanno per   obiettivo   la   promozione  della    industria
          nazionale  in settori  tecnologicamente avanzati e ad  alto
          impiego  di   lavoro,      elevare   l'intervento      fino
          all'ammontare  complessivo    delle spese previste   per la
          ricerca  applicata e dei costi   non  ricorrenti  necessari
          allo sviluppo del prodotto;
            d) sotto forma di contributi nella  spesa - in misura non
          superiore  al  20  per  cento  -  dei   progetti di ricerca
          presentati dai soggetti di cui sopra    aventi  particolare
          rilevanza  tecnologica  da riconoscersi, di volta in volta,
          dal  CIPE,    il  quale  potra'  consentire,  altresi,   la
          cumulabilita'  di  detti  contributi  con le altre forme di
          intervento di cui alle precedenti lettere  b)  e    c).  La
          quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sara'
          determinata dal CIPE.
            I    programmi,   i   progetti   e le   singole  proposte
          esecutive    con  l'indicazione     delle     forme      di
          utilizzazione    dei    risultati    della  ricerca,   sono
          presentati   dagli interessati   all'IMI,    che,    previa
          istruttoria,     li  trasmette    al    Ministro  per    il
          coordinamento  della ricerca scientifica e tecnologica.
            Il   Ministro   per   il   coordinamento della    ricerca
          scientifica   e tecnologica, che partecipa  di diritto alle
          riunioni  del    CIPE  per  la  trattazione  della  materia
          prevista dal presente articolo, verifica la conformita' dei
          progetti  agli    indirizzi  della    politica  scientifica
          nazionale emanati  dal CIPE   a norma del    secondo  comma
          del  presente  articolo e li sottopone all'approvazione del
          CIPE.
            Entro  il  15  settembre  di ogni anno il Ministro per il
          coordinamento della  ricerca   scientifica e    tecnologica
          riferisce    al  CIPE   sulla gestione del   fondo ai  fini
          degli adempimenti  di cui  al precedente comma e  trasmette
          relazione in materia al Parlamento.
            In    relazione   all'impegno   e   alla vastita'   della
          ricerca  l'IMI scegliera' le forme di intervento  di cui al
          secondo comma, valutando il rischio economico    e  tecnico
          connesso  alla ricerca.   A seconda dei tipi  di intervento
          prescelti, l'IMI,  in sede  di convenzione  o di  contratto
          con  gli  enti  economici,  le imprese  o  i loro  consorzi
          richiedenti, e tenendo  conto    dell'impegno  finanziario,
          concordera'  i  termini    dell'interesse    nazionale    o
          privato  dei  risultati  della ricerca.
            Una  quota  parte  del   fondo   di   cui   al   presente
          articolo,  da determinarsi a  cura del CIPE,  dovra' essere
          destinata   alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e
          medie imprese anche consorziali.
            Hanno la  precedenza negli  interventi IMI, nelle   forme
          di    cui  al secondo   comma del   presente articolo,   le
          societa'   costituite dagli enti pubblici  economici,    le
          imprese  e  loro    consorzi, che dispongano di personale e
          laboratori di ricerca  attrezzati  per    una  immediata  e
          adeguata   verifica   delle  possibilita' di  trasferimento
          sul  piano produttivo dei risultati   della ricerca  o  che
          collaborino a progetti di rilevanza internazionale.
            Dei   risultati  delle  ricerche  sara' riferito  con  la
          relazione  previsionale  programmatica  da  presentarsi  al
          Parlamento".
            -  Il    D.L. n.   415/1992 reca "Rifinanziamento   della
          legge  1 marzo 1986,   n.    64,     recante     disciplina
          organica   dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
            -  Il  testo  del  comma  1,  lett. e) dell'art. 18 della
          citata legge n.  59/1997 e' il seguente:
            "Art. 18.  -  1.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui
          all'articolo  11, comma   1,    lettera  d),   il  Governo,
          oltre   a    quanto   previsto dall'articolo    14    della
          presente    legge,   si   attiene   ai   seguenti ulteriori
          principi e criteri direttivi:
           a) - d) (Omissis)  ;
            e)       riordino     degli       organi      consultivi,
          assicurando         una   rappresentanza,  oltre  che  alle
          componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche  al
          mondo della produzione e dei servizi".
            -  Il    comma 4   dell'art. 1 della   legge n.  331/1985
          (Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria) e'  il
          seguente:
            "4.  Sia    per gli impianti  sportivi che per i  collegi
          universitari  legalmente    riconosciuti  e'     destinato,
          rispettivamente,  un    importo  sino  al 5 per cento dello
          stanziamento globale".
            -  Il  comma  8  dell'art.  7    della  legge n. 910/1986
          (Disposizioni per la formazione del bilancio  comunale    e
          pluriennale dello Stato) e' il seguente:
            "8.  Ad  integrazione  dei  fondi   stanziati dall'art. 1
          della  legge  25  giugno  1985,    n.  331,     concernente
          interventi  urgenti in  materia di edilizia  universitaria,
          ferma  la riserva  del 5  per cento  per gli interventi  di
          cui    all'art. 1,   comma   4, della   legge medesima,  e'
          autorizzata, per  il periodo dal  1987 al 1989, l'ulteriore
          spesa di lire 950  miliardi. L'importo e'   iscritto  nello
          stato    di  previsione  del    Ministero    della pubblica
          istruzione  in  ragione di  lire  100 miliardi  per  l'anno
          1987,  di  lire 300 miliardi per  l'anno 1988 e di lire 550
          miliardi  per  l'anno     1989.   A   decorrere   dall'anno
          finanziario  1990, agli ulteriori stanziamenti si  provvede
          ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma,  della  legge
          22 dicembre 1984, n. 887".