Art. 29 Norme generali sull'attivita' contrattuale 1. Alle alienazioni di beni si provvede secondo le norme di contabilita' generale dello Stato e con le modalita' previste dal presente regolamento. 2. Ai lavori, agli acquisti di beni e servizi e alle forniture si provvede di norma mediante ricorso alla licitazione privata. 3. Nei casi previsti dal presente regolamento, puo' provvedersi con l'appalto-concorso e la trattativa privata. 4. Rientrano nelle attribuzioni del segretario generale l'approvazione degli schemi di contratto-tipo; in quelle dei titolari dei competenti centri di responsabilita', la deliberazione di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e la determinazione delle clausole del contratto. 5. Apposita commissione, costituita all'inizio dell'anno con decreto del presidente della Corte dei conti su proposta del segretario generale e presieduta da un dirigente, provvede all'espletamento della gara per la scelta del contraente, salvi i casi in cui si faccia ricorso alle spese in economia. Per le locazioni di immobili, ferma restando la competenza di tale commissione, il giudizio sulla congruita' del canone e' espresso dall'ufficio tecnico previsto dall'art. 38, e, ove necessario, da un esperto designato dall'ufficio tecnico erariale. In ogni altro caso, la commissione, qualora lo ritenga necessario, puo' chiedere allo stesso ufficio il parere sulla congruita' delle offerte. 6. Nei casi e per gli importi che eccedono i limiti di somme e di valore previsti dalla normativa comunitaria, si applicano le procedure stabilite dalla normativa stessa. 7. Su proposta del segretario generale possono essere approvati, con decreto del presidente della Corte dei conti, appositi capitolati.