Art. 29
             Norme generali sull'attivita' contrattuale
1.  Alle  alienazioni  di  beni  si  provvede  secondo  le  norme  di
   contabilita'  generale dello Stato e con le modalita' previste dal
   presente regolamento.
2. Ai lavori, agli acquisti di beni e servizi  e  alle  forniture  si
   provvede di norma mediante ricorso alla licitazione privata.
3.  Nei  casi previsti dal presente regolamento, puo' provvedersi con
   l'appalto-concorso e la trattativa privata.
4.   Rientrano   nelle   attribuzioni   del    segretario    generale
   l'approvazione  degli  schemi  di  contratto-tipo;  in  quelle dei
   titolari   dei   competenti   centri   di   responsabilita',    la
   deliberazione di addivenire al contratto, la scelta della forma di
   contrattazione e la determinazione delle clausole del contratto.
5.  Apposita commissione, costituita all'inizio dell'anno con decreto
   del presidente della Corte dei conti su  proposta  del  segretario
   generale  e  presieduta da un dirigente, provvede all'espletamento
   della gara per la scelta del contraente, salvi i casi  in  cui  si
   faccia  ricorso  alle  spese  in  economia.  Per  le  locazioni di
   immobili, ferma restando la competenza  di  tale  commissione,  il
   giudizio  sulla  congruita'  del  canone  e' espresso dall'ufficio
   tecnico previsto dall'art. 38, e, ove necessario,  da  un  esperto
   designato  dall'ufficio  tecnico  erariale. In ogni altro caso, la
   commissione, qualora lo ritenga  necessario,  puo'  chiedere  allo
   stesso ufficio il parere sulla congruita' delle offerte.
6.  Nei  casi  e  per gli importi che eccedono i limiti di somme e di
   valore previsti  dalla  normativa  comunitaria,  si  applicano  le
   procedure stabilite dalla normativa stessa.
7.  Su proposta del segretario generale possono essere approvati, con
   decreto del presidente della Corte dei conti, appositi capitolati.