Art. 30 Licitazione privata 1. Nella licitazione privata, le imprese ritenute idonee vengono invitate a comparire, nel giorno e nell'ora indicati, per presentare le loro offerte. 2. La commissione prevista dall'art. 29, quinto comma, provvede all'aggiudicazione secondo i criteri previsti dalle leggi vigenti. 3. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma, puo' essere istituito, con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del segretario generale, un apposito albo delle imprese che presentano i requisiti di affidabilita' per partecipare alle gare. 4. In attesa della istituzione dell'albo di cui al precedente comma, possono essere utilizzati l'albo tenuto dal provveditorato generale dello Stato o quelli tenuti da altre amministrazioni dello Stato.