Art. 30
                         Licitazione privata
1. Nella licitazione privata,  le  imprese  ritenute  idonee  vengono
   invitate   a  comparire,  nel  giorno  e  nell'ora  indicati,  per
   presentare le loro offerte.
2. La commissione  prevista  dall'art.  29,  quinto  comma,  provvede
   all'aggiudicazione secondo i criteri previsti dalle leggi vigenti.
3. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma, puo' essere
   istituito,  con  decreto  del presidente della Corte dei conti, su
   proposta del segretario generale, un apposito albo  delle  imprese
   che  presentano  i requisiti di affidabilita' per partecipare alle
   gare.
4. In attesa della istituzione dell'albo di cui al precedente  comma,
   possono   essere   utilizzati  l'albo  tenuto  dal  provveditorato
   generale dello Stato o  quelli  tenuti  da  altre  amministrazioni
   dello Stato.