Art. 31
                          Appalto concorso
1. E' annessa la forma dell'appalto concorso soltanto nei casi in cui
   sia ritenuto necessario e conveniente  avvalersi  dell'apporto  di
   particolari  competenze tecniche o di specifiche esperienze per la
   realizzazione di lavori o l'acquisizione di forniture complesse  o
   ad elevata componente tecnologica.
2. Le imprese prescelte, in numero non inferiore a tre, sono invitate
   a  presentare,  nei  termini,  nelle  forme  o  nei modi stabiliti
   nell'invito, il progetto dei lavori o il  piano  delle  forniture,
   con  l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dei prezzi. Si
   applicano le disposizioni di cui all'art.  2,  ottavo  comma,  del
   r.d.  legge 28 agosto 1924, n. 1396.
3.  Alla  scelta  del progetto dei lavori o del piano delle forniture
   provvede una commissione  appositamente  nominata  dal  segretario
   generale,  presieduta  da  un  magistrato  o  da  un  dirigente  e
   integrata  da  un  esperto  designato  dal  ministero  dei  lavori
   pubblici o dal provveditorato generale dello Stato.
4.  L'aggiudicazione  ha  luogo  in  base  al  criterio  dell'offerta
   economicamente piu' vantaggiosa  che  tenga  comunque  presenti  i
   seguenti parametri:
   a) il prezzo;
   b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
   c) il tempo di esecuzione dei lavori;
   d) i costi di utilizzazione e di manutenzione.