Art. 31 Appalto concorso 1. E' annessa la forma dell'appalto concorso soltanto nei casi in cui sia ritenuto necessario e conveniente avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche o di specifiche esperienze per la realizzazione di lavori o l'acquisizione di forniture complesse o ad elevata componente tecnologica. 2. Le imprese prescelte, in numero non inferiore a tre, sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme o nei modi stabiliti nell'invito, il progetto dei lavori o il piano delle forniture, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dei prezzi. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, ottavo comma, del r.d. legge 28 agosto 1924, n. 1396. 3. Alla scelta del progetto dei lavori o del piano delle forniture provvede una commissione appositamente nominata dal segretario generale, presieduta da un magistrato o da un dirigente e integrata da un esperto designato dal ministero dei lavori pubblici o dal provveditorato generale dello Stato. 4. L'aggiudicazione ha luogo in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa che tenga comunque presenti i seguenti parametri: a) il prezzo; b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; c) il tempo di esecuzione dei lavori; d) i costi di utilizzazione e di manutenzione.