Art. 35 Garanzie 1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese debbono prestare idonea cauzione, ovvero rendere fideiussione - il cui costo e' a carico delle medesime - per l'importo contrattuale. Si prescinde dalla cauzione qualora l'impresa contraente sia di notoria solidita', subordinatamente al miglioramento del prezzo, che, tenendo conto della entita' del contratto, non sara' inferiore all'uno per cento dell'importo contrattuale, 2. Nel contratto debbono essere previste la risoluzione per inadempimento e le penalita' per il ritardo nell'esecuzione.