Art. 35
                              Garanzie
1. A garanzia  dell'esecuzione  dei  contratti,  le  imprese  debbono
   prestare  idonea  cauzione,  ovvero  rendere fideiussione - il cui
   costo e' a carico delle medesime - per l'importo contrattuale.  Si
   prescinde  dalla  cauzione  qualora  l'impresa  contraente  sia di
   notoria solidita', subordinatamente al miglioramento  del  prezzo,
   che,   tenendo  conto  della  entita'  del  contratto,  non  sara'
   inferiore all'uno per cento dell'importo contrattuale,
2.  Nel  contratto  debbono  essere  previste  la   risoluzione   per
   inadempimento e le penalita' per il ritardo nell'esecuzione.