Art. 36
 Modifiche al regolamento per i servizi in economia della Corte dei
                                conti
1. Per i servizi in economia della Corte dei conti, si  applicano  le
disposizioni in materia previste dal d.P.R. 26 luglio 1984, n. 471, e
dal d.P.R. 7 febbraio 1986, n. 55.
   E', altresi', stabilito:
   a)  che  l'art. 1, primo comma, sub 19, del d.P.R. 26 luglio 1984,
      n. 471, comprende l'acquisto, l'installazione, la manutenzione,
      la  riparazione,  la  modifica  e  il  noleggio  di   impianti,
      macchinari,  apparecchiature  ed  attrezzature, ivi comprese le
      macchine   da   scrivere,   per   calcolo,    riproduzione    e
      fotoriproduzione;
   b)  che,  con riferimento all'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 26
      luglio 1994, n. 471, cosi' come  modificato  con  il  d.P.R.  7
      febbraio  1986,  n. 55, i preventivi devono essere richiesti ad
      almeno tre imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad  una
      sola  impresa  nei  casi  di specialita' od urgenza del lavoro,
      della provvista o del servizio, ovvero quando  l'importo  della
      spesa  non superi lire quindici milioni per gli Uffici centrali
      della  Corte  dei  conti  e  lire  cinque  milioni  per  quelli
      periferici;
   c)  che,  con  riferimento all'art. 1, sub 1 e sub 2, e all'art. 7
      del d.P.R. 26 luglio  1984,  n.  471,  i  prezzi  indicati  nei
      preventivi di lavori di cui all'art. 1 sono sottoposti al visto
      di  congruita'  dell'ufficio-tecnico  istituito presso la Corte
      dei conti quando  l'importo  della  spesa  supera  lire  trenta
      milioni esclusa l'I.V.A.;
   d) che le spese in economia, entro il limite massimo di lire cento
      milioni,   esclusa  l'I.V.A.,  possono  essere  effettuate  dal
      dirigente preposto al servizio di provveditorato, dai  titolari
      di  centri  di  responsabilita' e, nei limiti delle aperture di
      credito, dai funzionari delegati;
   e) che i lavori, le provviste e i servizi di cui  all'art.  1  del
      d.P.R. 26 luglio 1984, n. 471, sono soggetti a collaudo finale,
      con esclusione di quelli che per loro natura non possono essere
      sottoposti  a collaudo. Il collaudo e' eseguito da funzionari o
      impiegati nominati dal segretario generale.  Se  la  spesa  non
      supera  lire  dieci  milioni,  e' sufficiente l'attestazione di
      regolare  esecuzione  rilasciata  dal  consegnatario   che   ha
      ricevuto i beni o le forniture o ha richiesto i lavori. In ogni
      caso,  il  collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione non
      possono essere effettuati da funzionari o impiegati che abbiano
      diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste
      e  lo  svolgimento  dei  servizi.  E'  consentito  il  collaudo
      parziale  dei  lavori,  delle  provviste  e dei servizi; in tal
      caso,  i  pagamenti  in   conto   sono   disposti   in   misura
      corrispondente;
   f)  che  le  fatture,  le  note  dei lavori, delle provviste e dei
      servizi non possono essere pagate se non munite  del  visto  di
      liquidazione  del  titolare  del  centro  di  imputazione delle
      responsabilita'  o  del  dirigente  preposto  al  servizio   di
      provveditorato  o  del  funzionario delegato, nell'ambito delle
      rispettive competenze.