Art. 36 Modifiche al regolamento per i servizi in economia della Corte dei conti 1. Per i servizi in economia della Corte dei conti, si applicano le disposizioni in materia previste dal d.P.R. 26 luglio 1984, n. 471, e dal d.P.R. 7 febbraio 1986, n. 55. E', altresi', stabilito: a) che l'art. 1, primo comma, sub 19, del d.P.R. 26 luglio 1984, n. 471, comprende l'acquisto, l'installazione, la manutenzione, la riparazione, la modifica e il noleggio di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese le macchine da scrivere, per calcolo, riproduzione e fotoriproduzione; b) che, con riferimento all'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1994, n. 471, cosi' come modificato con il d.P.R. 7 febbraio 1986, n. 55, i preventivi devono essere richiesti ad almeno tre imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola impresa nei casi di specialita' od urgenza del lavoro, della provvista o del servizio, ovvero quando l'importo della spesa non superi lire quindici milioni per gli Uffici centrali della Corte dei conti e lire cinque milioni per quelli periferici; c) che, con riferimento all'art. 1, sub 1 e sub 2, e all'art. 7 del d.P.R. 26 luglio 1984, n. 471, i prezzi indicati nei preventivi di lavori di cui all'art. 1 sono sottoposti al visto di congruita' dell'ufficio-tecnico istituito presso la Corte dei conti quando l'importo della spesa supera lire trenta milioni esclusa l'I.V.A.; d) che le spese in economia, entro il limite massimo di lire cento milioni, esclusa l'I.V.A., possono essere effettuate dal dirigente preposto al servizio di provveditorato, dai titolari di centri di responsabilita' e, nei limiti delle aperture di credito, dai funzionari delegati; e) che i lavori, le provviste e i servizi di cui all'art. 1 del d.P.R. 26 luglio 1984, n. 471, sono soggetti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non possono essere sottoposti a collaudo. Il collaudo e' eseguito da funzionari o impiegati nominati dal segretario generale. Se la spesa non supera lire dieci milioni, e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal consegnatario che ha ricevuto i beni o le forniture o ha richiesto i lavori. In ogni caso, il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione non possono essere effettuati da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi; in tal caso, i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente; f) che le fatture, le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non possono essere pagate se non munite del visto di liquidazione del titolare del centro di imputazione delle responsabilita' o del dirigente preposto al servizio di provveditorato o del funzionario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.