Art. 45.
            Contratti collettivi nazionali e integrativi.
 1.  La  contrattazione  collettiva  si  svolge  su  tutte le materie
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
 2. (( Comma abrogato (a). ))
 3. Mediante appositi accordi  tra  l'A.R.A.N.  e  le  confederazioni
rappresentative   ai   sensi  dell'articolo  47-bis,  comma  4,  sono
stabiliti  i  comparti  della  contrattazione  collettiva   nazionale
riguardanti  settori  omogenei  o  affini.  I dirigenti costituiscono
un'area contrattuale autonoma relativamente a uno  o  piu'  comparti.
Resta  fermo  per  l'area  contrattuale  della  dirigenza  del  ruolo
sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (b), e successive modifiche. Agli  accordi  che
definiscono  i  comparti  o  le  aree  contrattuali  si  applicano le
procedure  di  cui  all'articolo  46,  comma   5.   Per   le   figure
professionali  che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono
compiti di direzione o  che  comportano  iscrizione  ad  albi  oppure
tecnico  scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell' ambito dei contratti collettivi di comparto (c).
 4. La contrattazione  collettiva  disciplina,  in  coerenza  con  il
settore  privato,  la  durata  dei  contratti  collettivi nazionali e
integrativi, la struttura contrattuale e i  rapporti  tra  i  diversi
livelli.  Le  pubbliche  amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto  dei  vincoli  di
bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa si svolge  sulle  materie  e  nei  limiti  stabiliti  dai
contratti  collettivi  nazionali,  tra  i soggetti e con le procedure
negoziali  che  questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere  ambito
territoriale   e  riguardare  piu'  amministrazioni.    Le  pubbliche
amministrazioni  non  possono  sottoscrivere   in   sede   decentrata
contratti  collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai  contratti  collettivi  nazionali  o  che  comportino  oneri  non
previsti  negli  strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Le  clausole  difformi  sono  nulle  e  non
possono essere applicate (c).
 5.  Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i contratti collettivi  nazionali  o  integrativi  dalla  data  della
sottoscrizione  definitiva  e  ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
  (a) Comma abrogato dall'art. 43 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo del comma 2 abrogato:
  "2.  I  contratti  collettivi nazionali sono stipulati per comparti
della  pubblica  amministrazione  comprendenti  settori  omogenei   o
affini".
  (b)  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  reca:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421.".  Si riporta il testo del
relativo art. 15:
  "Art. 15. (Disciplina della dirigenza del ruolo  sanitario).  -  1.
La dirigenza del ruolo sanitario e' articolata in due livelli.
  2. Al personale medico e delle altre professionalita' sanitarie del
primo   livello   sono   attribuite   le  funzioni  di  supporto,  di
collaborazione e corresponsabilita', con  riconoscimento  di  precisi
ambiti  di  autonomia professionale, nella struttura di appartenenza,
da  attuarsi  nel  rispetto  delle  direttive  del  responsabile.  Al
personale medico e delle altre professionalita' sanitarie del secondo
livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della
struttura  da  attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale
operante  nella  stessa  e  l'adozione  dei  provvedimenti  relativi,
necessari  per  il  corretto  espletamento del servizio; spettano, in
particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello  gli
indirizzi  e,  in  caso  di  necessita', le decisioni sulle scelte da
adottare  nei  riguardi   degli   interventi   preventivi,   clinici,
diagnostici  e  terapeutici;  al  dirigente  delle  altre professioni
sanitarie spettano gli indirizzi  e  le  decisioni  da  adottare  nei
riguardi  dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica
competenza.  Gli incarichi dirigenziali riferiti ai settori o  moduli
organizzativi  di  cui  agli  articoli  47  e  116  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384,  ridefiniti  ai
sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29, e successive modificazioni e integrazioni, sono conferiti dal
direttore generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con
le procedure di cui all'art.   19 del medesimo decreto.  A  tutto  il
personale  dirigente  del  ruolo  sanitario  si  applica  il disposto
dell'art. 20 del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  3.  Al  primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede
attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro  che
abbiano    conseguito    la   laurea   nel   corrispondente   profilo
professionale, siano  iscritti  all'albo  dei  rispettivi  ordini  ed
abbiano  conseguito  il diploma di specializzazione nella disciplina.
L'attribuzione  dell'incarico  viene  effettuata,  previo  avviso  da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, dal
direttore generale sulla base del parere di  un'apposita  commissione
di  esperti.  La commissione e' nominata dal direttore generale ed e'
composta dal direttore sanitario e da due  esperti  nella  disciplina
oggetto  dell'incarico,  di  cui  uno  designato dalla regione ed uno
designato dal consiglio dei  sanitari  tra  i  dirigenti  di  secondo
livello   del  Servizio  sanitario  nazionale;  in  caso  di  mancata
designazione da parte della regione  e  del  consiglio  dei  sanitari
entro  trenta  giorni  dalla richiesta, la designazione e' effettuata
dal Ministro della sanita' su richiesta dell'unita' sanitaria  locale
o  dell'azienda ospedaliera. La commissione predispone l'elenco degli
idonei previo colloquio e valutazione  del  curriculum  professionale
degli interessati. L'incarico, che ha durata quinquennale, da' titolo
a  specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Il rinnovo e il
mancato  rinnovo  sono  disposti  con  provvedimento   motivato   dal
direttore  generale  previa  verifica dell'espletamento dell'incarico
con  riferimento  agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
La verifica e' effettuata da una commissione nominata  dal  direttore
generale  e  composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti
tra i dirigenti della disciplina dipendenti  dal  Servizio  sanitario
nazionale  e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno
designato  dalla  regione  e  l'altro  dal  consiglio  dei  sanitari,
entrambi  esterni  all'unita'  sanitaria  locale.  Il  dirigente  non
confermato nell'incarico  e'  destinato  ad  altra  funzione  con  la
perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente
viene  reso  indisponibile  un  posto  di  organico del primo livello
dirigenziale.
  4. Il personale appartenente alle posizione funzionali apicali puo'
optare in prima applicazione del presente  decreto  per  il  rapporto
quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.
  5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in
vigore del presente decreto e' soggetto alla verifica di cui al comma
3".
  (c)  Si  veda  l'art. 44, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.