Art. 46. Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N. 1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N. e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalita' di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'A.R.A.N. o di parere sull' ipotesi di accordo nell' ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all' articolo 51, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto. 2. Per le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonche', per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. 3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito: a) nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e dell'A.N.C.I. e dell' U.P.I. ((e dell'Unioncamere (a),)) per gli enti locali rispettivamente rappresentati; b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le universita'; c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca. (( 3-bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanita', partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (b). )) 4. L' A.R.A.N. regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli. 5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui all'articolo 45, comma 3, o che regolano istituti comuni a piu' comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso l'A.R.A.N., al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede. (a) Parole aggiunte dall'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (b) Comma aggiunto dall'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.