Art. 47-bis.
                    Rappresentativita' sindacale
              ai fini della contrattazione collettiva.
 1.  L'A.R.A.N.  ammette  alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o  nell'  area  una
rappresentativita'  non  inferiore al 5 per cento, considerando a tal
fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.  Il  dato
associativo  e'  espresso  dalla  percentuale  delle  deleghe  per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle  deleghe
rilasciate  nell'ambito  considerato.  Il dato elettorale e' espresso
dalla  percentuale   dei   voti   ottenuti   nelle   elezioni   delle
rappresentanze  unitarie  del  personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell'ambito considerato.
 2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto
o  area  partecipano  altresi'  le  confederazioni  alle   quali   le
organizzazioni  sindacali  ammesse  alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
 3.  L'A.R.A.N.  sottoscrive  i  contratti   collettivi   verificando
previamente,   sulla  base  della  rappresentativita'  accertata  per
l'ammissione  alle  trattative  ai  sensi  del  comma   1,   che   le
organizzazioni   sindacali  che  aderiscono  all'ipotesi  di  accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per  cento  come  media
tra  dato  associativo  e  dato  elettorale nel comparto o nell' area
contrattuale, o almeno il  60  per  cento  del  dato  elettorale  nel
medesimo ambito.
 4.   L'A.R.A.N.   ammette  alla  contrattazione  collettiva  per  la
stipulazione degli accordi o contratti collettivi che  definiscono  o
modificano  i  comparti  o  le  aree o che regolano istituti comuni a
tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti  piu'  comparti,  le
confederazioni  sindacali  alle  quali,  in almeno due comparti o due
aree   contrattuali,   siano   affiliate   organizzazioni   sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
 5.  I  soggetti  e  le  procedure  della  contrattazione  collettiva
integrativa sono disciplinati, in conformita' all'articolo 45,  comma
4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'  articolo  47,  comma  7,  per  gli organismi di rappresentanza
unitaria del personale.
 6. (( Agli effetti dell'accordo tra l'A.R.A.N. e  le  confederazioni
sindacali  rappresentative,  previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e
dei  contratti  collettivi  che  regolano  la  materia  (a),  ))   le
confederazioni   e   le   organizzazioni   sindacali   ammesse   alla
contrattazione collettiva nazionale ai sensi  dei  commi  precedenti,
hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota
proporzionale  alla  loro  rappresentativita'  ai  sensi del comma 1,
tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza
delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
 7.  La  raccolta  dei  dati  sui  voti e sulle deleghe e' assicurata
dall'A.R.A.N.  I dati relativi alle  deleghe  rilasciate  a  ciascuna
amministrazione  nell'anno  considerato  sono  rilevati  e  trasmessi
all'A.R.A.N.  non  oltre  il  31  marzo  dell'anno  successivo  dalle
pubbliche   amministrazioni,   controfirmati   da  un  rappresentante
dell'organizzazione  sindacale   interessata,   con   modalita'   che
garantiscano   la   riservatezza  delle  informazioni.  Le  pubbliche
amministrazioni  hanno   l'obbligo   di   indicare   il   funzionario
responsabile  della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo sulle procedure elettorali  e  per  la  raccolta  dei  dati
relativi  alle deleghe   l'A.R.A.N. si avvale, sulla base di apposite
convenzioni, della collaborazione  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica,  del  Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
 8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la
certificazione  dei  dati  e  per  la  risoluzione  delle   eventuali
controversie  e'  istituito presso l'A.R.A.N. un comitato paritetico,
che puo' essere articolato per  comparti,  al  quale  partecipano  le
organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva
nazionale.
 9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi  ai  voti  ed
alle  deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione,
ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe  a  favore
di   organizzazioni   sindacali   che  richiedano  ai  lavoratori  un
contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a  quello
mediamente  richiesto  dalle  organizzazioni sindacali del comparto o
dell' area.
 10.  Il  comitato  delibera  sulle   contestazioni   relative   alla
rilevazione  dei  voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in
ogni caso  quando  la  contestazione  sia  avanzata  da  un  soggetto
sindacale   non  rappresentato  nel  comitato,  la  deliberazione  e'
adottata su conforme parere del C.N.E.L., che lo emana entro quindici
giorni dalla richiesta.   La richiesta di  parere  e'  trasmessa  dal
comitato  al  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  che  provvede a
presentarla al C.N.E.L. entro cinque giorni dalla ricezione.
 11. Ai fini delle  deliberazioni,  l'A.R.A.N.  e  le  organizzazioni
sindacali  rappresentate  nel comitato votano separatamente e il voto
delle  seconde  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei  rappresentanti
presenti.
 12.  A  tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme di informazione e  di  accesso  ai  dati,  nel  rispetto  della
legislazione  sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 (b), e successive disposizioni correttive ed
integrative.
  (a) Comma cosi' modificato dall'art. 44 del decreto legislativo  31
marzo  1998,  n.  80.  Si  trascrive il testo del comma 6 prima della
modifica:
  "6. Agli effetti dell'art. 54, come modificato dal decreto-legge 10
maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio  1996,  n.  365,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 ottobre 1994,  n.  700,  e  dei  successivi  accordi,  le
confederazioni   e   le   organizzazioni   sindacali   ammesse   alla
contrattazione collettiva nazionale ai sensi  dei  commi  precedenti,
hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota
proporzionale  alla  loro  rappresentativita'  ai  sensi del comma 1,
tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza
delle strutture organizzative nel comparto o nell'area".
  (b)  La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.".