Art. 48.
                    Nuove forme di partecipazione
                   alla organizzazione del lavoro
 1.  In  attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge
23 ottobre 1992, n. 421 (a), la contrattazione  collettiva  nazionale
definisce  nuove  forme  di  partecipazione  delle rappresentanze del
personale   ai   fini   dell'organizzazione    del    lavoro    nelle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2. Sono
abrogate le norme che prevedono ogni forma di  rappresentanza,  anche
elettiva,   del  personale  nei  consigli  di  amministrazione  delle
predette amministrazioni  pubbliche,  nonche'  nelle  commissioni  di
concorso.  La  contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e
procedure  di  partecipazione  che  sostituiranno   commissioni   del
personale e organismi di gestione, comunque denominati.
  (a)  La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per
la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia  di
sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
territoriale.".  Per il testo del relativo art. 2, comma 1,  si  veda
nota (d) all'art.  1.