Art. 52.
       Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva
             nelle amministrazioni pubbliche e verifica
 1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  previa  intesa  espressa   dalla   Conferenza   unificata
Stato-regioni  e  Stato-citta'  per  i contratti collettivi nazionali
relativi alle amministrazioni di cui all'articolo  46,  terzo  comma,
lettera   a),   quantifica  l'onere  derivante  dalla  contrattazione
collettiva nazionale con specifica indicazione di quello da  porre  a
carico  del  bilancio  dello  Stato  e di quello al quale provvedono,
nell'ambito delle disponibilita' dei  rispettivi  bilanci,  le  altre
pubbliche  amministrazioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato
e' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria
ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.  468  (a),  e
successive modificazioni ed integrazioni.
 2.  I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri  nonche'  l'indicazione  della  copertura
complessiva   per   l'intero   periodo   di  validita'  contrattuale,
prevedendo  con  apposite  clausole  la  possibilita'  di   prorogare
l'efficacia   temporale   del   contratto   ovvero   di   sospenderne
l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata  esorbitanza  dai
limiti di spesa.
 3.  La  spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in
apposito fondo dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,
del   bilancio   e   della   programmazione   economica   in  ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei  singoli
contratti  di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri
decreti,  le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di  nuova
istituzione,  per  il  personale dell'amministrazione statale, ovvero
mediante trasferimento ai bilanci delle  amministrazioni  autonome  e
degli  enti  in  favore  dei quali sia previsto l'apporto finanziario
dello Stato a copertura dei relativi oneri.  Analogamente  provvedono
le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
 4.  Le  somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono
trovare  specifica  allocazione  nelle  entrate  dei  bilanci   delle
amministrazioni   ed   enti  beneficiari,  per  essere  assegnate  ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  dei  medesimi  bilanci.  I  relativi
stanziamenti  sia  in  entrata  che  in  uscita  non  possono  essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
 5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della  contrattazione
collettiva  integrativa  con  i  vincoli  di  bilancio ai sensi dell'
articolo 45, comma 4, e' effettuato dal  collegio  dei  revisori  dei
conti  ovvero,  laddove  tale  organo non sia previsto, dai nuclei di
valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo
20.
  (a)  La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato  in  materia  di  bilancio".  Si
trascrive il testo del relativo art. 11:
  "Art.  11.  (Legge  finanziaria).  -  1. Il Ministro del tesoro, di
concerto  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  con  il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento,
entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
  2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi  di  cui  al
comma  2  dell'art.  3,  dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario per  il  periodo  compreso  nel  bilancio  pluriennale  e
provvede,  per  il  medesimo  periodo, alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al  fine  di  adeguarne
gli effetti finanziari agli obbiettivi.
  3.  La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e
contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a  quanto
previsto dal presente articolo. Essa contiene:
   a)   le  variazioni  delle  aliquote,  delle  detrazioni  e  degli
scaglioni, le altre misure  che  incidono  sulla  determinazione  del
quantum   della  prestazione,  afferenti  imposte  indirette,  tasse,
canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal  1
gennaio  dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle
imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
   b) il livello massimo del ricorso al  mercato  finanziario  e  del
saldo  netto  da  finanziare  in  termini di competenza, per ciascuno
degli  anni  considerati  dal  bilancio  pluriennale,   comprese   le
eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
   c)  la  determinazione,  in  apposita  tabella,  per  le leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale,  delle  quote  destinate  a
gravare su ciascuno degli anni considerati;
   d)   la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della  quota  da
iscrivere  nel  bilancio  di  ciascuno  degli  anni  considerati  dal
bilancio  pluriennale  per  le  leggi  di  spesa  permanente  la  cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
   e) la determinazione, in apposita tabella,  delle  riduzioni,  per
ciascuno   degli   anni  considerati  dal  bilancio  pluriennale,  di
autorizzazioni legislative di spesa;
   f)  gli  stanziamenti  di  spesa,  in  apposita  tabella,  per  il
rifinanziamento,  per  non  piu'  di  un  anno,  di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia  classificati  fra  le
spese in conto capitale;
   g)  gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le
corrispondenti tabelle;
   h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni
compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo  dei  contratti  del
pubblico  impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n.
93, ed alle modifiche  del  trattamento  economico  e  normativo  del
personale  dipendente  da  pubbliche amministrazioni non compreso nel
regime contrattuale;
   i) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate  alla  legge
finanziaria dalle leggi vigenti.
  4.  La  legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o
maggiori entrate per ciascun anno compreso nel  bilancio  pluriennale
non  puo'  essere  utilizzata  per  la  copertura di nuove o maggiori
spese.
  5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la
legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel
bilancio  pluriennale,  nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di
entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle  nuove
o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle
riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
  6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al
comma  5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria
non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle  spese
medesime,  sia  correnti  che in conto capitale, incompatibili con le
regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2,  lettera  e),  nel
documento  di  programmazione  economico-finanziaria, come deliberato
dal Parlamento".