Art. 54.
                  Aspettative e permessi sindacali
 1.   Al   fine   del   contenimento,   della   trasparenza  e  della
razionalizzazione delle aspettative  e  dei  permessi  sindacali  nel
settore  pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti
massimi in un apposito accordo, (( tra l'A.R.A.N. e le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis (a). ))
 2. La gestione dell'accordo di cui  al  comma  1,  ivi  comprese  le
modalita'  di  utilizzo  e  distribuzione  delle  aspettative  e  dei
permessi  sindacali  tra  le  confederazioni  e   le   organizzazioni
sindacali  aventi  titolo  sulla base della loro rappresentativita' e
con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione,
e' demandata alla contrattazione collettiva, garantendo  a  decorrere
dal  1  agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio
1970, n. 300  (b),  e  successive  modificazioni.  Per  la  provincia
autonoma  di Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978,  n.  58
(c).
 3. Comma abrogato.
 4.   Le   amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fornire  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei
permessi sindacali.
 5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente
la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni  che
regolano  attualmente  la gestione e la fruizione delle aspettative e
dei permessi sindacali nelle  amministrazioni  pubbliche.  Fino  alla
emanazione  del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 1 (d), restano in vigore i decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  che  ripartiscono attualmente i contingenti
delle  aspettative  sindacali   nell'ambito   delle   amministrazioni
pubbliche.  Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del
comma  2 e sono a tal fine aumentati di una unita', fino alla data di
entrata in vigore del decreto  di  cui  al  comma  1,  i  contingenti
attualmente previsti.
 6.  Oltre  ai  dati  relativi  ai  permessi  sindacali, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica - gli elenchi
nominativi,  suddivisi  per  qualifica,  del   personale   dipendente
collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione
pubblica  elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi
dei predetti elenchi  sono  pubblicati  in  allegato  alla  relazione
annuale  da  presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della
legge 29 marzo 1983, n. 93 (e).
  (a) Comma cosi' modificato dall'art. 44 del decreto legislativo  31
marzo  1998,  n.  80.  Si  riporta  il  testo del comma 1 prima della
modifica:
  "1.   Al   fine   del   contenimento   della  trasparenza  e  della
razionalizzazione delle aspettative  e  dei  permessi  sindacali  nel
settore  pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti
massimi in un apposito  accordo,  stipulato  tra  il  Presidente  del
Consiglio  del  Ministri,  o  un  suo  delegato,  e le confederazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,   da
recepire  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le
amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale".
  (b) La legge 20 maggio 1970, n. 300, contiene: "Norme sulla  tutela
della  liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento".
  (c)  Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.
58, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale  della  regione
Trentino-Alto   Adige  in  materia  di  previdenza  ed  assicurazioni
sociali".  Per il testo del relativo art. 9,  si  veda  la  nota  (f)
all'art. 47.
  (d)  Il riferimento deve intendersi compiuto al testo vigente prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  80.
  (e) La legge 29 marzo  1983,  n.  93,  e'  la:  "Legge  quadro  sul
pubblico impiego". Si trascrive il testo del relativo art. 16:
  "Art.  16.  Nella  relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa  l'attuazione
degli  accordi,  la  produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi
dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel
settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In  ogni  caso  il
Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera
dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica sui contenuti di ogni
ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.
  La  relazione   e'   allegata   alla   relazione   previsionale   e
programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
  Nell'anno  antecedente  a  quello  di entrata in vigore della nuova
normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al  comma
precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di
settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".