Art. 29
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti
l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della
politica energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di
indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione
energetica a livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo
stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e le
norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione
e distribuzione dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche
dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli
che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti
per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di
norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il
rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita'
elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse
nazionale di oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui
al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di
risparmio energetico, nonche' le competenze di cui all'articolo 18,
comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime
finalita';
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli
impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti
radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo
trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi
della normativa vigente;
l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di
idrocarburi in mare, nonche' la prospezione e ricerca di idrocarburi
in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi
delle norme vigenti;
m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi
delle norme vigenti;
n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei
richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei
dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi
comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione
energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato
definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la
pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di
utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando
altresi' le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per
uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di
recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi
derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato
d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro
sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva,
motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2,
l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure
per il coordinamento finanziario degli interventi regionali,
nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza
unificata.
Note all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.
- Il testo del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggi), con le modifiche
apportate dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 1997, n.
278.
- La legge 28 novembre 1980, n. 784 (Norme per la
ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e
il potenziamento dell'industria chimica, per la
salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita'
della produzione e della gestione degli impianti del gruppo
Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto
di metanizzazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 novembre 1980, n. 327. Il testo dell'art. 11 e' il
seguente:
"Art. 11. - Entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro
per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito
il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali,
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la
Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti
locali (CISPSEL), il CIPE approva la prima fase del
programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno,
con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di
cui all'art. 1, del testo unico delle leggi sugli
interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
interessati all'attuazione del programma medesimo, nonche'
dei tempi di realizzazione delle opere.
Il programma generale dovra' essere approvato dal CIPE
con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti
e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle
seguenti finalita':
a) promozione delle reti di distribuzione urbana e
territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei
territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni
e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di
cui alla precedente lettera a), nonche' della
trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti
esistenti;
c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi
per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento
delle opere di cui alla precedente lettera a).
A tal fine e' autorizzata:
1) la concessione ai comuni e loro consorzi di
contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della
spesa preventiva per le opere e le finalita' indicate dal
precedente comma;
2) la concessione ai comuni e loro consorzi di
contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui
ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore
ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere
indicate dal precedente comma. In sostituzione dei
contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi
possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto
capitale dello stesso ammontare del contributo conto
interessi determinato in valore attuale secondo le
modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro;
3) la concessione all'ENI di contributi in conto
capitale nel limite massimo del 40 per cento della spesa
preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari
aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che
rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione
del programma generale della metanizzazione del
Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente
articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.
La individuazione degli adduttori secondari da ammettere
a contributo avviene contestualmente e con le procedure
previste dal primo comma.
I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui di
cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo,
fermo il principio che le annualita' di ammortamento
decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni,
a far tempo dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello
effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di
completamento delle opere di trasformazione o di
ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il
parere del comitato dei rappresentanti delle regioni
meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro
del tesoro.
In sede di approvazione del programma di cui al primo
comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la
ripartizione delle somme da destinare ai contributi
previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto
comma del presente articolo e le procedure per la
concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).
Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalita' per la
concessione delle provvidenze previste dal presente
articolo, deve altresi' stabilire le modalita' per la
concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da
parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le
provvidenze disposte con la presente legge ed altre
eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da
interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento
totale delle opere da realizzare.
L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e'
abrogato.
I termini previsti dalle vigenti disposizioni
legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione
degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la
realizzazione del programma di metanizzazione nei
rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla meta'.
I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere
a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione
di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o
l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i
contributi e i mutui previsti dalla presente legge,
nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare,
in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei
benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.
I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di
metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della
presente legge dispongono di un servizio di distribuzione
di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che
intendano trasformare gli impianti o ampliare la rete di
distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o
per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in
gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate
per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme
associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a
bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze
previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa
depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura
degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono
tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle
delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene
concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia
dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del
mutuo.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse
sulla base dei criteri e delle modalita' fissate dal CIPE
con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria
tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.
I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi
dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla
Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce
apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con
distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con
decreto del Ministro del tesoro.
I contributi sono erogari ogni qualvolta l'avanzamento
dell'opera raggiunge una entita' non inferiore al trenta
per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura
corrispondente allo stato di avanzamento.
Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di
societa' concessionarie per la gestione del servizio oltre
che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento,
comunque certificato dal comune, e' presentato dal legale
rappresentante della societa', sotto la sua personale
responsabilita', corredato da una dichiarazione resa da un
tecnico competente iscritto negli appositi albi
professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha
luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una
idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera
non coperta dai contributi.
Per le societa' concessionarie a partecipazione statale o
regionale la garanzia e' rappresentata da una dichiarazione
dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la societa'
o della regione.
In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari
acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo
regionale sull'adduttore principale e le bretelle
economicamente forti di cui al numero 8 della delibera CIPE
del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a
disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro
temporaneo impiego allo scopo di acccelerare la
realizzazione delle opere previste dal presente articolo,
ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche
di infrastrutture pubbliche.
Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2 della
legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri
decreti le modalita' per la messa a disposizione dei
predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e
prestiti, nonche' i criteri, le misure e le modalita' per
la concessione delle citate anticipazioni e per il loro
reintegro a valere sui contributi di cui al precedente
comma.
La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite
convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria
delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al
presente articolo.
Al fine di incentivare l'impiego, il gas metano usato
come combustibile per usi civili nei territori di cui al
primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di
consumo, istituita con l'art. 14 del decreto-legge 7
febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 aprile 1977, n. 102.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno
di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma
di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento
una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del
programma.
L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sara'
iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento
resta determinato in lire 190 miliardi".
- La direttiva 96/92 CE concernente norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 gennaio
1997, L 27.