Art. 29
               Funzioni e compiti conservati allo Stato
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono  conservate allo Stato  le funzioni e i  compiti concernenti
l'elaborazione e la  definizione degli obiettivi e  delle linee della
politica  energetica  nazionale,  nonche' l'adozione  degli  atti  di
indirizzo   e  coordinamento   per   una  articolata   programmazione
energetica a livello regionale.
  2. Sono conservate, inoltre,  allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
  a) la ricerca scientifica in campo energetico;
  b) le  determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione  e lo
stoccaggio di energia;
  c) la  determinazione dei criteri generali  tecnicocostruttivi e le
norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione
e distribuzione dell'energia;
  d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche
dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
  e)  la  vigilanza  sull'Ente  nazionale per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
  f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
  g) la  costruzione e  l'esercizio degli  impianti di  produzione di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli
che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti
per il  trasporto con  tensione superiore a  150 KV,  l'emanazione di
norme  tecniche  relative  alla  realizzazione  di  elettrodotti,  il
rilascio   delle   concessioni   per  l'esercizio   delle   attivita'
elettriche,  di  competenza  statale,  le  altre  reti  di  interesse
nazionale di oleodotti e gasdotti;
  h) la fissazione  degli obiettivi e dei programmi  nazionali di cui
al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di
risparmio energetico,  nonche' le competenze di  cui all'articolo 18,
comma 1,  lettere n) e  o), in caso  di agevolazioni per  le medesime
finalita';
  i)  salvo quanto  previsto nel  capo  IV del  presente titolo,  gli
impianti nucleari,  le sorgenti  di radiazioni ionizzanti,  i rifiuti
radioattivi, le  materie fissili o radioattive,  compreso il relativo
trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi
della normativa vigente;
  l)   la  prospezione,   ricerca,  coltivazione   e  stoccaggio   di
idrocarburi in mare, nonche' la  prospezione e ricerca di idrocarburi
in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi
delle norme vigenti;
  m)  l'imposizione delle  scorte petrolifere  obbligatorie ai  sensi
delle norme vigenti;
  n)  l'attuazione   sino  al  suo  esaurimento,   del  programma  di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui  all'articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
  o) la determinazione  delle tariffe da corrispondersi  da parte dei
richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
  p) la  rilevazione, l'elaborazione,  l'analisi e la  diffusione dei
dati  statistici,   anche  ai   fini  del  rispetto   degli  obblighi
comunitari,  finalizzati  alle  funzioni inerenti  la  programmazione
energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
  3.  In sede  di recepimento  della direttiva  96/1992/CE, lo  Stato
definisce   obiettivi   generali   e   vincoli   specifici   per   la
pianificazione  regionale  e  di  bacino idrografico  in  materia  di
utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando
altresi' le concessioni  di grandi derivazioni di  acqua pubblica per
uso  idroelettrico.  Fino  all'entrata   in  vigore  delle  norme  di
recepimento  della  direttiva  96/1992/CE le  concessioni  di  grandi
derivazioni  per  uso  idroelettrico   sono  rilasciate  dallo  Stato
d'intesa con  la regione interessata. In  mancanza dell'intesa, entro
sessanta  giorni  dalla  proposta, il  Ministro  dell'industria,  del
commercio   e    dell'artigianato   decide,   in    via   definitiva,
motivatamente.
  4.  Le  determinazioni  di  cui   alla  lettera  h)  del  comma  2,
l'articolazione territoriale  dei programmi di ricerca,  le procedure
per   il  coordinamento   finanziario  degli   interventi  regionali,
nazionali e  dell'Unione europea sono adottati  sentita la Conferenza
unificata.
 
          Note all'art. 29:
            -  Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
          veda in nota all'art. 3.
            - Il testo del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
          (Attuazione  delle  direttive   91/156/CEE   sui   rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi e sui rifiuti di imballaggi), con  le  modifiche
          apportate  dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 1997, n.
          278.
            - La legge  28  novembre  1980,  n.  784  (Norme  per  la
          ricapitalizzazione  della  GEPI, per la razionalizzazione e
          il   potenziamento   dell'industria   chimica,    per    la
          salvaguardia   dell'unita'  funzionale,  della  continuita'
          della produzione e della gestione degli impianti del gruppo
          Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione  del  progetto
          di  metanizzazione)  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28 novembre 1980, n. 327. Il testo  dell'art.    11  e'  il
          seguente:
            "Art.  11.  - Entro due mesi dall'entrata in vigore della
          presente legge, su proposta  del  Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro
          per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito
          il  comitato  dei rappresentanti delle regioni meridionali,
          l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e  la
          Confederazione  italiana  dei  servizi  pubblici degli enti
          locali  (CISPSEL),  il  CIPE  approva  la  prima  fase  del
          programma  generale  della  metanizzazione del Mezzogiorno,
          con l'indicazione dei comuni rientranti  nei  territori  di
          cui   all'art.   1,  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi per il Mezzogiorno, approvato  con  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   6  marzo  1978,  n.  218,
          interessati all'attuazione del programma medesimo,  nonche'
          dei tempi di realizzazione delle opere.
            Il  programma  generale  dovra' essere approvato dal CIPE
          con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un
          anno dall'entrata in vigore della presente legge.
            Per l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti
          e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle
          seguenti finalita':
             a) promozione  delle  reti  di  distribuzione  urbana  e
          territoriale  del  metano per l'utilizzazione di questo nei
          territori di cui all'art.  1 del testo  unico  delle  leggi
          sugli  interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
             b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni
          e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti,  di
          cui    alla    precedente   lettera   a),   nonche'   della
          trasformazione o dell'ampliamento a tali  fini  delle  reti
          esistenti;
             c)  concessione  ai comuni o loro consorzi di contributi
          per la realizzazione o la  trasformazione  o  l'ampliamento
          delle opere di cui alla precedente lettera a).
            A tal fine e' autorizzata:
             1)   la   concessione  ai  comuni  e  loro  consorzi  di
          contributi in conto capitale, fino al 30  per  cento  della
          spesa  preventiva  per le opere e le finalita' indicate dal
          precedente comma;
             2)  la  concessione  ai  comuni  e  loro   consorzi   di
          contributi   sugli  interessi  per  l'assunzione  di  mutui
          ventennali al tasso  del  3  per  cento  per  un  ulteriore
          ammontare  fino  al  20  per cento della spesa per le opere
          indicate  dal  precedente  comma.   In   sostituzione   dei
          contributi  sugli  interessi,  i  comuni  e  loro  consorzi
          possono richiedere l'erogazione di un contributo  in  conto
          capitale   dello  stesso  ammontare  del  contributo  conto
          interessi  determinato  in  valore   attuale   secondo   le
          modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro;
             3)   la  concessione  all'ENI  di  contributi  in  conto
          capitale nel limite massimo del 40 per  cento  della  spesa
          preventivata,  per  la realizzazione di adduttori secondari
          aventi caratteristiche di infrastrutture  pubbliche  e  che
          rivestono  particolare  importanza  ai fini dell'attuazione
          del   programma   generale   della    metanizzazione    del
          Mezzogiorno,  come  previsto  dal  primo comma del presente
          articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.
            La individuazione degli adduttori secondari da  ammettere
          a  contributo  avviene  contestualmente  e con le procedure
          previste dal primo comma.
            I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui  di
          cui  al  numero  2) del quarto comma del presente articolo,
          fermo  il  principio  che  le  annualita'  di  ammortamento
          decorrono,  a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni,
          a  far  tempo  dal  1 gennaio dell'anno successivo a quello
          effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti  o  di
          completamento   delle   opere   di   trasformazione   o  di
          ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il
          parere  del  comitato  dei  rappresentanti  delle   regioni
          meridionali,  l'ANCI  e la CISPEL, con decreto del Ministro
          del tesoro.
            In sede di approvazione del programma  di  cui  al  primo
          comma   del   presente  articolo,  il  CIPE  stabilisce  la
          ripartizione  delle  somme  da  destinare   ai   contributi
          previsti  rispettivamente  dai  numeri  1)  e 2) del quarto
          comma  del  presente  articolo  e  le  procedure   per   la
          concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).
            Il  CIPE, nel determinare i criteri e le modalita' per la
          concessione  delle  provvidenze   previste   dal   presente
          articolo,  deve  altresi'  stabilire  le  modalita'  per la
          concessione ai comuni e ai loro consorzi  di  un  mutuo  da
          parte  della  Cassa  depositi  e prestiti ogni volta che le
          provvidenze  disposte  con  la  presente  legge  ed   altre
          eventuali  previste  da  leggi  nazionali o regionali, o da
          interventi comunitari, non  garantiscono  il  finanziamento
          totale delle opere da realizzare.
            L'art.  31  della  legge  24  aprile  1980,  n.  146,  e'
          abrogato.
            I   termini   previsti   dalle    vigenti    disposizioni
          legislative,  nazionali  o  regionali,  per  l'approvazione
          degli atti dei comuni e dei loro  consorzi  riguardanti  la
          realizzazione   del   programma   di   metanizzazione   nei
          rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla meta'.
            I comuni e i loro consorzi che alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere
          a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione
          di  nuove  reti  di  distribuzione  o  la  trasformazione o
          l'ampliamento  di  reti  esistenti  intendano  ottenere   i
          contributi   e  i  mutui  previsti  dalla  presente  legge,
          nell'adottare le relative deliberazioni  debbono  adeguare,
          in  quanto  necessario,  le concessioni per tener conto dei
          benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.
            I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi  di
          metanizzazione,  che  alla  data di entrata in vigore della
          presente legge dispongono di un servizio  di  distribuzione
          di  gas  per  usi civili dato in concessione a terzi, e che
          intendano trasformare gli impianti o ampliare  la  rete  di
          distribuzione,  ove  deliberino,  per la scadenza normale o
          per diritto  contrattuale,  l'assunzione  del  servizio  in
          gestione  attraverso  preesistenti  aziende municipalizzate
          per  i  servizi,  ovvero   preesistenti   o   nuove   forme
          associative  intercomunali,  in ogni caso con riferimento a
          bacini di utenza, hanno  diritto,  oltre  alle  provvidenze
          previste  dalla  presente  legge,  ad  ottenere dalla Cassa
          depositi e prestiti, il  mutuo  necessario  alla  copertura
          degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono
          tenuti  a  sostenere.  Ove  i  comuni  non dispongano delle
          delegazioni  necessarie  alla  contrazione del mutuo, viene
          concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la  garanzia
          dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del
          mutuo.
            Le  provvidenze di cui al presente articolo sono concesse
          sulla base dei criteri e delle modalita' fissate  dal  CIPE
          con  decreto  del  Ministro  del tesoro, previa istruttoria
          tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.
            I contributi in conto capitale  nonche'  quelli  concessi
          dal  Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla
          Cassa depositi  e  prestiti,  che  a  tal  fine  istituisce
          apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con
          distinta  imputazione,  i  necessari  mezzi  finanziari con
          decreto del Ministro del tesoro.
            I contributi sono erogari  ogni  qualvolta  l'avanzamento
          dell'opera  raggiunge  una  entita' non inferiore al trenta
          per cento del complesso  dell'opera  stessa  ed  in  misura
          corrispondente allo stato di avanzamento.
            Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di
          societa'  concessionarie per la gestione del servizio oltre
          che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento,
          comunque certificato dal comune, e' presentato  dal  legale
          rappresentante  della  societa',  sotto  la  sua  personale
          responsabilita', corredato da una dichiarazione resa da  un
          tecnico    competente    iscritto   negli   appositi   albi
          professionali.  In tal caso l'erogazione dei contributi  ha
          luogo  dietro  prestazione ai comuni o loro consorzi di una
          idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera
          non coperta dai contributi.
            Per le societa' concessionarie a partecipazione statale o
          regionale la garanzia e' rappresentata da una dichiarazione
          dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la  societa'
          o della regione.
            In  attesa  del  definitivo utilizzo dei mezzi finanziari
          acquisiti e da acquisire  dal  Fondo  europeo  di  sviluppo
          regionale   sull'adduttore   principale   e   le   bretelle
          economicamente forti di cui al numero 8 della delibera CIPE
          del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono  messi  a
          disposizione  della  Cassa  depositi e prestiti per il loro
          temporaneo   impiego   allo   scopo   di   acccelerare   la
          realizzazione  delle  opere previste dal presente articolo,
          ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche
          di infrastrutture pubbliche.
            Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2  della
          legge  26  novembre  1975,  n.  748,  stabilisce con propri
          decreti le  modalita'  per  la  messa  a  disposizione  dei
          predetti  mezzi  finanziari  presso  la  Cassa  depositi  e
          prestiti, nonche' i criteri, le misure e le  modalita'  per
          la  concessione  delle  citate  anticipazioni e per il loro
          reintegro a valere sui  contributi  di  cui  al  precedente
          comma.
            La  Cassa  depositi e prestiti puo' affidare con apposite
          convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria
          delle domande di erogazione delle agevolazioni  di  cui  al
          presente articolo.
            Al  fine  di  incentivare  l'impiego, il gas metano usato
          come combustibile per usi civili nei territori  di  cui  al
          primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di
          consumo,  istituita  con  l'art.  14  del  decreto-legge  7
          febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni,  nella
          legge 7 aprile 1977, n. 102.
            Il    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato,  d'intesa  con  il   Ministro   per   gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno
          di  ogni anno e sino alla completa attuazione del programma
          di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta  al  Parlamento
          una  dettagliata  relazione  sullo  stato di attuazione del
          programma.
            L'autorizzazione di spesa  di  lire  605  miliardi  sara'
          iscritta,  negli  anni  finanziari  dal  1980  al  1982, in
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del  tesoro.  Per  l'anno  finanziario 1980 lo stanziamento
          resta determinato in lire 190 miliardi".
            - La direttiva 96/92 CE concernente norme comuni  per  il
          mercato  interno dell'energia elettrica e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del  30  gennaio
          1997, L 27.