Art. 30.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di
energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili,
all'elettricita', all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che
non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non
siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli
12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di
quelli concernenti iniziative per le quali risultino gia' formalmente
impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al
medesimo articolo 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle
regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle
iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' affidato alla Conferenza
unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini
dell'ammissibilita' delle iniziative al finanziamento da parte delle
singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei
compiti, nonche' dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attivita'
di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalita' della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a statuto ordinario
destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per
cento delle disponibilita' conseguite annualmente ai sensi
dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti
attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonche' compiti di
assistenza agli stessi per le attivita' di informazione al pubblico e
di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della
progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti
termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata
sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.
Note all'art. 30:
- Si trascrivono gli articoli 12, 14 e 30 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 (Norme pe l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, supplemento ordinario:
"Art. 12 (Progetti dimostrativi). - 1. Alle aziende
pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di
imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi
in conto capitale per la progettazione e la realizzazione
di impianti con caratteristiche innovative per aspetti
tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino
fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non
tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo
specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di
gassificazione, di liquefazione del carbone e di
smaltimento delle ceneri, nonche' iniziative utilizzanti
combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia
raggiunto la maturita' commerciale e di esercizio. Sono
ammessi altresi' ai contributi sistemi utilizzanti le fonti
rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a
migliorare la qualita' dell'ambiente e, in particolare, la
potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nel
limite del 50 per cento della spesa ammissibile
preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE".
"Art. 14 (Derivazioni di acqua - Contributi per la
riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti). - 1.
Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla
ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL
e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui
all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308,
alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonche'
alle predette imprese produttrici e distributrici, possono
essere concessi contributi in conto capitale per
iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che
utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio sia
stato dismesso prima della data di entrata in vigore della
presente legge;
b) di costruzione di nuovi impianti, nonche', di
potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino
concessioni di derivazioni di acqua.
2. L'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si
applica quando l'energia elettrica acquistata proviene
dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma
3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma
1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano
finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio,
nonche' da ogni elemento relativo agli eventuali atti di
competenza regionale o delle province autonome di Trento e
di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, e'
presentata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di
Trento o di Bolzano a seconda della competenza
dell'impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di
propria competenza, previa istruttoria tecnico-economica
espletata dall'ENEL, sono concessi ed erogati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nella misura massima del 50 per cento
della spesa ammissibile documentata".
"Art. 30 (Certificazione energetica degli edifici). - 1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono
emanate norme per la certificazione energetica degli
edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti
abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il
certificato di collaudo e la certificazione energetica
devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del
locatario dell'intero immobile o della singola unita'
immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al
comune ove e' ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unita'
immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a
carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha
una validita' temporale di cinque anni a partire dal
momento del suo rilascio".
- Per il testo dell'art. 8 della legge 59/1997 si veda in
nota all'art. 4.
- Il testo dell'art. 3, comma 12, della citata legge n.
549 del 1995, e' il seguente:
"12. A decorrere dal 1 gennaio 1996, una quota
dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34
e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710
00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella
misura di lire 350 al litro, e' attribuita alla regione a
statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a
titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota
viene versato dai soggetti obbligati al pagamento
dell'accisa in apposita contabilita' speciale di girofondi
aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello
Stato denominata "Accisa sulla benzina da devolvere alle
regioni a statuto ordinario". Le predette somme sono
trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la
medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene
effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno
precedente dagli impianti di distribuzione di carburante
che risultano dal registro di carico e scarico di cui
all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957,
n. 474, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle
finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione delle
disposizioni del presente comma".
- Il D.P.R. n. 412 del 1993 recante "Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e
la manutenzione degli impienti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 14 ottobre 1993, n. 242.