Art. 30.
                Conferimento di funzioni alle regioni
  1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di
energia,  ivi  comprese  quelle   relative  alle  fonti  rinnovabili,
all'elettricita', all'energia  nucleare, al  petrolio ed al  gas, che
non siano  riservate allo Stato ai  sensi dell'articolo 29 o  che non
siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.
  2. Sono attribuiti  alle regioni i compiti  previsti dagli articoli
12, 14  e 30  della legge  9 gennaio  1991, n.  10, ad  esclusione di
quelli concernenti iniziative per le quali risultino gia' formalmente
impegnati  i  fondi. Per  quanto  attiene  alle  funzioni di  cui  al
medesimo  articolo 30  della legge  n.  10 del  1991 trasferite  alle
regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  3.  Il  coordinamento  e  la verifica  in  ambito  nazionale  delle
iniziative relative  ai progetti dimostrativi di  cui all'articolo 12
della  legge 9  gennaio  1991,  n. 10,  e'  affidato alla  Conferenza
unificata. Le decisioni assunte in  tale sede sono vincolanti ai fini
dell'ammissibilita' delle iniziative al  finanziamento da parte delle
singole  regioni. Per  le regioni  a statuto  speciale e  le province
autonome di Trento e di Bolzano  il conferimento delle funzioni e dei
compiti, nonche'  dei connessi beni  e risorse, avviene  nel rispetto
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
  4. Per fare  fronte alle esigenze di spesa  relative alle attivita'
di cui  al comma  1 del  presente articolo e  per le  finalita' della
legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  le  regioni  a  statuto  ordinario
destinano, con le loro leggi di  bilancio, almeno la quota dell'1 per
cento   delle   disponibilita'   conseguite  annualmente   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
  5.  Le  regioni  svolgono  funzioni di  coordinamento  dei  compiti
attribuiti  agli  enti  locali   per  l'attuazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonche' compiti di
assistenza agli stessi per le attivita' di informazione al pubblico e
di  formazione degli  operatori pubblici  e privati  nel campo  della
progettazione,  installazione, esercizio  e controllo  degli impianti
termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata
sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.
 
          Note all'art. 30:
            - Si trascrivono gli articoli 12, 14 e 30 della  legge  9
          gennaio  1991,  n.  10  (Norme  pe  l'attuazione  del Piano
          energetico  nazionale   in   materia   di   uso   razionale
          dell'energia,  di  risparmio energetico e di sviluppo delle
          fonti rinnovabili di energia),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, supplemento ordinario:
            "Art.  12  (Progetti  dimostrativi).  -  1.  Alle aziende
          pubbliche e private e  loro  consorzi,  ed  a  consorzi  di
          imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi
          in  conto  capitale per la progettazione e la realizzazione
          di impianti  con  caratteristiche  innovative  per  aspetti
          tecnici  e/o  gestionali  e/o organizzativi, che utilizzino
          fonti  rinnovabili  di   energia   e/o   combustibili   non
          tradizionali  ovvero  sviluppino  prototipi a basso consumo
          specifico  ovvero  nuove  tecnologie  di  combustione,   di
          gassificazione,   di   liquefazione   del   carbone   e  di
          smaltimento delle ceneri,  nonche'  iniziative  utilizzanti
          combustibili  non  fossili  la  cui  tecnologia  non  abbia
          raggiunto la maturita' commerciale  e  di  esercizio.  Sono
          ammessi altresi' ai contributi sistemi utilizzanti le fonti
          rinnovabili  di  energia  di  origine  solare finalizzati a
          migliorare la qualita' dell'ambiente e, in particolare,  la
          potabilizzazione dell'acqua.
            2.  Il  contributo  di  cui  al  comma 1 e' concesso, nel
          limite  del  50   per   cento   della   spesa   ammissibile
          preventivata,  con decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE".
            "Art. 14  (Derivazioni  di  acqua  -  Contributi  per  la
          riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti). - 1.
          Ai  soggetti che producono energia elettrica per destinarla
          ad usi propri o per cederla in tutto o  in  parte  all'ENEL
          e/o   alle  imprese  produttrici  e  distributrici  di  cui
          all'art. 4, n. 8, della legge 6  dicembre  1962,  n.  1643,
          modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308,
          alle  condizioni  previste dalla vigente normativa, nonche'
          alle predette imprese produttrici e distributrici,  possono
          essere   concessi   contributi   in   conto   capitale  per
          iniziative:
             a)  di  riattivazione  di  impianti  idroelettrici   che
          utilizzino  concessioni  rinunciate  o il cui esercizio sia
          stato dismesso prima della data di entrata in vigore  della
          presente legge;
             b)   di  costruzione  di  nuovi  impianti,  nonche',  di
          potenziamento  di  impianti   esistenti,   che   utilizzino
          concessioni di derivazioni di acqua.
            2.  L'art.  5  della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si
          applica  quando  l'energia  elettrica  acquistata  proviene
          dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma
          3.
            3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma
          1,  corredata  dagli  elementi tecnico-economici, dal piano
          finanziario, dal piano  di  manutenzione  e  di  esercizio,
          nonche'  da  ogni  elemento relativo agli eventuali atti di
          competenza regionale o delle province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  ivi  comprese  le  valutazioni ambientali, e'
          presentata al Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di
          Trento   o   di   Bolzano   a   seconda   della  competenza
          dell'impianto.
            4.  I  contributi  di cui al comma 1, per gli impianti di
          propria competenza,  previa  istruttoria  tecnico-economica
          espletata  dall'ENEL,  sono concessi ed erogati con decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  nella  misura  massima  del 50 per cento
          della spesa ammissibile documentata".
            "Art. 30 (Certificazione energetica degli edifici). -  1.
          Entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge con decreto del Presidente della Repubblica,
          adottato previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          sentito  il  parere del Consiglio di Stato, su proposta del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          sentito  il  Ministro  dei  lavori  pubblici e l'ENEA, sono
          emanate  norme  per  la  certificazione  energetica   degli
          edifici.  Tale  decreto  individua  tra  l'altro i soggetti
          abilitati alla certificazione.
            2.  Nei  casi  di  compravendita  o   di   locazione   il
          certificato  di  collaudo  e  la  certificazione energetica
          devono essere portati a conoscenza  dell'acquirente  o  del
          locatario  dell'intero  immobile  o  della  singola  unita'
          immobiliare.
            3. Il proprietario o il locatario possono  richiedere  al
          comune   ove   e'   ubicato  l'edificio  la  certificazione
          energetica dell'intero  immobile  o  della  singola  unita'
          immobiliare.  Le  spese  relative  di certificazione sono a
          carico del soggetto che ne fa richiesta.
            4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha
          una validita'  temporale  di  cinque  anni  a  partire  dal
          momento del suo rilascio".
            - Per il testo dell'art. 8 della legge 59/1997 si veda in
          nota all'art. 4.
            -  Il  testo dell'art. 3, comma 12, della citata legge n.
          549 del 1995, e' il seguente:
            "12.  A  decorrere  dal  1  gennaio   1996,   una   quota
          dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34
          e  2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710
          00 27, 2710 00 29 e 2710 00  32)  per  autotrazione,  nella
          misura  di  lire 350 al litro, e' attribuita alla regione a
          statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo,  a
          titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota
          viene   versato   dai   soggetti   obbligati  al  pagamento
          dell'accisa in apposita contabilita' speciale di  girofondi
          aperta  presso  la  sezione  di Tesoreria provinciale dello
          Stato denominata "Accisa sulla benzina  da  devolvere  alle
          regioni  a  statuto  ordinario".  Le  predette  somme  sono
          trasferite mensilmente in apposito  conto  corrente  aperto
          presso  la  Tesoreria centrale dello Stato intestato con la
          medesima denominazione. La ripartizione delle  somme  viene
          effettuata  sulla  base  dei quantitativi erogati nell'anno
          precedente dagli impianti di  distribuzione  di  carburante
          che  risultano  dal  registro  di  carico  e scarico di cui
          all'art.  3  del  decreto-legge  5  maggio  1957,  n.  271,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957,
          n.  474,  e  successive  modificazioni.  Con  decreto   del
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro delle
          finanze,  sono stabilite le modalita' di applicazione delle
          disposizioni del presente comma".
            - Il D.P.R. n. 412 del 1993 recante "Regolamento  recante
          norme  per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e
          la manutenzione degli impienti  termici  degli  edifici  ai
          fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
          dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 14 ottobre 1993, n. 242.