Art. 31.
              Conferimento di funzioni agli enti locali
  1.  Sono  attribuite agli  enti  locali,  in conformita'  a  quanto
disposto  dalle  norme  sul  principio di  adeguatezza,  le  funzioni
amministrative  in materia  di controllo  sul risparmio  energetico e
l'uso razionale dell'energia  e le altre funzioni  che siano previste
dalla legislazione regionale.
  2. Sono attribuite in  particolare alle province, nell'ambito delle
linee di indirizzo  e di coordinamento previste  dai piani energetici
regionali, le seguenti funzioni:
  a) la  redazione e  l'adozione dei programmi  di intervento  per la
promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
  b)  l'autorizzazione  alla  installazione  ed  all'esercizio  degli
impianti di produzione di energia;
  c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.