Art. 31.
Conferimento di funzioni agli enti locali
1. Sono attribuite agli enti locali, in conformita' a quanto
disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni
amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e
l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste
dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle
linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici
regionali, le seguenti funzioni:
a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la
promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli
impianti di produzione di energia;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.