Art. 22.
                         Rassegne e festival
  1. Possono  essere concessi contributi  a enti pubblici  o privati,
organizzatori  di  rassegne  e   festival  di  particolare  rilevanza
nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al
rinnovamento  del  teatro  in  Italia, allo  sviluppo  della  cultura
teatrale, anche in relazione  alle politiche nazionali e territoriali
di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita'
di  spettacoli   di  prosa,  nell'ambito  di   un  coerente  progetto
culturale, effettuato in un arco di  tempo limitato ed in un medesimo
luogo.
  2. L'intervento finanziario dello Stato ha carattere integrativo di
altri apporti finanziari.
  3. All'inizio di ogni  esercizio finanziario l'Autorita' di Governo
competente  in  materia  di  spettacolo, sulla  base  dei  consuntivi
dell'anno precedente e dei programmi presentati, approva, con proprio
decreto, un elenco di iniziative, non superiori a 15, alle quali puo'
essere  assegnato un  contributo  non eccedente  il  40% delle  altre
entrate. Ai  fini dell'inclusione  nell'elenco, le  iniziative devono
possedere i seguenti requisiti:
  a) essere sovvenzionate  da uno o piu' enti pubblici  da almeno tre
anni;
  b) disporre  di un  direttore artistico,  in esclusiva  rispetto ad
altri  festival,  dotato  di   prestigio  culturale  e  di  capacita'
professionale;
  c) disporre di una struttura tecnicoorganizzativa permanente;
  d)  prevedere una  pluralita' di  spettacoli, dei  quali almeno  un
terzo presentato in prima nazionale;
  e) programmare in prevalenza spettacoli, sia per ospitalita' sia in
coproduzione, di soggetti italiani  sovvenzionati per almeno tre anni
nell'ultimo quinquennio,  nonche' di soggetti stranieri  che svolgano
un'attivita' di elevata qualita' artistica.