Art. 22. Rassegne e festival 1. Possono essere concessi contributi a enti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento del teatro in Italia, allo sviluppo della cultura teatrale, anche in relazione alle politiche nazionali e territoriali di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di spettacoli di prosa, nell'ambito di un coerente progetto culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo. 2. L'intervento finanziario dello Stato ha carattere integrativo di altri apporti finanziari. 3. All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente e dei programmi presentati, approva, con proprio decreto, un elenco di iniziative, non superiori a 15, alle quali puo' essere assegnato un contributo non eccedente il 40% delle altre entrate. Ai fini dell'inclusione nell'elenco, le iniziative devono possedere i seguenti requisiti: a) essere sovvenzionate da uno o piu' enti pubblici da almeno tre anni; b) disporre di un direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival, dotato di prestigio culturale e di capacita' professionale; c) disporre di una struttura tecnicoorganizzativa permanente; d) prevedere una pluralita' di spettacoli, dei quali almeno un terzo presentato in prima nazionale; e) programmare in prevalenza spettacoli, sia per ospitalita' sia in coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonche' di soggetti stranieri che svolgano un'attivita' di elevata qualita' artistica.