Art. 23. Progetti speciali 1. Per ogni esercizio finanziario l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' promuovere fino a tre progetti, nell'ambito delle seguenti finalita': realizzazione o sostegno di eventi di cultura teatrale o interdisciplinare di notevole rilevanza nazionale od internazionale; promozione della cultura e delle attivita' teatrali nelle aree meno provviste; sostegno ad iniziative di turismo culturale. 2. Per ogni esercizio finanziario, possono essere assegnati, tenendo anche conto di un criterio di rotazione, contributi forfettari a non piu' di due progetti speciali, particolarmente qualificati sotto il profilo creativo, artistico e organizzativo, finalizzati allo studio e dalla ricerca di nuovi linguaggi teatrali, e che si caratterizzano per i seguenti requisiti: a) direzione artistica affidata ad una personalita' di fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di esperienza professionale ed organizzativa; b) progettualita' annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovamento del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca; c) attivita' laboratoriale con disponibilita' di una sede appositamente attrezzata; d) seminari, convegni, pubblicazioni; e) eventuale allestimento di spettacolo. 3. I progetti di cui al comma 2 possono essere sovvenzionati a condizione che vi sia alternativita' dell'intervento finanziario richiesto con qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare e sia rispettata l'incompatibilita' della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa.