Art. 23.
                          Progetti speciali
  1. Per ogni esercizio finanziario l'Autorita' di Governo competente
in  materia  di  spettacolo  puo' promuovere  fino  a  tre  progetti,
nell'ambito  delle seguenti  finalita': realizzazione  o sostegno  di
eventi di cultura teatrale  o interdisciplinare di notevole rilevanza
nazionale  od  internazionale;  promozione   della  cultura  e  delle
attivita' teatrali nelle aree  meno provviste; sostegno ad iniziative
di turismo culturale.
  2.  Per  ogni  esercizio  finanziario,  possono  essere  assegnati,
tenendo  anche   conto  di  un  criterio   di  rotazione,  contributi
forfettari  a  non piu'  di  due  progetti speciali,  particolarmente
qualificati  sotto il  profilo creativo,  artistico e  organizzativo,
finalizzati allo studio e dalla  ricerca di nuovi linguaggi teatrali,
e che si caratterizzano per i seguenti requisiti:
  a)  direzione  artistica  affidata  ad  una  personalita'  di  fama
nazionale  ed  internazionale  nel   settore,  dotata  di  esperienza
professionale ed organizzativa;
  b) progettualita'  annuale inserita in un  programma pluriennale di
sperimentazione nel campo del  rinnovamento del linguaggio teatrale e
del metodo di ricerca;
  c)  attivita'   laboratoriale  con   disponibilita'  di   una  sede
appositamente attrezzata;
  d) seminari, convegni, pubblicazioni;
  e) eventuale allestimento di spettacolo.
  3. I  progetti di  cui al  comma 2  possono essere  sovvenzionati a
condizione  che  vi  sia alternativita'  dell'intervento  finanziario
richiesto  con qualsiasi  altro  intervento  previsto nella  presente
circolare  e   sia  rispettata  l'incompatibilita'   della  direzione
artistica  ed organizzativa  con  analoghe  cariche presso  strutture
sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa.