Art. 31. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 del presente decreto, nella legge 10 aprile 1951, n. 287 i riferimenti al pretore e alla pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale.
Nota all'art. 31: - La legge 10 aprile 1951, n. 287 reca: "Riordinamento dei giudizi di assise".