Art. 31.

  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 32 del presente decreto,
nella  legge  10  aprile 1951, n. 287 i riferimenti al pretore e alla
pretura   sono   sostituiti,   rispettivamente,  dai  riferimenti  al
presidente del tribunale e al tribunale.
 
           Nota all'art. 31:
            - La legge 10 aprile 1951, n.  287  reca:  "Riordinamento
          dei giudizi di assise".