Art. 32. 1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente: "Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello.".