Art. 32.

  1.  Il  primo comma dell'articolo 18 della legge 10 aprile 1951, n.
287, e' sostituito dal seguente:
  "Decorso  il  termine  di  cui al primo comma dell'articolo 17, gli
elenchi  dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise
di  appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al
presidente  del  tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e
al  presidente  del tribunale del capoluogo del distretto di corte di
appello.".