Art. 16.
                           Spacci interni

  1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese,
pubblici  o  privati, di militari, di soci di cooperative di consumo,
di  aderenti  a  circoli  privati,  nonche' la vendita nelle scuole e
negli  ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi  e' soggetta ad apposita comunicazione al comune competente
per  territorio  e  deve  essere  effettuata  in locali non aperti al
pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
  2.  L'attivita'  puo'  essere  iniziata  decorsi  trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
  3.  Nella  comunicazione  deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti  di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione
dello  spaccio,  il  rispetto delle norme in materia di idoneita' dei
locali,  il  settore  merceologico,  l'ubicazione  e la superficie di
vendita.