Art. 17.
                        Apparecchi automatici

  1.  La  vendita  dei  prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi
automatici e' soggetta ad apposita comunicazione al comune competente
per territorio.
  2.  L'attivita'  puo'  essere  iniziata  decorsi  trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
  3.  Nella  comunicazione  deve essere dichiarata la sussistenza del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico
e l'ubicazione, nonche', se l'apparecchio automatico viene installato
sulle  aree  pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del
suolo pubblico.
  4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito
locale  ad  essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle medesime
disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.