Art. 18
               Vendita per corrispondenza, televisione
                  o altri sistemi di comunicazione

  1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione
o  altri  sistemi di comunicazione e' soggetta a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o
la  sede  legale.  L'attivita'  puo'  essere  iniziata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
  2.  E'  vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di
specifica  richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o
di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
  3.  Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la
sussistenza  del  possesso  dei  requisiti di cui all'articolo 5 e il
settore merceologico.
  4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite
televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle
in  onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti
prescritti  dal  presente  decreto  per  l'esercizio della vendita al
dettaglio.  Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e
la  denominazione  o  la  ragione sociale e la sede del venditore, il
numero  di  iscrizione  al  registro delle imprese ed il numero della
partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso
al locale indicato come sede del venditore.
  5.  Le  operazioni  di  vendita all'asta realizzate per mezzo della
televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
  6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve
essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo
unico  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
  7.  Alle  vendite di cui al presente articolo si applicano altresi'
le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
 
          Note all'art. 18:
            -  Il  testo dell'art. 115 del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza, approvato con regio decreto  18  giugno
          1931, n. 773, e' il seguente:
            "Art.  115  (art.  116  testo  unico 1926). - Non possono
          aprirsi o condursi agenzie di prestiti  su  pegno  o  altre
          agenzie  di  affari, quali che siano l'oggetto e la durata,
          anche sotto forma di agenzie di  vendita,  di  esposizioni,
          mostre  o  fiere  campionarie  e  simili, senza licenza del
          Questore.
            La  licenza  e'  necessaria  anche  per  l'esercizio  del
          mestiere di sensale o di intromettitore.
            Tra  le agenzie indicate in questo articolo sono comprese
          le agenzie per la  raccolta  di  informazioni  a  scopo  di
          divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
            La   licenza  vale  esclusivamente  pei  locali  in  essa
          indicati. E' ammessa la rappresentanza".
            - Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.  50  recante
          "Attuazione  della  direttiva  n.  85/577/CEE in materia di
          contratti  negoziati  fuori  dei  locali  commerciali"   e'
          pubblicato  nel  supplemento ordinario n.  22 alla Gazzetta
          Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1992 (vedi errata-corrige in
          Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992).