Art. 19
       Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

  1.  La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto
presso   il   domicilio   dei   consumatori,  e'  soggetta  a  previa
comunicazione  al  comune  nel  quale l'esercente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale.
  2.  L'attivita'  puo'  essere  iniziata  decorsi  trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
  3.  Nella  comunicazione  deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
  4.  Il  soggetto  di  cui  al  comma  1,  che intende avvalersi per
l'esercizio   dell'attivita'  di  incaricati,  ne  comunica  l'elenco
all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  del  luogo  nel  quale  ha la
residenza   o   la   sede  legale  e  risponde  agli  effetti  civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
  5.   L'impresa   di  cui  al  comma  1  rilascia  un  tesserino  di
riconoscimento  alle persone incaricate, che deve ritirare non appena
esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
  6.  Il  tesserino  di  riconoscimento di cui al comma 5 deve essere
numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la
fotografia  dell'incaricato,  l'indicazione a stampa della sede e dei
prodotti  oggetto  dell'attivita'  dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile  dell'impresa  stessa, e la firma di quest'ultimo e deve
essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
  7.  Le  disposizioni  concernenti gli incaricati si applicano anche
nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a  domicilio  del consumatore
effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
  8.  Il  tesserino  di  riconoscimento  di  cui  ai  commi  5 e 6 e'
obbligatorio  anche  per l'imprenditore che effettua personalmente le
operazioni disciplinate dal presente articolo.
  9.  Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresi' la
disposizione dell'articolo 18, comma 7.