Art. 20.
                    Propaganda a fini commerciali

  1.  L'esibizione  o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di
qualsiasi  altra  forma di propaganda commerciale presso il domicilio
del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche
temporaneamente,  per  motivi  di  lavoro, studio, cura o svago, sono
sottoposte  alle  disposizioni  sugli  incaricati  e sul tesserino di
riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.