Art. 21.
                        Commercio elettronico

  1.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove  l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni
volte a:
    a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
    b) tutelare gli interessi dei consumatori;
    c)   promuovere  lo  sviluppo  di  campagne  di  informazione  ed
apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
    d)  predisporre  azioni  specifiche  finalizzate  a migliorare la
competitivita'  globale  delle  imprese,  con particolare riferimento
alle  piccole  e  alle  medie,  attraverso  l'utilizzo  del commercio
elettronico;
    e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita'
volte  a garantire l'affidabilita' degli operatori e ad accrescere la
fiducia del consumatore;
    f)   garantire   la   partecipazione   italiana  al  processo  di
cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo
del commercio elettronico.
  2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato puo' stipulare convenzioni e accordi di
programma  con  soggetti  pubblici o privati interessati, nonche' con
associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.