Art. 30.
                Conferimento di funzioni alle regioni
  1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di
energia,   ivi  comprese  quelle  relative  alle  fonti  rinnovabili,
all'elettricita',  all'energia  nucleare,  al petrolio ed al gas, che
non  siano  riservate  allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non
siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.
  2.  Sono  attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli
12,  14  e  30  della  legge  9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di
quelli concernenti iniziative per le quali risultino gia' formalmente
impegnati  i  fondi.  Per  quanto  attiene  alle  funzioni  di cui al
medesimo  articolo  30  della  legge  n.  10 del 1991 trasferite alle
regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  3.  Il  coordinamento  e  la  verifica  in  ambito  nazionale delle
iniziative  relative  ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12
della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  e' affidato alla Conferenza
unificata.  Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini
dell'ammissibilita'  delle iniziative al finanziamento da parte delle
singole  regioni.  Per  le  regioni  a statuto speciale e le province
autonome  di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei
compiti,  nonche'  dei  connessi beni e risorse, avviene nel rispetto
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
  4.  Per  fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attivita'
di  cui  al  comma  1  del presente articolo e per le finalita' della
legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  le  regioni  a  statuto  ordinario
destinano,  con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per
cento   delle   disponibilita'   conseguite   annualmente   ai  sensi
dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
  5.  Le  regioni  svolgono  funzioni  di  coordinamento  dei compiti
attribuiti   agli  enti  locali  per  l'attuazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonche' compiti di
assistenza agli stessi per le attivita' di informazione al pubblico e
di  formazione  degli  operatori  pubblici  e privati nel campo della
progettazione,  installazione,  esercizio  e controllo degli impianti
termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata
sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.